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Il Piccolo Museo del Lavoro e dell'Industria

 

Annotazioni storiche e sociali

"Da qui gli Etruschi..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti degli umani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli speciali diritti dei minori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti degli [altri] animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione sui Diritti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambine e bambini

ragazze e ragazzi

questa nota è per voi

 

 

È molto importante

che siate proprio voi i primi

ad imparare a conoscere

 

i vostri diritti!

 

 

Cliccando qui

ne aprirete la speciale pagina

tutta dedicata a voi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" è la

normativa internazionale più importante e completa per la

promozione e la tutela dei diritti dei giovani, dall'infanzia alla vita

adulta.

 

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il

20 novembre del 1989 a New York, entrata in vigore il 2 settembre

1990 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176,

ad oggi condivisa da 193 Stati.

 

 

La Convenzione, obbliga gli Stati firmatari a uniformare le norme

di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i

provvedimenti necessari per sostenere e monitorare genitori e

istituzioni nell'adempimento dei propri obblighi verso i minori.

 

La "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" usa

nell'originale stesura in Inglese - "Convention on the Rights of the

Child" - il termine "children", che alle nostre orecchie potrebbe

suonare come "bambini", ma in realtà va tradotto in Italiano

piuttosto con "minori", persone di età inferiore a 18 anni, cioè in

pratica "neonati", "bambini e adolescenti".

 

 

L'interesse del minore va sempre tenuto in primaria

considerazione in ogni circostanza.

 

La Convenzione tutela, tra gli altri, i suoi "basilari" diritti, tra cui:

 

- il diritto alla vita

 

- il diritto ad un proprio nome registrato all'anagrafe alla nascita

 

- il diritto alla nazionalità

 

- il diritto alla salute e al miglior servizio sanitario

 

- il diritto al gioco, al divertimento e allo svago

 

- il diritto di tutela da sfruttamento e abusi

 

- il diritto all'istruzione

 

- il diritto all'informazione

 

- il diritto a formarsi ed esprimere una opinione propria.

 

 

La Convenzione sollecita i Governi a  rendere questi e gli altri

diritti del minore "prioritari" e a garantirli nella massima

disponibilità delle proprie risorse.

 

L'Italia non solo ha ratificato la Convenzione, ma anche i suoi due

Protocolli "opzionali", questi l'11 marzo 2002 con la Legge n. 46.

 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio della sua attuazione e

applicazione, la Convenzione obbliga gli Stati firmatari a

presentarne un rapporto periodico al Comitato ONU sui Diritti

dell'Infanzia, dandone anche la più vasta diffusione nel rispettivi

Paesi.

 

Il Comitato stesso è a sua volta sottoposto a rapportare

annualmente alla Commissione sui Diritti Umani e questa

all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ogni due anni, un

sistema di verifica e di politicamente significante creazione di

opinione pubblica al riguardo.

 

 

Il 20 novembre 2019, in occasione del 30° Anniversario

dell'approvazione della Convenzione, si è riaffermata la sua

centralità nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

nell'Agenda Globale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

Sostenibile.

 

Il 20 novembre 2020, in occasione della "Giornata Internazionale

dell'Infanzia e dell'Adolescenza", è stato pubblicato uno speciale

Rapporto di retrospettiva sugli ultimi due decenni, i progressi fatti

come i ritardi nell'attuazione della Convenzione e l'Italia ne ha

ricevuto osservazioni conclusive di indirizzo futuro.

 

 

Il testo ufficiale della Convenzione è disponibile nelle lingue

ufficiali delle Nazioni Unite, cioè Arabo, Cinese,  Francese,

Inglese, Russo e Spagnolo.

 

Di seguito il testo integrale della Convenzione in

Italiano, Inglese e Svedese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Convenzione sui Diritti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

 

 

Gli Stati Parti alla presente Convenzione

 

 

Considerando che, in conformità con i principi

proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il

riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri

della famiglia umana nonchè l'uguaglianza ed il

carattere inalienabile dei loro diritti sono le

fondamenta della libertà, della giustizia e della pace

nel mondo,

 

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite

hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti

fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore

della persona umana ed hanno risolto di favorire il

progresso sociale e di instaurare migliori condizioni

di vita in una maggiore libertà,

 

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei

Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno

proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può

avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi

sono enunciate, senza distinzione di sorta in

particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di

religione, di opinione politica o di ogni altra

opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,

di nascita o di ogni altra circostanza,

 

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei

Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato

che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una

assistenza particolari,

 

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della

società ed ambiente naturale per la crescita ed il

benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei

minori, deve ricevere la protezione e l'assistenza di

cui necessita per poter svolgere integralmente il suo

ruolo nella collettività,

 

Riconoscendo che il minore, ai fini dello sviluppo

armonioso e completo della sua personalità deve

crescere in un ambiente familiare in un clima di

felicità, di amore e di comprensione,

 

In considerazione del fatto che occorra preparare

pienamente il minore ad avere una sua vita

individuale nella Società, ed educarlo nello spirito

degli ideali proclamati nella 'Carta delle Nazioni

Unite', in particolare in uno spirito di pace, di

dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di

solidarietà,

 

Tenendo presente che la necessità di concedere una

protezione speciale al minore è stata enunciata nella

'Dichiarazione di Ginevra' del 1924 sui diritti del

minore e nella 'Dichiarazione dei Diritti del Minore'

adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre

1959 e riconosciuta nella 'Dichiarazione Universale

dei Diritti dell'Uomo' nel 'Patto Internazionale relativo

ai Diritti Civili e Politici' - in particolare negli Articoli

23 e 24 - nel 'Patto Internazionale relativo ai Diritti

Economici, Sociali e Culturali' - in particolare

all'Articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti

delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni

internazionali che si preoccupano del benessere del

minore,

 

Tenendo presente che, come indicato nella

'Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo' il minore, a

causa della sua mancanza di maturità fisica ed

intellettuale necessita di una protezione e di cure

particolari, ivi compresa una protezione legale

appropriata, sia prima che dopo la nascita,

 

Rammentando le disposizioni della 'Dichiarazione

sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla

Protezione ed al Benessere dei Minori', considerati

soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di

adozione e di collocamento familiare a livello

nazionale e internazionale;

 

dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite

relative all'amministrazione della giustizia minorile

('Regole di Beijing') e della 'Dichiarazione sulla

Protezione delle Donne e dei Minori in periodi di

Emergenza e di Conflitto Armato',

 

Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo

minori che vivono in condizioni particolarmente

difficili e che è necessario prestare ad essi una

particolare attenzione,

 

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle

tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per

la protezione e lo sviluppo armonioso del minore,

 

Riconoscendo l'importanza della cooperazione

internazionale per il miglioramento delle condizioni

di vita dei minori di tutti i Paesi, in particolare nei

Paesi in via di sviluppo,

 

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

Parte Prima

 

 

Articolo 1

 

Ai sensi della presente Convenzione si intende per

minore ogni essere umano avente un'età inferiore a

diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la

maturità in virtù della legislazione applicabile.

 

 

Articolo 2

 

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti

enunciati nella presente Convenzione ed a

garantirli ad ogni minore che dipende dalla loro

giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a

prescindere da ogni considerazione di razza, di

colore, di sesso, di lingua, di religione, di

opinione politica o altra del minore o dei suoi

genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine

nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione

finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita

o da ogni altra circostanza;

 

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti

appropriati affinchè il minore sia effettivamente

tutelato contro ogni forma di discriminazione o di

sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle

attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi

genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi

familiari.

 

Articolo 3

 

1. In tutte le decisioni relative ai minori, di

competenza sia delle istituzioni pubbliche o

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle

autorità amministrative o degli organi legislativi,

l'interesse superiore del minore deve essere una

considerazione preminente.

 

2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al

minore la protezione e le cure necessarie al suo

benessere, in considerazione dei diritti e dei

doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre

persone che hanno la sua responsabilità legale, ed

a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti

legislativi ed amministrativi appropriati.

 

3. Gli Stati Parti vigilano affinchè il funzionamento

delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la

responsabilità dei minori e che provvedono alla

loro protezione sia conforme alle norme stabilite

dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito

della sicurezza e della salute e per quanto riguarda

il numero e la competenza del loro personale

nonchè l'esistenza di un adeguato controllo.

 

 

Articolo 4

 

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i

provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri,

necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla

presente Convenzione.

 

Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali

essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle

risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito

della cooperazione internazionale.

 

 

Articolo 5

 

Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto

ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri

della famiglia allargata o della collettività, come

previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone

legalmente responsabili del minore, di dare a

quest'ultimo, in maniera corrispondente allo

sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i

consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono

riconosciuti dalla presente Convenzione.

 

 

Articolo 6

 

1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni minore ha un

diritto inerente alla vita.

 

2. Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del

possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del

minore.

 

Articolo 7

 

1. Il minore è registrato immediatamente al momento

della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome,

ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del

possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere

allevato da essi.

 

2. Gli Stati Parti vigilano affinchè questi diritti siano

attuati in conformità con la loro legislazione

nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro

dagli strumenti internazionali applicabili in

materia, in particolare nei casi in cui se ciò non

fosse fatto, il minore verrebbe a trovarsi apolide.

 

 

Articolo 8

 

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto

del minore a preservare la propria identità, ivi

compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue

relazioni familiari, così come sono riconosciute

dalla legge, senza ingerenze illegali.

 

2. Se un minore è illegalmente privato degli elementi

costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli

Stati Parti devono concedergli adeguata

assistenza e protezione affinchè la sua identità sia

ristabilita il più rapidamente possibile.

 

 

Articolo 9

 

1. Gli Stati Parti vigilano affinchè il minore non sia

separato dai suoi genitori contro la loro volontà a

meno che le autorità competenti non decidano,

sotto riserva di revisione giudiziaria e

conformemente con le leggi di procedura

applicabili, che questa separazione è necessaria

nell'interesse preminente del minore.

 

Una decisione in questo senso può essere

necessaria in taluni casi particolari, ad esempio

quando i genitori maltrattano o trascurano il

minore oppure se vivono separati ed una

decisione debba essere presa riguardo al luogo di

residenza del minore.

 

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente

articolo, tutte le Parti interessate devono avere la

possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far

conoscere le loro opinioni.

 

3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del minore

separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di

intrattenere regolarmente rapporti personali e

contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a

meno che ciò non sia contrario all'interesse

preminente del minore.

 

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti

adottati da uno Stato Parte, come la detenzione,

l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte

(compresa la morte, quale che ne sia la causa,

sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i

genitori o di uno di essi, o del minore, lo Stato

Parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al minore

oppure, se del caso, ad un altro membro della

famiglia, le informazioni essenziali concernenti il

luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a

meno che la divulgazione di tali informazioni

possa mettere a repentaglio il benessere del

minore.

 

Gli Stati Parti vigilano inoltre affinchè la

presentazione di tale domanda non comporti di

per sè conseguenze pregiudizievoli per la persona

o per le persone interessate.

 

 

Articolo 10

 

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati

Parti in virtù del paragrafo 1 dell'Articolo 9, ogni

domanda presentata da un minore o dai suoi

genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di

lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare

sarà considerata con uno spirito positivo, con

umanità e diligenza.

 

Gli Stati Parti vigilano inoltre affinchè la

presentazione di tale domanda non comporti

conseguenze pregiudizievoli per gli autori della

domanda e per i loro familiari.

 

2. Un minore i cui genitori risiedono in Stati diversi

ha diritto ad intrattenere rapporti personali e

contatti diretti regolari con entrambi i suoi

genitori, salvo circostanze eccezionali.

 

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo

incombente agli Stati Parti, in virtù del paragrafo

1 dell'Articolo 9, gli Stati Parti rispettano il diritto

del minore e dei suoi genitori di abbandonare ogni

Paese, compreso il loro e di fare ritorno nel

proprio Paese.

 

Il diritto di abbandonare ogni Paese pessere

regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla

legislazione, necessarie ai fini della protezione

della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della

salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e

delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti

riconosciuti nella presente Convenzione.

 

 

Articolo 11

 

1. Gli Stati Parti adottano provvedimenti per

impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di

minori all'estero.

 

2. A tal fine, gli Stati Parti favoriscono la conclusione

di accordi bilaterali o multilaterali oppure

l'adesione ad accordi esistenti.

 

 

Articolo 12

 

1. Gli Stati Parti garantiscono al minore capace di

discernimento il diritto di esprimere liberamente la

sua opinione su ogni questione che lo interessa,

le opinioni del minore essendo debitamente prese

in considerazione tenendo conto della sua età e

del suo grado di maturità.

 

2. A tal fine, si darà in particolare al minore la

possibilità di essere ascoltato in ogni procedura

giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia

direttamente, sia tramite un rappresentante o un

organo appropriato, in maniera compatibile con le

regole di procedura della legislazione nazionale.

 

 

Articolo 13

 

1. Il minore ha diritto alla libertà di espressione.

 

Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di

ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni

specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto

forma orale, scritta, stampata o artistica, o con

ogni altro mezzo a scelta del minore.

 

2. L'esercizio di questo diritto può essere

regolamentato unicamente dalle limitazioni

stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui;

 

oppure

 

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale,

dell'ordine pubblico, della salute o della

moralità pubbliche.

 

 

Articolo 14

 

1. Gli Stati Parti rispettano il diritto del minore alla

libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

 

2. Gli Stati Parti rispettano il diritto ed il dovere dei

genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti

legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello

esercizio del summenzionato diritto in maniera

che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

 

3. La libertà di manifestare la propria religione o

convinzioni può essere soggetta unicamente alle

limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini

del mantenimento della sicurezza pubblica,

dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità

pubbliche, oppure delle libertà e diritti

fondamentali dell'uomo.

 

 

Articolo 15

 

1. Gli Stati Parti riconoscono i diritti del minore alla

libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi

pacificamente.

 

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto

unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge,

necessarie in una società democratica

nell'interesse della sicurezza nazionale, della

sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per

tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti

e le libertà altrui.

 

Articolo 16

 

1. Nessun minore sarà oggetto di interferenze

arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua

famiglia, nel suo domicilio o nella sua

corrispondenza, e neppure di affronti illegali al

suo onore ealla sua reputazione.

 

2. Il minore ha diritto alla protezione della legge

contro tali interferenze o tali affronti.

 

 

Articolo 17

 

Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della

funzione esercitata dai mass-media e vigilano

affinchè il minore possa accedere ad una

informazione ed a materiali provenienti da fonti

nazionali ed internazionali varie, soprattutto se

finalizzati a promuovere il suo benessere sociale,

spirituale e morale nonchè la sua salute fisica e

mentale.

 

A tal fine, gli Stati Parti:

 

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare

informazioni e materiali che hanno una utilità

sociale e culturale per il minore e corrispondono

allo spirito dell'Articolo 29;

 

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in

vista di produrre, di scambiare e di divulgare

informazioni e materiali di questo tipo provenienti

da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

 

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri

per l'infanzia;

 

d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in

particolar modo delle esigenze linguistiche dei

minori autoctoni o appartenenti ad un gruppo

minoritario;

 

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi

appropriati destinati a proteggere il minore dalle

informazioni e dai materiali che nuocciono al suo

benessere in considerazione delle disposizioni

degli Articoli 13 e 18.

 

 

Articolo 18

 

1. Gli Stati Parti faranno del loro meglio per

garantire il riconoscimento del principio comune

secondo il quale entrambi i genitori hanno una

responsabilità comune per quanto riguarda

l'educazione del minore ed il provvedere al suo

sviluppo.

 

La responsabilità di allevare il minore e di

provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto

ai genitori oppure, se del caso ai suoi

rappresentanti legali i quali devono essere guidati

principalmente dall'interesse preminente del

minore.

 

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti

enunciati nella presente Convenzione, gli Stati

Parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed

ai rappresentanti legali del minore nell'esercizio

della responsabilità che incombe loro di allevare il

minore e provvedono alla creazione di istituzioni,

istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere

del minore.

 

3. Gli Stati Parti adottano ogni appropriato

provvedimento per garantire ai minori i cui

genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei

servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per

i quali essi abbiano i requisiti necessari.

 

 

Articolo 19

 

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa,

amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il

minore contro ogni forma di violenza, di oltraggio

o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di

negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,

compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo

in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i

suoi genitori, al suo rappresentante legale (o

rappresentanti legali), oppure ad ogni altra

persona che ha il suo affidamento.

 

2. Le suddette misure di protezione comporteranno,

in caso di necessità, procedure efficaci per la

creazione di programmi sociali finalizzati a fornire

l'appoggio necessario al minore e a coloro ai quali

egli è affidato, nonchè per altre forme di

prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del

rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della

trattazione e dei seguiti da dare ai casi di

maltrattamento del minore di cui sopra;

 

esse dovranno altresì includere, se necessario,

procedure di intervento giudiziario.

 

 

Articolo 20

 

1. Ogni minore il quale è temporaneamente o

definitivamente privato del suo ambiente familiare

oppure che non può essere lasciato in tale

ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad

una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

 

2. Gli Stati Parti prevedono per questo minore una

protezione sostitutiva, in conformità con la loro

legislazione nazionale.

 

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare

concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una

famiglia, della Kafalah di diritto islamico,

dell'adozione o in caso di necessità, del

collocamento in un adeguato istituto per

l'infanzia.

 

Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni,

si terrà debitamente conto della necessità di una

certa continuità nell'educazione del minore,

nonchè della sua origine etnica, religiosa,

culturale e liguistica.

 

 

Articolo 21

 

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano

l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del

minore sia la considerazione fondamentale in

materia, e:

 

a) Vigilano affinchè l'adozione di un minore sia

autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali

verificano, in conformità con la legge e con le

procedure applicabili ed in base a tutte le

informazioni affidabili relative al caso in esame,

che l'adozione può essere effettuata in

considerazione della situazione del bambino in

rapporto al padre ed alla madre, genitori e

rappresentanti legali e che, ove fosse necessario,

le persone interessate hanno dato il loro consenso

all'adozione in cognizione di causa, dopo aver

acquisito i pareri necessari;

 

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere

presa in considerazione come un altro mezzo per

garantire le cure necessarie al minore, qualora

quest'ultimo non possa essere messo a balia in

una famiglia, oppure in una famiglia di adozione

oppure essere allevato in maniera adeguata;

 

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinchè il

minore abbia il beneficio di garanzie e di norme

equivalenti a quelle esistenti per le adozioni

nazionali;

 

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare

affinchè, in caso di adozione all'estero, il

collocamento del minore non diventi fonte di

profitto materiale indebito per le persone che ne

sono responsabili;

 

e) Ricercano le finalità del presente articolo

stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali

a seconda dei casi, e si sforzano in questo

contesto di vigilare affinchè le sistemazioni di

minori all'estero siano effettuate dalle autorità o

dagli organi competenti.

 

 

Articolo 22

 

1. Gli Stati Parti adottano misure adeguate affinchè

un minore il quale cerca di ottenere lo statuto di

rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai

sensi delle regole e delle procedure del diritto

internazionale o nazionale applicabile, solo o

accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni

altra persona, possa beneficiare della protezione e

della assistenza umanitaria necessarie per

consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono

riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli

altri strumenti internazionali relativi ai diritti

dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati

sono Parti.

 

2. A tal fine, gli Stati Parti collaborano, a seconda di

come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi

compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e

dalle altre organizzazioni intergovernative o non

governative competenti che collaborano con

l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per

proteggere ed aiutare i minori che si trovano in

tale situazione e per ricercare i genitori o altri

familiari di ogni minore rifugiato al fine di ottenere

le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla

sua famiglia.

 

Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono

irreperibili, al minore sarà concessa, secondo i

principi enunciati nella presente Convenzione, la

stessa protezione di quella di ogni altro minore

definitivamente oppure temporaneamente privato

del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

 

 

Articolo 23

 

1. Gli Stati Parti riconoscono che i minori

mentalmente o fisicamente handicappati devono

condurre una vita piena e decente, in condizioni

che garantiscano la loro dignità, favoriscano la

loro autonomia ed agevolino una loro attiva

partecipazione alla vita della comunità.

 

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto dei minori

handicappati di beneficiare di cure speciali ed

incoraggiano e garantiscono, in considerazione

delle risorse disponibili, la concessione, dietro

richiesta, ai minori handicappati in possesso dei

requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la

custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del

minore ed alla situazione dei suoi genitori o di

coloro ai quali egli è affidato.

 

3. In considerazione delle particolari esigenze dei

minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità

con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito

ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto

delle risorse finanziarie dei loro genitori o di

coloro ai quali il minore è affidato.

 

Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori

handicappati abbiano effettivamente accesso alla

educazione, alla formazione, alle cure sanitarie,

alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed

alle attività ricreative e possano beneficiare di

questi servizi in maniera atta a concretizzare la più

completa integrazione sociale ed il loro sviluppo

personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

 

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli

Stati Parti favoriscono lo scambio di informazioni

pertinenti nel settore delle cure sanitarie

preventive e del trattamento medico, psicologico e

funzionale dei minori handicappati, anche

mediante la divulgazione di informazioni

concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di

formazione professionale, nonchè l'accesso a tali

dati, in vista di consentire agli Stati Parti di

migliorare le proprie capacità e competenze e di

allargare la loro esperienza in tali settori.

 

A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle

necessità dei Paesi in via di sviluppo.

 

 

Articolo 24

 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore di

godere del miglior stato di salute possibile e di

beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

 

Essi si sforzano di garantire che nessun minore

sia privato del diritto di avere accesso a tali

servizi.

 

2. Gli Stati Parti si sforzano di garantire l'attuazione

integrale del summenzionato diritto ed in

particolare, adottano ogni adeguato

provvedimento per:

 

a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i

minori;

 

b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e

le cure sanitarie necessarie, con particolare

attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie

primarie;

 

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione,

anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie,

in particolare mediante l'utilizzazione di

tecniche agevolmente disponibili e la fornitura

di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo

conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento

dell'ambiente naturale;

 

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e

postnatali;

 

e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in

particolare i genitori ed i minori ricevano

informazioni sulla salute e sulla nutrizione del

minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno,

sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla

prevenzione degli incidenti e beneficino di un

aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali

informazioni;

 

f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli

ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia

di pianificazione familiare.

 

3. Gli Stati Parti adottano ogni misura efficace atta

ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli

per la salute dei minori.

 

4. Gli Stati Parti si impegnano a favorire ed a

incoraggiare la cooperazione internazionale in

vista di attuare gradualmente una completa

attuazione del diritto riconosciuto nel presente

articolo.

 

A tal fine saranno tenute in particolare

considerazione le necessità dei Paesi in via di

sviluppo.

 

Articolo 25

 

Gli Stati Parti riconoscono al minore che è stato

collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere

cure, una protezione oppure una terapia fisica o

mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta

terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua

collocazione.

 

Articolo 26

 

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni minore il diritto

di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la

previdenza sociale, ed adottano le misure

necessarie per garantire una completa attuazione

di questo diritto in conformità con la loro

legislazione nazionale.

 

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere

concesse in considerazione delle risorse e della

situazione del minore e delle persone responsabili

del suo mantenimento e tenendo conto di ogni

altra considerazione relativa ad una domanda di

prestazione effettuata dal minore o per suo conto.

 

 

Articolo 27

 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni minore

ad un livello di vita sufficiente per consentire il

suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e

sociale.

 

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno

l'affidamento del minore la responsabilità

fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro

possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni

di vita necessarie allo sviluppo del minore.

 

3. Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti, in

considerazione delle condizioni nazionali e

compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i

genitori ed altre persone aventi la custodia del

minore di attuare questo diritto ed offrono, se del

caso, una assistenza materiale e programmi di

sostegno, in particolare per quanto riguarda

l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

 

4. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato

provvedimento al fine di provvedere al ricupero

della pensione alimentare del minore presso i suoi

genitori o altre persone aventi una responsabilità

finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio

o all'estero.

 

In particolare, per tener conto dei casi in cui la

persona che ha una responsabilità finanziaria nei

confronti del minore vive in uno Stato diverso da

quello del minore, gli Stati Parti favoriscono

l'adesione ad accordi internazionali oppure la

conclusione di tali accordi, nonchè l'adozione di

ogni altra intesa appropriata.

 

 

Articolo 28

 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore

all'educazione, ed in particolare, al fine di

garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed

in base all'uguaglianza delle possibilità:

 

a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio

e gratuito per tutti;

 

b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di

insegnamento secondario sia generale che

professionale, che saranno aperte ed accessibili

ad ogni minore e adottano misure adeguate

come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di

una sovvenzione finanziaria in caso di

necessità;

 

c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento

superiore con ogni mezzo appropriato, in

funzione delle capacità di ognuno;

 

d) Fanno in modo che l'informazione e

l'orientamento scolastico e professionale siano

aperte ed accessibili ad ogni minore;

 

e) Adottano misure per promuovere la regolarità

della frequenza scolastica e la diminuzione del

tasso di abbandono della scuola.

 

2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato

provvedimento per vigilare affinchè la disciplina

scolastica sia applicata in maniera compatibile

con la dignità del minore in quanto essere umano

ed in conformità con la presente Convenzione.

 

3. Gli Stati Parti favoriscono ed incoraggiano la

cooperazione internazionale nel settore

dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire

ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel

mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze

scientifiche e tecniche ed ai metodi di

insegnamento moderni.

 

A tal fine, si tiene conto in particolare delle

necessità dei Paesi in via di sviluppo.

 

 

Articolo 29

 

1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del

minore deve avere come finalità:

 

a) di favorire lo sviluppo della personalità del

minore nonchè lo sviluppo delle sue facoltà e

delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la

loro potenzialità;

 

b) di inculcare al minore il rispetto dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei

principi consacrati nella 'Carta delle Nazioni

Unite';

 

c) di inculcare al minore il rispetto dei suoi

genitori, della sua identità, della sua lingua e dei

suoi valori culturali, nonchè il rispetto dei valori

nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di

cui può essere originario e delle civiltà diverse

dalla sua;

 

d) preparare il minore ad assumere le

responsabilità della vita in una società libera, in

uno spirito di comprensione, di pace, di

tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di

amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,

nazionali e religiosi, con le persone di origine

autoctona;

 

e) di inculcare al minore il rispetto dell'ambiente

naturale.

 

2. Nessuna disposizione del presente articolo o

dell'Articolo 28 sarà interpretata in maniera da

nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali

di creare e di dirigere istituzioni didattiche a

condizione che i principi enunciati al paragrafo 1

del presente articolo siano rispettati e che

l'educazione impartita in tali istituzioni sia

conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

 

 

Articolo 30

 

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche,

religiose o linguistiche oppure persone di origine

autoctona, un minore autoctono o che appartiene a

una di tali minoranze non può essere privato del

diritto di avere una propria vita culturale, di

professare e di praticare la propria religione o di far

uso della propria lingua insieme agli altri membri del

suo gruppo.

 

Articolo 31

 

1. Gli Stati Parti riconoscono al minore il diritto al

riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e

ad attività ricreative proprie della sua età e di

partecipare liberamente alla vita culturale ed

artistica.

 

2. Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del

minore di partecipare pienamente alla vita

culturale ed artistica ed incoraggiano

l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di

mezzi appropriati di divertimento e di attività

ricreative, artistiche e culturali.

 

 

Articolo 32

 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore di

essere protetto contro lo sfruttamento economico

e di non essere costretto ad alcun lavoro che

comporti rischi o sia suscettibile di porre a

repentaglio la sua educazione o di nuocere alla

sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale,

spirituale, morale o sociale.

 

2. Gli Stati Parti adottano misure legislative,

amministrative, sociali ed educative per garantire

l'applicazione del presente articolo.

 

A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni

pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli

Stati Parti, in particolare:

 

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime

di ammissione all'impiego;

 

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli

orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

 

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per

garantire l'attuazione effettiva del presente

articolo.

 

Articolo 33

 

Gli Stati Parti adottano ogni adeguata misura,

comprese misure legislative, amministrative, sociali

ed educative per proteggere i minori contro l'uso

illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così

come definite dalle Convenzioni internazionali

pertinenti e per impedire che siano utilizzati minori

per la produzione ed il traffico illecito di queste

sostanze.

 

Articolo 34

 

Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il minore

contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di

violenza sessuale.

 

A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni

adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e

multilaterale per impedire:

 

a) che dei minori siano incitati o costretti a dedicarsi

ad una attività sessuale illegale;

 

b) che dei minori siano sfruttati a fini di

prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

 

c) che dei minori siano sfruttati ai fini della

produzione di spettacoli o di materiale a carattere

pornografico.

 

Articolo 35

 

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato

provvedimento a livello nazionale, bilaterale e

multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la

tratta di minori per qualunque fine e sotto qualsiasi

forma.

 

Articolo 36

 

Gli Stati Parti proteggono il minore contro ogni altra

forma di sfruttamento pregiudizievole al suo

benessere in ogni suo aspetto.

 

 

Articolo 37

 

Gli Stati Parti vigilano affinchè:

 

a) nessun minore sia sottoposto a tortura o a pene

o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

 

Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita

senza possibilità di rilascio devono essere

decretati per reati commessi da persone di età

inferiore a diciotto anni;

 

b) nessun minore sia privato di libertà in maniera

illegale o arbitraria.

 

L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un

minore devono essere effettuati in conformità con

la legge, costituire un provvedimento di ultima

risorsa ed avere la durata più breve possibile;

 

c) ogni minore privato di libertà sia trattato con

umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della

persona umana ed in maniera da tener conto delle

esigenze delle persone della sua età.

 

In particolare, ogni minore privato di libertà sarà

separato dagli adulti, a meno che si ritenga ga

preferibile di non farlo nell'interesse preminente

del minore, ed egli avrà diritto di rimanere in

contatto con la sua famiglia per mezzo di

corrispondenza e di visite, tranne che in

circostanze eccezionali;

 

d) i minori privati di libertà abbiano diritto ad avere

rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o

ad ogni altra assistenza adeguata, nonchè il diritto

di contestare la legalità della loro privazione di

libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità

competente, indipendente ed imparziale, e che una

decisione sollecita sia adottata in materia.

 

 

Articolo 38

 

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare ed a far

rispettare le regole del diritto umanitario

internazionale loro applicabili in caso di conflitto

armato, e la cui protezione si estende ai minori.

 

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a

livello pratico per vigilare che le persone che non

hanno raggiunto l'età di quindici anni non

partecipino direttamente alle ostilità.

 

3. Gli Stati Parti si astengono dall'arruolare nelle loro

forze armate ogni persona che non ha raggiunto

l'età di quindici anni.

 

Nell'incorporare persone aventi più di quindici

anni ma meno di diciotto anni, gli Stati Parti si

sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

 

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù

del diritto umanitario internazionale di proteggere

la popolazione civile in caso di conflitto armato,

gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a

livello pratico affinchè i minori coinvolti in un

conflitto armato possano beneficiare di cure e di

protezione.

 

Articolo 39

 

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato

provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e

psicologico ed il reinserimento sociale di ogni

minore vittima di ogni forma di negligenza, di

sfruttamento o di maltrattamenti;

 

di torture o di ogni altra forma di pene o di

trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un

conflitto armato.

 

Tale riadattamento e tale riinserimento devono

svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il

rispetto della propria persona e la dignità del minore.

 

 

Articolo 40

 

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni minore

sospettato accusato o riconosciuto colpevole di

reato penale di diritto ad un trattamento tale da

favorire il suo senso della dignità e del valore

personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti

dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga

conto della sua età nonchè della necessità di

facilitare il suo reinserimento nella società e di

fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a

quest'ultima.

 

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni

pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati

Parti vigilano in particolare:

 

a) affinchè nessun minore sia sospettato, accusato

o riconosciuto di reato penale a causa di azioni

o di omissioni che non erano vietate dalla

legislazione nazionale o internazionale nel

momento in cui furono commesse;

 

b) affinchè ogni minore sospettato o accusato di

reato penale abbia almeno diritto alle seguenti

garanzie:

 

   i) di essere ritenuto innocente fino a quando

la sua colpevolezza non sia stata legalmente

stabilita;

 

  ii) di essere informato il prima possibile e

direttamente, oppure, se del caso, tramite i

suoi genitori o rappresentanti legali, delle

accuse portate contro di lui, e di beneficiare

di un'assistenza legale o di ogni altra

assistenza appropriata per la preparazione e

la presentazione della sua difesa;

 

 iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio

da un'autorità o istanza giudiziaria

competenti, indipendenti ed imparziali per

mezzo di un procedimento equo ai sensi di

legge in presenza del suo legale o di altra

assistenza appropriata, nonchè in presenza

dei suoi genitori o rappresentanti legali a

meno che ciò non sia ritenuto contrario

all'interesse preminente del minore a causa

in particolare della sua età o della sua

situazione;

 

 iv) di non essere costretto a rendere

testimonianza o dichiararsi colpevole;

 

di interrogare o far interrogare i testimoni a

carico e di ottenere la comparsa e

l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico

a condizioni di parità;

 

  v) qualora venga riconosciuto che ha

commesso reato penale, poter ricorrere

contro questa decisione ed ogni altra

misura decisa di conseguenza dinanzi una

autorità o istanza giudiziaria superiore

competente, indipendente ed imparziale, in

conformità con la legge;

 

 vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete

se non comprende o non parla la lingua

utilizzata;

 

vii) che la sua vita privata sia pienamente

rispettata in tutte le fasi della procedura.

 

3. Gli Stati Parti si sforzano di promuovere

l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di

autorità e di istituzioni destinate specificamente ai

minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli

di aver commesso reato, ed in particolar modo:

 

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale

si presume che i minori non abbiano la capacità

di commettere reato;

 

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia

possibile ed auspicabile per trattare questi

minori senza ricorrere a procedure giudiziarie

rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo

e le garanzie legali debbono essere

integralmente rispettate.

 

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni

concernenti in particolar modo le cure,

l'orientamento, la supervisione, i consigli, la

libertà condizionata, il collocamento in famiglia,

i programmi di formazione generale e

professionale, nonchè soluzioni alternative

all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai

minori un trattamento conforme al loro benessere

e proporzionato sia alla loro situazione che al

reato.

 

Articolo 41

 

Nessuna delle disposizioni della presente

Convenzione pregiudica disposizioni più propizie

all'attuazione dei diritti del minore che possono

figurare:

 

a) nella legislazione di uno Stato Parte;

 

oppure

 

b) nel diritto internazionale in vigore per questo

Stato.

 

 

Parte Seconda

 

 

Articolo 42

 

Gli Stati Parti si impegnano a far largamente

conoscere i principi e le disposizioni della presente

Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli

adulti che ai minori.

 

Articolo 43

 

  1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli

Stati Parti nell'esecuzione degli obblighi da essi

contratti in base alla presente Convenzione, è

istituito un Comitato dei Diritti del Minore che

adempie alle funzioni definite in appresso;

 

  2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta

moralità ed in possesso di una competenza

riconosciuta nel settore oggetto della presente

Convenzione.

 

I suoi membri sono eletti dagli Stati Parti tra i

loro cittadini e partecipano a titolo personale,

secondo il criterio di un'equa ripartizione

geografica ed in considerazione dei principali

ordinamenti giuridici;

 

  3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio

segreto su una lista di persone designate dagli

Stati Parti.

 

Ciascun Stato Parte può designare un candidato

tra i suoi cittadini.

 

  4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a

decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente Convenzione.

 

Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni

due anni.

 

Almeno quattro mesi prima della data di ogni

elezione, il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà

per iscritto gli Stati Parti a proporre i loro

candidati entro un termine di due mesi.

 

Quindi il Segretario Generale stabilirà l'elenco

alfabetico dei candidati in tal modo designati,

con l'indicazione degli Stati Parti che li hanno

designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati Parti

alla presente Convenzione.

 

  5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle

riunioni degli Stati Parti, convocate dal

Segretario Generale presso la Sede

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

In queste riunioni per le quali il numero legale

sarà rappresentato da due terzi degli Stati Parti, i

candidati eletti al Comitato sono quelli che

ottengono il maggior numero di voti, nonchè la

maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e

votanti.

 

  6. I membri del Comitato sono eletti per quattro

anni.

 

Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è

ripresentata.

 

Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima

elezione scade alla fine di un periodo di due

anni;

 

i nomi di tali cinque membri saranno estratti a

sorte dal presidente della riunione

immediatamente dopo la prima elezione.

 

  7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro

del Comitato oppure se, per qualsiasi altro

motivo, un membro dichiara di non poter più

esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo

Stato Parte che aveva presentato la sua

candidatura nomina un altro esperto tra i suoi

cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino

alla scadenza del mandato corrispondente, sotto

riserva dell'approvazione del Comitato.

 

  8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

 

  9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di

due anni.

 

10. Le riunioni del Comitato si svolgono

normalmente presso la Sede della

Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in

ogni altro luogo appropriato determinato dal

Comitato.

 

Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.

 

La durata delle sue sessioni è determinata e se

necessario modificata da una riunione degli Stati

Parti alla presente Convenzione, sotto riserva

dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

 

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato

il personale e le strutture di cui quest'ultimo

necessita per adempiere con efficacia alle sue

mansioni in base alla presente Convenzione.

 

12. I membri del Comitato istituito in base alla

presente Convenzione ricevono con

l'approvazione dell'Assemblea Generale,

emolumenti prelevati sulle risorse

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle

condizioni e secondo le modalità stabilite

dall'Assemblea Generale.

 

 

Articolo 44

 

1. Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al

Comitato, tramite il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti

sui provvedimenti che essi avranno adottato per

dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente

Convenzione e sui progressi realizzati per il

godimento di tali diritti:

 

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata

in vigore della presente Convenzione per gli

Stati Parti interessati;

 

b) in seguito, ogni cinque anni.

 

2. I rapporti compilati in applicazione del presente

articolo debbono se del caso indicare i fattori e le

difficoltà che impediscono agli Stati Parti di

adempiere agli obblighi previsti nella presente

Convenzione.

 

Essi debbono altresì contenere informazioni

sufficienti a fornire al Comitato una comprensione

dettagliata dell'applicazione della Convenzione del

Paese in esame.

 

3. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato

un rapporto iniziale completo non sono tenuti a

ripetere nei rapporti che sottoporranno

successivamente - in conformità con il capoverso

b) del paragrafo 1 del presente articolo - le

informazioni di base in precedenza fornite.

 

4. Il Comitato può chiedere agli Stati Parti ogni

informazione complementare relativa

all'applicazione della Convenzione.

 

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea

Generale, tramite il Consiglio Economico e

Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

 

6. Gli Stati Parti fanno in modo affinchè i loro

rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro

Paesi.

 

Articolo 45

 

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della

Convenzione ed incoraggiare la cooperazione

internazionale nel settore oggetto della

Convenzione:

 

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni

Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni

Unite hanno diritto di farsi rappresentare

nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni

della presente Convenzione che rientrano

nell'ambito del loro mandato.

 

Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,

il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni

altro organismo competente che riterrà

appropriato, a dare pareri specializzati

sull'attuazione della Convenzione in settori di

competenza dei loro rispettivi mandati.

 

Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate,

il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri

organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti

sull'attuazione della Convenzione in settori che

rientrano nell'ambito delle loro attività.

 

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle

Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni

Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi

competenti ogni rapporto degli Stati Parti

contenente una richiesta di consigli tecnici o di

assistenza tecnica, o che indichi una necessità in

tal senso, accompagnato da eventuali

osservazioni e proposte del Comitato concernenti

tale richiesta o indicazione;

 

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea

Generale di chiedere al Segretario Generale di

procedere, per conto del Comitato, a studi su

questioni specifiche attinenti ai diritti del minore;

 

d) Il Comitato può dare suggerimenti e

raccomandazioni generali in base alle informazioni

ricevute in applicazione degli Articoli 44 e 45 della

presente Convenzione.

 

Questi suggerimenti e raccomandazioni generali

sono trasmessi ad ogni Stato Parte interessato e

sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad

eventuali osservazioni degli Stati Parti.

 

 

 

Parte Terza

 

 

Articolo 46

 

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti

gli Stati.

 

Articolo 47

 

La presente Convenzione è soggetta a ratifica.

 

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il

Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

Articolo 48

 

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione

di ogni Stato.

 

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso

il Segretario Generale della Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

Articolo 49

 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il

trentesimo giorno successivo alla data del

deposito presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del

ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

 

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la

presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il

deposito del ventesimo strumento di ratifica o di

adesione la Convenzione entrerà in vigore il

trentesimo giorno successivo al deposito da parte

di questo Stato del suo strumento di ratifica o di

adesione.

 

Articolo 50

 

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e

depositarne il testo presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Il Segretario Generale comunica quindi la

proposta di emendamento agli Stati Parti, con la

richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una

Conferenza degli Stati Parti al fine dell'esame delle

proposte e della loro votazione.

 

Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di

questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati

Parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il

Segretario Generale convoca la Conferenza sotto

gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Ogni emendamento adottato da una maggioranza

degli Stati Parti presenti e votanti alla Conferenza

è sottoposto per approvazione all'Assemblea

Generale.

 

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le

disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo

entra in vigore dopo essere stato approvato

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed

accettato da una maggioranza di due terzi degli

Stati Parti.
 

 

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha

valore obbligatorio per gli Stati Parti che lo hanno

accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati

dalle disposizioni della presente Convenzione e da

tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

 

 

Articolo 51

 

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli

Stati il testo delle riserve che saranno state

formulate dagli Stati all'atto della ratifica o

dell'adesione.

 

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con

l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

 

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo

per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al

Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne

informerà quindi tutti gli Stati.

 

Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta

dal Segretario Generale.

 

 

Articolo 52

 

Ogni Stato Parte può denunciare la presente

Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata

al Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di

ricezione della notifica da parte del Segretario

Generale.

 

Articolo 53

 

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite è designato come depositario della

presente Convenzione.

 

 

Articolo 54

 

L'originale della presente Convenzione i cui testi in

Lingua Araba, Cinese, Francese, Inglese, Russa e

Spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato

presso il Segretario Generale dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite.

 

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti

debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi

Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

 

Note 

 

[Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza]

 

 

Adottata e aperta alla firma dall'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del

20 novembre 1989.

 

Entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto

previsto all'Articolo 49.

 

 

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con

Legge 27 maggio 1991, n. 176, 'Ratifica ed

Esecuzione della Convenzione sui Diritti del Minore',

fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata in

Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, S.O.

 

Vedi anche i protocolli opzionali alla Convenzione

resi esecutivi in Italia con la Legge 11 marzo 2002,

n. 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Protocolli opzionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della Convenzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia si affiancano due

Protocolli opzionali approvati dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite nel 2000.

 

 

Protocolli sono stati ratificati dall'Italia con Legge 11 marzo 2002,

n. 46:

 

"Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione

dei Diritti del Fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei

bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia

rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei

conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000".

 

 

La traduzione qui riportata dei Protocolli è quella pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 - Supplemento Ordinario

n. 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo opzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concernente il coinvolgimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei bambini [e degli adolescenti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nei conflitti armati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coinvolgimento e l'utilizzo di bambini nei conflitti armati

rappresenta una barbara evoluzione delle guerre moderne.

 

I conflitti non vengono più portati avanti dai soli soldati, secondi

gli schemi che per secoli li hanno caratterizzati e sui quali si è

sviluppato il Diritto Internazionale della Guerra - jus in bellum - e

le relative norme del diritto internazionale umanitario.

 

 

Le popolazioni civili, e soprattutto, i bambini e gli adolescenti,

sono sempre più i soggetti attivi negli scenari di guerra

contamporanei.

 

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza tutela i

bambini e gli adolescenti coinvolti nella guerra con varie

disposizioni, in particolare all'Articolo 38.

 

Tuttavia, la gravità della questione ha spinto verso la

codificazione di uno strumento giuridico di tutela ad hoc oggi

rappresentato dal Protocollo opzionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Protocollo opzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concernente il coinvolgimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei bambini e degli adolescenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nei conflitti armati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

 

 

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

 

 

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto

dalla Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo, che

dimostra una volontà generalizzata di operare per la

promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

 

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere

specialmente protetti, e lanciando un appello

affinché la situazione dei bambini, indistintamente,

sia costantemente migliorata, affinché essi possano

crescere ed essere educati in condizioni di pace e di

sicurezza,

 

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi

dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni

a lungo termine che esse possono avere sulla durata

della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

 

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli

viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli

attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto

internazionale, in particolare dove i bambini sono

numerosi, come le scuole e gli ospedali,

 

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della

Corte Penale Internazionale, che include fra i crimini

di guerra nei conflitti armati sia internazionali che

non internazionali, la chiamata di leva o

l'arruolamento nelle forze armate nazionali di

bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli

partecipare attivamente alle ostilità,

 

Considerando di conseguenza che, per rafforzare

ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione

relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la

protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi

coinvolgimento in conflitti armati,

 

Notando che l'Articolo Primo della Convenzione

relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi

di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni

essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni,

a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in

forza della legislazione che gli è applicabile,

 

Convinti che un Protocollo opzionale alla

Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale

arruolamento nelle forze armate e la partecipazione

alle ostilità, potrà contribuire con efficacia

all'attuazione del principio secondo il quale

l'interesse del bambino deve costituire un criterio

predominante in tutte le azioni che lo concernono.

 

Notando che la ventiseiesima Conferenza

internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna

Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato

alle parti al conflitto di prendere tutte le misure

possibili al fine di evitare che i fanciulli di età

inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

 

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno

1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa

al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed

ad una azione immediata in vista della loro

eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento

forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in

conflitti armati,

 

Condannando con profonda preoccupazione il

reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per

le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali,

ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate

di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di

coloro che arruolano, addestrano e utilizzano

bambini a tal fine,

 

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un

conflitto armato di attenersi alle disposizioni del

diritto internazionale umanitario,

 

Sottolineando che il presente Protocollo non

pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta

delle Nazioni Unite, in particolare all'Articolo 51, e le

norme pertinenti del diritto umanitario,

 

In considerazione del fatto che sono indispensabili

per la piena protezione dei fanciulli, in particolare

durante i conflitti armati e sotto un'occupazione

straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate

sul rispetto integrale degli scopi e dei principi

contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e

sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo

applicabili,

 

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i

quali, in ragione della loro situazione economica e

sociale o del loro sesso, sono particolarmente

vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle

ostilità in violazione del presente Protocollo,

 

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto

delle cause profonde, economiche, sociali e

politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti

armati;

 

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione

internazionale per garantire il riadattamento fisico e

psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli

che sono vittime di conflitti armati,

 

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in

particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla

diffusione dell'informazione e ai programmi di

istruzione concernenti l'applicazione del presente

Protocollo,

 

 

Hanno concordato quanto segue:

 

 

Articolo 1

 

Gli Stati Parti adottano ogni misura possibile in

pratica, per vigilare che i membri delle loro forze

armate di età inferiore a 18 anni non partecipano

direttamente alle ostilità.

 

 

Articolo 2

 

Gli Stati Parti vigilano affinché le persone di età

inferiore a 18 anni non siano oggetto di un

arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

 

 

Articolo 3

 

Gli Stati Parti rilevano in anni l'età minima per

l'arruolamento volontario nelle loro forze armate

nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3

dell'Articolo 38 della 'Convenzione relativa ai Diritti

del Fanciullo', in considerazione dei principi iscritti

in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della

Convenzione, coloro che non hanno compiuto

18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

 

Ciascuno Stato Parte deposita, al momento della

ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a

questo strumento una dichiarazione vincolante,

indicante l'età minima a decorrere dalla quale è

autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze

armate nazionali e descrive le garanzie che ha

previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia

contratto forzosamente o sotto costrizione.

 

Gli Stati Parti che autorizzano l'arruolamento

volontario nelle loro forze armate nazionali prima di

18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno

quanto segue:

 

a) che tale arruolamento sia effettivamente

volontario;

 

b) che tale arruolamento abbia luogo con il

consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali

dell'interessato;

 

c) che gli arruolati siano esaurientemente informati

dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;

 

d) che essi forniscano una prova affidabile della loro

età prima di essere ammessi a detto servizio.

 

Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento,

rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica

a tal fine indirizzata al Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne

informa tutti gli altri Stati Parti.

 

Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta

dal Segretario Generale.
 

L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento

volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo

non si applica agli istituti scolastici posti sotto

l'amministrazione o il controllo delle forze armate

degli Stati Parti, in conformità agli Articoli 28 e 29

della Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo.

 

 

Articolo 4

 

I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno

Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza

arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi

un'età inferiore a 18 anni.

 

Gli Stati Parti prendono tutte le misure possibili in

pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione

di queste persone, in particolare provvedimenti a

carattere giuridico per vietare e sanzionare

penalmente tali prassi.

 

L'applicazione del presente articolo del Protocollo

non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi

parte a un conflitto armato.

 

 

Articolo 5

 

Nessuna norma del presente Protocollo può essere

interpretata nel senso di impedire l'applicazione di

disposizioni della legislazione di uno Stato Parte, di

strumenti internazionali e del diritto internazionale

umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti

del fanciullo.

 

Articolo 6

 

Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure - di

natura giuridica, amministrativa e di altra natura -

richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva

osservanza delle norme del presente Protocollo nei

limiti della sua competenza.

 

Gli Stati Parti s'impegnano a far ampiamente

conoscere i principi e le norme del presente

Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a

mezzi appropriati.

 

Gli Stati Parti adottano ogni misura praticamente

possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro

competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità,

in violazione del presente Protocollo, siano

smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli

obblighi militari.

 

 l'assistenza appropriata in vista del loro

riadattamento fisico e psicologico e del loro

reinserimento sociale.

 

Articolo 7

 

Gli Stati Parti cooperano all'applicazione del

presente Protocollo, in particolare in vista di

prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e

di riadattare e di reinserire a livello sociale le

persone che sono vittime di atti contrari al presente

Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione

tecnica e l'assistenza finanziaria.

 

Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in

consultazione con gli Stati Parti interessati e con le

organizzazioni internazionali competenti.

 

Gli Stati Parti che sono in grado di farlo, forniscono

tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali,

bilaterali o di altra natura già in corso di

realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo

di contributi volontari costituito in conformità alle

regole stabilite dall'Assemblea Generale.

 

 

Articolo 8

 

Ciascuno Stato Parte presenta, entro due anni a

decorrere dall'entrata in vigore del presente

Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al

Comitato dei diritti del fanciullo contenente

informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha

adottato per dare effetto alle disposizioni del

presente Protocollo, in particolare quelle relative

alla partecipazione e all'arruolamento.

 

Dopo la presentazione del rapporto dettagliato,

ciascuno Stato Parte include nei rapporti che

presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in

conformità all'Articolo 44 della Convenzione, ogni

informazione integrativa relativa all'applicazione del

presente Protocollo.

 

Gli altri Stati Parti al Protocollo presentano

un rapporto ogni cinque anni.

 

Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli

Stati Parti informazioni integrative sull'applicazione

del presente Protocollo.

 

 

Articolo 9

 

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni

Stato che è Parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

 

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è

aperto all'adesione di ogni Stato.

 

Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno

depositati presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Il Segretario Generale, nella sua qualità di

depositario della Convenzione e del Protocollo,

informa tutti gli Stati Parti della Convenzione e tutti

gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo

al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi

dell'Articolo 13.

 

Articolo 10

 

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo

la data di deposito del decimo strumento di ratifica o

di adesione.

 

Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente

Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore,

il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data

in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo

strumento di ratifica o di adesione.

 

 

Articolo 11

 

Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento,

denunciare il presente Protocollo mediante una

notifica scritta indirizzata al Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne

informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati

che l'hanno firmata.

 

La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la

notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno,

lo Stato Parte autore della denuncia è impegnato in

un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto

prima della fine di questo conflitto.

 

Tale denuncia non libera lo Stato Parte dai suoi

obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione

di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la

denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il

prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il

Comitato fosse stato investito prima della data di

entrata in vigore della denuncia.

 

 

Articolo 12

 

Ogni Stato Parte può presentare una proposta di

emendamento e depositarne il testo presso il

Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento

agli Stati Parti, con richiesta di fargli sapere se sono

favorevoli alla convocazione di una conferenza di

Stati Parti per esaminare tale proposta di

emendamento e metterla ai voti.

 

Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale

comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si

pronuncia a favore della convocazione di detta

conferenza, il Segretario Generale convoca la

conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

Ogni emendamento adottato a maggioranza degli

Stati Parti presenti e votanti alla conferenza, è

sottoposto all'Assemblea Generale per

approvazione.

 

Ogni emendamento adottato in conformità alle

disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo

entra in vigore quando è stato approvato

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e

accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati

Parti.

 

Quando un emendamento entra in vigore, esso ha

valenza obbligatoria per gli Stati Parti che lo hanno

accettato, mentre gli altri Stati Parti rimangono

vincolati dalle norme del presente Protocollo e da

ogni precedente emendamento da essi accettato.

 

 

Articolo 13

 

Il presente Protocollo, i cui testi in Arabo, in Cinese,

in Francese, in Inglese, in Russo e in Spagnolo

fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli

archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata

conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati

Parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno

firmato la Convenzione."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo opzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concernente  la vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la prostituzione e la pornografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentante bambini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[e adolescenti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'abuso sessuale sui minori, la prostituzione minorile e il turismo

sessuale rappresentano una piaga del mondo attuale, purtroppo

in preoccupante aumento.

 

Infatti, oltre alla forme di sfruttamento sessuale del minore che si

perpetrano in ambito familiare, sempre più grave sta diventando il

fenomeno del cosiddetto "turismo sessuale", consistente da

viaggi verso Paesi con scarse forme di tutela verso i minori che si

prostituiscono.

 

 

La "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia" si occupa, all'Articolo 34

della protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale.

 

Nel 1996, a Stoccolma, si è tenuto il Convegno Internazionale

sullo sfruttamento sessuale dei minori patrocinato dall'UNICEF e

dall'ECPAT - "End Child Prostitution Pornography and

Trafficking", durante il quale si sono elaborate le linee-guida

generali ed i piani d'azione per eliminare il fenomeno.

 

Nel 2000, l'approvazione del Protocollo opzionale ha

rappresentato un notevole progresso della tutela giuridica

internazionale dei minori sfruttati sessualmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Protocollo opzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concernente  la vendita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la prostituzione e la pornografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentante bambini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[e adolescenti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

 

 

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

 

 

Considerando che per progredire nella realizzazione

degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del

fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in

particolare dell'Articolo Primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e

36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia

tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione

di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

 

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai

diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di

essere protetto dallo sfruttamento economico di non

essere costretto ad un lavoro comportante rischiante

o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di

nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,

mentale, spirituale, morale o sociale,

 

Constatando con viva preoccupazione che la tratta

internazionale di bambini ai fini della loro vendita,

prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha

assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

 

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e

persistente del turismo sessuale alla quale i bambini

sono particolarmente esposti, nella misura in cui

favorisce direttamente la vendita di bambini, la

prostituzione di bambini e la pornografia inscenante

bambini,

 

Consapevoli che alcune categorie particolarmente

vulnerabili, in particolare le bambine, sono

maggiormente esposte al rischio di sfruttamento

sessuale e che è recensito un sovrannumero

anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento

sessuale,

 

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su

altri nuovi supporti tecnologici, di materiale

pornografico inscenante bambini e ricordando che

nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale

sulla lotta contro la pornografia implicante bambini

su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico

richiesto la penalizzazione a livello mondiale della

produzione, distribuzione, esportazione,

importazione, trasmissione, possesso internazionale

e pubblicità di materiale pornografico, implicante

bambini e sottolineando la rilevanza di una

cooperazione e di un partenariato più stretti fra

poteri pubblici e operatori di Internet,

 

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini,

della loro prostituzione e della pornografia

inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di

un approccio globale che tenga conto dei fattori che

contribuiscono a questi fenomeni, in particolare

sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche,

ineguaglianza delle strutture socio-economiche,

dissesto delle famiglie, esodo rurale,

discriminazione basata sul sesso, irresponsabile

comportamento sessuale degli adulti, prassi

tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta

dei bambini,

 

Ritenendo la necessità di un'azione di

sensibilizzazione del pubblico per ridurre la

domanda che è all'origine della vendita dei bambini,

della loro prostituzione e della pornografia pedofila,

e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra

tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della

legge a livello nazionale,

 

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici

internazionali pertinenti in materia di protezione dei

bambini, in particolare la 'Convenzione dell'Aja sulla

protezione dei bambini e la cooperazione in materia

di adozioni internazionali', la 'Convenzione

dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento

internazionale di bambini', la 'Convenzione dell'Aja

relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al

riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione

in materia di patria potestà e di misure di protezione

dei bambini', e la 'Convenzione n. 182 dell'OIL,

concernente l'interdizione delle peggiori forme di

lavoro dei bambini' e l'azione immediata in vista

della loro eliminazione,

 

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la

'Convenzione relativa ai diritti del fanciullo', che

traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di

promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

 

Considerando che occorre attuare le norme del

Programma d'azione per la prevenzione della vendita

di bambini, della prostituzione di bambini e della

pornografia inscenante bambini, nonché della

'Dichiarazione' e del 'Programma di azione' adottati

nel 1996 al Congresso mondiale contro lo

sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996,

nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti

degli organismi internazionali interessati,

 

In debita considerazione dell'importanza delle

tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per

la protezione del bambino e il suo armonico

sviluppo,

 

 

Hanno concordato quanto segue:

 

 

Articolo 1

 

Gli Stati Parti vietano la vendita di bambini, la

prostituzione di bambini e la pornografia con

bambini, in conformità alle norme del presente

Protocollo.

 

Articolo 2

 

Ai fini del presente Protocollo:

 

per 'vendita di bambini' si intende qualsiasi atto o

transazioni che comporta il trasferimento di un

bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone

ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso

o qualsiasi altro vantaggio;

 

per 'prostituzione di bambini' si intende il fatto di

utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro

compenso o qualsiasi altro vantaggio;

 

per 'pornografia rappresentante bambini' si intende

qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di

un bambino dedito ad attività sessuali esplicite,

concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione

degli organi sessuali di un bambino a fini

soprattutto sessuali.

 

Articolo 3

 

Ciascuno Stato Parte vigila che, come minimo, i

seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal

suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano

commessi a livello interno o trans-nazionale da un

individuo o in modo organizzato:

 

a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui

all'Articolo 2:

 

 i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un

bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per

i seguenti fini:

 

a. sfruttare il bambino a fini sessuali;

 

b. trasferire gli organi del bambino a fini di

lucro;

 

c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;

 

ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto

intermediario, il consenso all'adozione di un

bambino in violazione degli strumenti giuridici

internazionali relativi all'adozione;

 

b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un

bambino a fini di prostituzione, quale definita

all'articolo 2;

 

c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere,

importare, esportare, offrire, vendere o detenere i

summenzionati fini, materiale pornografico

rappresentante bambini, quale definito

all'articolo 2.

 

Fatto salvo il diritto interno di uno Stato Parte, le

stesse norme valgono in caso di tentata

perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di

complicità nel commetterlo o di partecipazione

allo stesso.

 

Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano

passibili di pene adeguate in considerazione della

loro gravità.

 

Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni

Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti

richiesti al fine di determinare la responsabilità delle

persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del

presente articolo.

 

Secondo i principi giuridici dello Stato Parte, questa

responsabilità può essere penale, civile o

amministrativa.

 

Gli Stati parti prendono ogni provvedimento

giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi

che tutte le persone che intervengono nell'adozione

di un bambino agiscono in conformità alle norme

degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

 

 

Articolo 4

 

Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per

stabilire la propria competenza al fine di giudicare i

reati di cui al paragrafo 1 dell'Art. 3, qualora tali reati

siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di

navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.

 

Ogni Stato Parte può prendere le misure necessarie

per stabilire la propria competenza al fine di

giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3,

nei seguenti casi:

 

a) quando il presunto autore del reato è cittadino di

detto Stato o a la sua residenza abituale sul

territorio di quest'ultimo;

 

b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.

 

Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie

per stabilire la propria competenza la fine di

giudicare i summenzionati reati quando il presunto

autore del reato è presente sul suo territorio, e lo

Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il

motivo che il reato è stato commesso da un suo

cittadino.

 

Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di

alcuna competenza penale in applicazione del diritto

interno.

 

Articolo 5

 

I reati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3 sono di

diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in

vigore fra gli Stati Parti e sono altresì inclusi in

qualsiasi trattato di estradizione successivamente

concluso fra di loro in conformità alle condizione

enunciate in detti trattati.

 

Se uno Stato Parte, il quale subordina l'estradizione

all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di

estradizione ad opera di un altro Stato Parte con il

quale non è vincolato da alcun trattato di

estradizione, esso può considerare il presente

Protocollo come base giuridica dell'estradizione per

quanto riguarda tali reati.

 

L'estradizione è subordinata alle condizioni previste

dal diritto dello Stato richiesto.

 

Gli Stati Parti che non subordinano l'estradizione

all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati

come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni

stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

 

Fra Stati Parti, tali reati sono considerati ai fini

dell'estradizione, come essendo stati commessi non

solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul

territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a

stabilire la loro competenza ai sensi dell'Articolo 4.

 

Se un a richiesta di estradizione viene presentato per

via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3, e

se lo Stato richiesto non concede o non vuole

concedere l'estradizione in ragione della nazionalità

dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure

richieste per adire le sue autorità competenti in vista

di un procedimento legale.

 

 

Articolo 6

 

Gli Stati Parti si concedono reciprocamente la

massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta,

procedura penale o procedura di estradizione

relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3, ivi

compreso per l'ottenimento degli elementi di prova

di cui dispongono e che sono necessari alla

procedura.

 

Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi in forza del

paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad

ogni trattato o accordo di assistenza giuridica

eventualmente esistente fra di loro.

 

In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati Parti

si concedono reciprocamente tale assistenza in

conformità al loro diritto interno.

 

 

Articolo 7

 

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati

Parti:



prendono misure appropriate per consentire la

confisca e il sequestro, come opportuno:

 

 i) di beni come documenti, averi e altri mezzi

materiali utilizzati per commettere i reati di cui al

presente Protocollo, o per agevolarne la

perpetrazione;

 

ii) del prodotto di tali reati;

 

Danno attuazione alle richieste di confisca e di

sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i)

del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;

 

Prendono provvedimenti in vista di chiudere

temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati

per commettere tali reati.

 

 

Articolo 8

 

Gli Stati Parti adottano ad ogni stadio della

procedura penale le misure necessarie per

proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che

sono vittime delle pratiche proscritte dal presente

Protocollo, in particolare:

 

a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed

adattando le procedure in modo da tenere

debitamente conto dei loro particolari bisogni, in

particolare in quanto testimoni;

 

b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al

loro ruolo e alla portata della procedura, nonché

alla programmazione e allo svolgimento della

stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro

caso;

 

c) permettendo che, quando gli interessi personali

delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i

loro bisogni o le loro preoccupazioni siano

presentate ed esaminate durante la procedura, in

modo conforme alle regole di procedura del diritto

interno;

 

d) fornendo alle vittime servizi di assistenza

appropriati, ad ogni stadio della procedura

giudiziaria;

 

e) proteggendo, se del caso, la vita privata e

l'identità delle vittime e adottando misure

conformi al diritto interno per prevenire la

divulgazione di qualsiasi informazione atta ad

identificarle;
 

f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro

famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da

intimidazioni e rappresaglie;

 

g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare

la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o

decisioni che stabiliscono un indennizzo per le

vittime.

 

Gli Stati Parti si accertano che nessuna incertezza

relativa all'età effettiva della vittima impedisca

l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di

inchieste volte a determinare la loro età.

 

Gli Stati Parti si accertano che nel modo di trattare le

vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da

parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse

superiore del bambino sia sempre il criterio

fondamentale.

 

Gli Stati Parti adottano misure per impartire una

formazione appropriata, in particolare in ambito

giuridico e psicologico, alle persone che si

occupano delle vittime dei reati di cui nel presente

Protocollo.

 

Se del caso, gli Stati Parti si adoperano come

necessario per garantire la sicurezza e l'integrità

delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o

di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

 

Nessuna disposizione del presente articolo

pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo

equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

 

 

Articolo 9

 

Gli Stati Parti adottano o rafforzano, applicano e

divulgano leggi, misure amministrative, politiche e

programmi sociali per prevenire i reati di cui nel

presente Protocollo.

 

Una particolare attenzione è concessa alla

protezione dei bambini maggiormente esposti alle

prassi in oggetto.

 

Con l'informazione mediante ogni mezzo

appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati

Parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i

bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le

prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro

effetti nefasti.

 

Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente

articolo, gli Stati Parti incoraggiano al partecipazione

della collettività e in particolare dei bambini e di

quelli che ne sono vittime, a tali programmi

d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a

livello internazionale.

 

Gli Stati Parti prendono tutte le misure

concretamente possibili per assicurare ogni

adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel

presente Protocollo, in vista del loro completo

reinserimento sociale e del loro completo

ristabilimento fisico e psicologico.

 

Gli Stati Parti vigilano che tutti i bambini vittime dei

reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a

procedure che permettono loro senza

discriminazioni di richiedere alle persone

giuridicamente responsabili la riparazione del danno

subito.

 

Gli Stati Parti prendono misure appropriate per

vietare in modo efficace la produzione e la diffusione

dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte

nel presente Protocollo.

 

 

Articolo 10

 

Gli Stati Parti prendono tutte le misure necessarie

per rafforzare la cooperazione internazionale

mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali,

aventi per oggetto di prevenire, identificare,

perseguire e punire i responsabili di atti connessi

alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini,

alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di

indagare su tali accordi.

 

Gli Stati Parti favoriscono altresì la cooperazione e il

coordinamento internazionale fra le loro autorità, le

organizzazioni non governative nazionali ed

internazionali e le organizzazioni internazionali.

 

Gli Stati Parti incoraggiano la cooperazione

internazionale per facilitare il riadattamento fisico e

psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento

sociale e il loro rimpatrio.

 

Gli Stati Parti si adoperano in vista di rafforzare la

cooperazione internazionale per eliminare i principali

fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-

sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla

vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al

turismo pedofili.

 

Gli Stati Parti che sono in grado di farlo, forniscono

un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo

nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali,

regionali, bilaterali o altri.

 

 

Articolo 11

 

Nessuna delle norme del presente Protocollo

pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al

conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

 

- nella legislazione di uno Stato Parte
 

- nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

 

Articolo 12

 

Ciascuno Stato Parte sottopone, entro due anni a

decorrere dall'entrata in vigore del presente

Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al

Comitato dei diritti del fanciullo contenente

informazione particolareggiate sulle misure che ha

adottato per dare attuazione alle norme del

Protocollo.

 

Dopo la presentazione del suo rapporto

particolareggiato, ciascuno Stato Parte include nei

rapporti che sottopone al Comitato dei Diritti del

Fanciullo, in conformità all'Articolo 44 della

Convenzione, tutte le nuove informazione relative

all'applicazione del presente Protocollo.

 

Gli altri Stati Parti al Protocollo sottopongono un

rapporto ogni cinque anni.

 

Il Comitato dei Diritti del Fanciullo può chiedere agli

Stati Parti informazioni supplementari circa

l'applicazione del presente Protocollo.

 

 

Articolo 13

 

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni

Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

 

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è

aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla

Convenzione o che l'ha firmata.

 

Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno

depositati presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

 

Articolo 14

 

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo

la data di deposito del decimo strumento di ratifica o

di adesione.

 

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il

presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua

entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un

mese dopo la data in cui questo Stato avrà

depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

 

 

Articolo 15

 

Ogni Stato Parte può in qualsiasi momento

denunciare il presente Protocollo mediante una

notifica scritta indirizzata al Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne

informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati

che l'hanno firmata.

 

La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la

notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

La denuncia non libera lo Stato Parte che ne è autore

dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo

riguardo a qualsiasi reato commesso prima della

data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in

alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi

questione di cui il Comitato fosse già investito prima

di tale data.

 

Articolo 16

 

Ogni Stato Parte può presentare una proposta di

emendamento e depositare il testo presso il

Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento

agli Stati Parti, domandando loro di fargli sapere se

sono favorevoli alla convocazione di una conferenza

di Stati Parti per esaminare tale proposta di

emendamento, e metterla ai voti.

 

Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale

comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si

pronuncia a favore della convocazione di detta

conferenza, il Segretario Generale convoca la

conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.

 

Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli

Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è

sottoposto all'Assemblea Generale per

approvazione.

 

Ogni emendamento adottato in conformità alle

disposizioni del paragrato 1 del presente articolo

entra in vigore quando è stato approvato

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e

accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati

Parti.

 

Quando un emendamento entra in vigore esso ha

valenza obbligatoria per gli Stati Parti che lo hanno

accettato, mentre gli altri Stati Parti rimangono

vincolati dalle norme del presente Protocollo e da

ogni emendamento precedente da essi accettato.

 

 

Articolo 17

 

Il presente Protocollo, i cui testi in Arabo, in Cinese,

in Francese, in Inglese, in Russo e in Spagnolo

fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli

archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata

conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati

Parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno

firmata."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                 

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