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Spalato, Croazia, venerdì 24 settembre 2010

NO! NO!! NO!!! - “Sui preti pedofili la Chiesa non ha vigilato abbastanza”: Joseph Ratzinger mente e lo sa! “Queste rivelazioni sono state uno choc per il Papa”: Tarcisio Bertone mente e lo sa! L’omertà sugli abusi sessuali compiuti nella Chiesa Cattolica ad opera del clero è stata imposta dal Cardinal Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e dal suo Segretario Cardinal Tarcisio Bertone. Non possono farla franca...

di Luciano Russo

 

 

Gli insegnamenti del loro Gesù-Dio non sembrano aver fatto gran presa su Joseph Ratzinger e Tarcisio Bertone... Questa coppia di mis-fatto ricorda più un certo gatto e la sua volpe. (Foto di archivio)

 

 

"Queste rivelazioni sono state per il Papa uno choc, sono una grande tristezza, un dolore grande"...

 

Adesso basta!!!


La triade vaticana Joseph Ratzinger, alias Benedetto XVI, Tarcisio Bertone e Angelo Sodano, fu cinque anni fa denunciata per frode e insabbiamento delle comprovate molestie e degli abusi sessuali del famigerato "Padre Pedofilo" Lawrence Murphy su circa 200 bambini sordomuti in una scuola statunitense di Milwaukee, Wisconsin.

Nell'azione legale si chiedeva (invano) al Vaticano di consegnare le liste dei preti molestatori e i dossier segreti su tutti i casi di abuso da parte del clero.

 

Proprio tale silenzio imposto e insabbiamento su iniziativa e/o ad opera dei massimi vertici della Chiesa Cattolica di molteplici casi di abusi sessuali commessi dal clero ai danni di minori costituiscono una responsabilità e complicità così gravi da dover portare all'immediato sollevamento dai rispettivi incarichi.


La Religione Cristiana, la Chiesa Cattolica, il Vaticano e lo Stato Italiano sono cose distinte (!?) - altro che Cristo, Madonna e Santi: nel rispetto della laicità dello Stato queste persone vanno processate in ambito civile e condannate ad adeguate pene senza patteggiamenti.

 

In verità, in verità vi dico, sono una vergogna per se stessi, per l'organizzazione umana che gestiscono e per la Religione che proclamano di professare.
 

Ogni qualvolta uno di questi personaggi cercherà meschinamente di discolparsi in pubblico delle proprie responsabilità e della propria complicità in casi di pedofilia ad opera del clero, questo portale si impegna fin d'ora a ripubblicare i documenti che provano il contrario: non possono farla franca!

 

 

 

L'allora Cardinale Joseph Ratzinger, per quasi un quarto di secolo Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, già "Santa (!) Inquisizione" e poi "Sant’Uffizio", dove, su sua diretta istruzione, i più gravi reati sessuali del Clero di tutto il mondo vengono ancora raccolti e trattati nel più totale, illegale ed omertoso segreto...

 

 

Di seguito il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:

 


"LETTERA

inviata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ai Vescovi di tutta la Chiesa Cattolica

e agli altri ordinari e prelati interessati, circa

I DELITTI PIÙ GRAVI

riservati alla medesima Congregazione per la Dottrina della Fede,

18 maggio 2001
 

 

Per l’applicazione della Legge Ecclesiastica, che all’Art. 52 della Costituzione Apostolica sulla Curia Romana dice: “[La Congregazione per la Dottrina della Fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con gli Articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.
 

Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di Diritto Canonico sia del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi Codici Canonici.
 

Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al Sommo Pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale Apostolico.

Tutte queste cose sono state dal Sommo Pontefice approvate, confermate e promulgate con la Lettera Apostolica emanata come motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
 

 

I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
 

 

- I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio

dell’eucaristia, cioè:

 

1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle

specie consacrate;

 

2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della

medesima;

 

3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di

comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;

 

4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella

celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
 

 

- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:


1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del

Decalogo;

 

la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, 

al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso [nel Catechismo secondo il Concilio di Trento - nel 1545, cosiddetto "Concilio Tridentino", di una Chiesa Cattolica Romana da secoli ormai sulla difensiva, più re-attiva che pro-attiva, più aggrappata al potere che ancorata nel Vangelo, in cui viene definita la Riforma della Chiesa o "Controriforma" e la reazione appunto alle Dottrine del Calvinismo e Luteranesimo, cioè la Riforma Protestante - il sesto comandamente è "Non commettere atti impuri", Nota della Redazione];

 

3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
 

 

- Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del

Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
 

 

Al Tribunale Apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.
 

Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale.

Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.
 

Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in dieci anni.

La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
 

Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti.

Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
 

Tutti i tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e da applicare in tutto.
 

Le cause di questo genere sono soggette al Segreto Pontificio.
 

 

Con la presente lettera, inviata per mandato del Sommo Pontefice a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, ai Superiori Generali degli Istituti Religiosi clericali di diritto pontificio e delle Società di Vita Apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.
 


Roma,

dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede,

18 maggio 2001.
 

Joseph Card. Ratzinger, Prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, Arc. Em. di Vercelli, Segretario."

 

 

 

Il Cardinale Tarcisio Bertone, allora Vice del Prefetto Ratzinger in qualità di Arcivescovo Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, esperto di Diritto Canonico (!) e specialmente in tale materia da sempre stretto collaboratore di Ratzinger, già assistente di Ratzinger nelle trattative per la riammissione di Monsignor Marcel Lefebvre (!), già Rettore Magnifico dell'Università Pontificia Salesiana, già Presidente della Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace, già corresponsabile insieme all'Arcivescovo di Milwaukee, USA, della decisone di lasciare l'abito talare a Padre Murphy, prete pedofilo reo confesso dell'abuso sessuale di circa 200 minori in confessionali e dormitori, in "the hope that the Church will be spared any undue publicity from this matter" - nella "speranza che alla Chiesa venga evitata eccessiva pubblicità riguardo a questo caso" (!), dal 2006 per volontà di Ratzinger, ora Benedetto XVI, Cardinale Segretario di Stato Vaticano e Camerlengo di Santa Romana Chiesa,  oggi dimissionario rigettato da un Papa che non vuole rinunciare alla sua "preziosa collaborazione" in quel tandem Ratzinger-Bertone così "vincente" già alla guida dell'ex Santa Inquisizione - ex Sant'Uffizio sotto Giovanni Paolo II!

 

 

Di seguito il massonico "Segreto Pontificio" che assolutamente esclude la possibilità di portare un argomento o un fatto ad esso sottoposto a conoscenza di “estranei” - leggi tra gli altri "Polizia", "Carabinieri", "Magistrati o gli stessi "genitori delle vittime":
 


“Segreteria di Stato
Norme sul Segreto Pontificio
 

 

Quanto concordi con la natura degli uomini il rispetto dei segreti, appare evidente anzitutto dal fatto che molte cose, benché siano da trattare esternamente, traggono tuttavia origine e sono meditate nell’intimo del cuore e vengono prudentemente esposte soltanto dopo matura riflessione.
 

Perciò tacere, cosa davvero assai difficile, come pure parlare pubblicamente con riflessione sono doti dell’uomo perfetto: infatti c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare (cf. Eccle 3,7) ed è un uomo perfetto chi sa tenere a freno la propria lingua (cf. Gc 3,2).
 

Questo avviene anche nella Chiesa, che è la comunità dei credenti, i quali, avendo ricevuto la missione di predicare e testimoniare il Vangelo di Cristo (cf. Mc 16, 15; At 10,42), hanno tuttavia il dovere di tenere nascosto il sacramento e di custodire nel loro cuore le parole, affinché le opere di Dio si manifestino in modo giusto e ampio, e la sua parola si diffonda e sia glorificata (cf. 2 Ts 3, 1).
 

A buon diritto, quindi, a coloro che sono chiamati al servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire sotto segreto, e cioè quelle che, se rivelate o se rivelate in tempo o modo inopportuno, nuocciono all’edificazione della Chiesa o sovvertono il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di privati e di comunità (cf. Communio et progressio, 121).
 

Tutto questo obbliga sempre la coscienza, e anzitutto dev’essere severamente custodito il segreto per la disciplina del sacramento della penitenza, e poi il segreto d’ufficio, o segreto confidato, soprattutto il segreto pontificio, oggetto della presente istruzione.

Infatti è chiaro che, trattandosi dell’ambito pubblico, che riguarda il bene di tutta la comunità, spetta non a chiunque, secondo il dettame della propria coscienza, bensì a colui che ha legittimamente la cura della comunità stabilire quando o in qual modo e gravità sia da imporre un tale segreto.
 

Coloro poi che sono tenuti a tale segreto, si considerino come legati non da una legge esteriore, quanto piuttosto da un’esigenza della loro umana dignità: devono ritenere un onore l’impegno di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico.
 

Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d’ufficio dal segreto ordinario, l’obbligo morale del quale dev’essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione.

Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un particolare segreto, che viene chiamato Segreto Pontificio e che dev’essere custodito con obbligo grave.
 

Circa il Segreto Pontificio la Segreteria di Stato ha emanato una istruzione in data 24 giugno 1968; ma, dopo un esame della questione da parte dell’Assemblea dei Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, è sembrato opportuno modificare alcune norme di quella istruzione, affinché con una più accurata definizione della materia e dell’obbligo di tale segreto, il rispetto del medesimo possa essere ottenuto in modo più conveniente.
 


Ecco dunque qui di seguito le norme.
 


Art. I
Materia del Segreto Pontificio
 

Sono coperti dal Segreto Pontificio:


  1) La preparazione e la composizione dei documenti pontifici per i quali tale 

segreto sia richiesto espressamente.
 

  2) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti affari che vengono 

trattati dalla Segreteria di Stato o dal Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e che devono essere trattati sotto il Segreto Pontificio;
 

  3) Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla 

Congregazione per la Dottrina della Fede, come pure l’esame delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero;
 

  4) Le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti 

perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa.

Il nome del denunciante sarà lecito farlo conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il denunciato e il denunciante compaiano insieme;
 

  5) I rapporti redatti dai legati della Santa Sede su affari coperti dal Segreto

Pontificio;
 

  6) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la creazione di

Cardinali;
 

  7) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di 

Vescovi, di Amministratori Apostolici e di altri ordinari rivestiti della dignità episcopale, di Vicari e Prefetti Apostolici, di Legati Pontifici, come pure le indagini relative;
 

  8) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di prelati 

superiori e di officiali maggiori della Curia Romana;
 

  9) Tutto ciò che riguarda i cifrari e gli scritti trasmessi in cifrari.
 

10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il Cardinale preposto a un 

dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave da richiedere il rispetto del Segreto Pontificio.
 

 

Art. II
Le persone tenute al Segreto Pontificio
 

Hanno l’obbligo di custodire il segreto pontificio:
 

  1) I Cardinali, i Vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i 

consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal Segreto Pontificio;
 

  2) I legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette 

questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su tali cause;
 

  3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il Segreto Pontificio in

particolari affari;
 

  4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti 

e affari coperti dal Segreto Pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal Segreto Pontificio.
 

 

Art. III
Sanzioni
 

  1) Chi è tenuto al Segreto Pontificio ha sempre l’obbligo grave di rispettarlo.
 

  2) Se la violazione si riferisce al foro esterno, colui che è accusato di 

violazione del segreto sarà giudicato da una Commissione Speciale, che verrà costituita dal Cardinale preposto al dicastero competente, o, in sua mancanza, dal Presidente dell’ufficio competente; questa Commissione infliggerà delle pene proporzionate alla gravità del delitto e al danno causato.
 

  3) Se colui che ha violato il Segreto presta servizio presso la Curia Romana, 

incorre nelle sanzioni stabilite nel Regolamento Generale.


 

Art. IV
Giuramento
 

Coloro che sono ammessi al segreto pontificio in ragione del loro ufficio devono prestar giuramento con la formula seguente:


“Io…

alla presenza di…,

toccando con la mia mano i sacrosanti Vangeli di Dio,

prometto di custodire fedelmente il Segreto Pontificio

nelle cause e negli affari che devono essere trattati sotto tale segreto,

cosicché in nessun modo,

sotto pretesto alcuno,

sia di bene maggiore,

sia di causa urgentissima e gravissima,

mi sarà lecito violare il predetto segreto.

 

Prometto di custodire il segreto, come sopra,

anche dopo la conclusione delle cause e degli affari,

per i quali fosse imposto espressamente tale segreto.

 

Qualora in qualche caso mi avvenisse di dubitare

dell’obbligo del predetto segreto,

mi atterrò all’interpretazione a favore del segreto stesso.

 

Parimenti sono cosciente che

il trasgressore di tale segreto commette un peccato grave.

 

Che mi aiuti Dio e mi aiutino questi suoi santi vangeli che tocco di mia mano”.
 


Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell’udienza concessa il 4 febbraio 1974 al sottoscritto, ha approvato la seguente istruzione ed ha comandato che venga pubblicata, ordinando che entri in vigore a partire dal 14 marzo del medesimo anno, nonostante qualsiasi disposizione contraria.
 

 

Jean Card. Villot

Segretario di Stato

 

 

 

Approfondisci volentieri la tragedia di questa Chiesa senza Cristo nell'articolo del portale “Non credo alle parole, ma ai comportamenti”: basta con una Chiesa in retromarcia al Medioevo, che perde ogni giorno quel che resta della sua credibilità!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Subiamo quotidianamente un'informazione di massa che cerca di imporci estrema soggettività nella selezione di ciò che va reso pubblico o meno e palesi prese di posizione di parte nel pubblicato: in pratica una sistematica manipolazione indotta che non lascia spazio ad alcun confronto, discussione, percezione né diversa o - perché no - opposta visione della realtà.

 

Nel nostro piccolo intendiamo innanzitutto contribuire a "ridare volto" ad un pezzo di terra laziale dimenticato e "dare voce" a chiunque vi appartenga: un progetto indubbiamente ambizioso, realizzabile solo attraverso la collaborazione di chiunque si senta e sia libero, indipendente, auto-controllato ed aperto al cambiamento nei propri pre-giudizi.

 

Per questo non accetteremo né eserciteremo censura (ma neppure tollereremo faziosità!), pretendendo in cambio null'altro che veridicità dei fatti ed onestà intellettuale nell’esporli, affinché avvenimenti, denunce e idee possano assumere la connotazione oggettiva più accettabile e condivisibile, su cui impostare auspicabili confronti.

 

Rifiutando di conseguenza il classico e generalizzato sistema detentore del "fare notizia", cercheremo di sostituirlo al meglio con una comunicazione basata piuttosto sul "dare notizia", la quale costruttivamente porti al "creare opinione", finalità che  - anche se troppo spesso negletta - rimane l'unica vera di un'informazione democratica.

 

Attraverso la pubblicazione del "rilevante" per la crescita del territorio e quindi necessario "rendere noto", qualunque ne sia la fonte, ci uniamo alla comune lotta di quanti - professionisti e amatori - si battono convintamente e senza ricercare gloria per l’affermazione di una società viva e sana, corretta e leale, formata da Cittadini responsabili e volenterosi.

 

Una tale società, infatti, anche se da molti dominanti poteri volentieri ritenuta "utopica", è - a nostro avviso - pienamente realistica anche se solo realizzabile dal basso, da persone, cioè, ancora capaci di produrre idee proprie, rinnegando e anzi contrastando qualsiasi tipo di manipolazione indotta da mass media, caste, sette massoniche, partiti politici e quant’altro.

 

Perché, come dice Mohandas Gandhi, "Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero" - ma dobbiamo prima "diventare noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere" - e Jean Guitton "La codardia è cercare l'approvazione non la verità, le decorazioni non l'onore, l'ascesa non il servizio, il potere non il bene dell'uomo"...

 

La Redazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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