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Spalato, Croazia, venerdì 24 settembre 2010 NO! NO!! NO!!! - “Sui preti pedofili la Chiesa non ha vigilato abbastanza”: Joseph Ratzinger mente e lo sa! “Queste rivelazioni sono state uno choc per il Papa”: Tarcisio Bertone mente e lo sa! L’omertà sugli abusi sessuali compiuti nella Chiesa Cattolica ad opera del clero è stata imposta dal Cardinal Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e dal suo Segretario Cardinal Tarcisio Bertone. Non possono farla franca...
Gli insegnamenti del loro Gesù-Dio non sembrano aver fatto gran presa su Joseph Ratzinger e Tarcisio Bertone... Questa coppia di mis-fatto ricorda più un certo gatto e la sua volpe. (Foto di archivio)
"Queste rivelazioni sono state per il Papa uno choc, sono una grande tristezza, un dolore grande"...
Adesso basta!!!
Nell'azione legale si chiedeva (invano) al Vaticano di consegnare le liste dei preti molestatori e i dossier segreti su tutti i casi di abuso da parte del clero.
Proprio tale silenzio imposto e insabbiamento su iniziativa e/o ad opera dei massimi vertici della Chiesa Cattolica di molteplici casi di abusi sessuali commessi dal clero ai danni di minori costituiscono una responsabilità e complicità così gravi da dover portare all'immediato sollevamento dai rispettivi incarichi.
In verità, in verità vi dico, sono una vergogna per se stessi, per
l'organizzazione umana che gestiscono e per la Religione che proclamano
di professare. Ogni qualvolta uno di questi personaggi cercherà meschinamente di discolparsi in pubblico delle proprie responsabilità e della propria complicità in casi di pedofilia ad opera del clero, questo portale si impegna fin d'ora a ripubblicare i documenti che provano il contrario: non possono farla franca!
L'allora Cardinale Joseph Ratzinger, per quasi un quarto di secolo Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, già "Santa (!) Inquisizione" e poi "Sant’Uffizio", dove, su sua diretta istruzione, i più gravi reati sessuali del Clero di tutto il mondo vengono ancora raccolti e trattati nel più totale, illegale ed omertoso segreto...
Di seguito il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:
inviata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ai Vescovi di tutta la Chiesa Cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIÙ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la Dottrina della Fede,
18 maggio 2001
Per l’applicazione della Legge Ecclesiastica, che
all’Art. 52 della Costituzione Apostolica sulla Curia Romana dice:
“[La Congregazione per la Dottrina della Fede] giudica i delitti contro la
fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella
celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e,
all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni
canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario
prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la
fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di
Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con gli Articoli 28-29 approvati
insieme in forma specifica.
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la
Dottrina della Fede con una Commissione costituita a tale scopo si
applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice
di Diritto Canonico sia del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella
celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme
processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le
sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione
Crimen sollicitationis finora
in vigore, edita dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Offizio il
16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi Codici
Canonici. Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al Sommo Pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale Apostolico.
Tutte queste cose sono state dal
Sommo Pontefice
approvate, confermate e promulgate con la Lettera Apostolica emanata
come motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei
sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la
Dottrina della Fede, sono:
- I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate;
2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella
celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della
celebrazione eucaristica;
- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
Decalogo;
2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso [nel Catechismo secondo il Concilio di Trento - nel 1545, cosiddetto "Concilio Tridentino", di una Chiesa Cattolica Romana da secoli ormai sulla difensiva, più re-attiva che pro-attiva, più aggrappata al potere che ancorata nel Vangelo, in cui viene definita la Riforma della Chiesa o "Controriforma" e la reazione appunto alle Dottrine del Calvinismo e Luteranesimo, cioè la Riforma Protestante - il sesto comandamente è "Non commettere atti impuri", Nota della Redazione];
3° la violazione diretta del
sigillo sacramentale;
- Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del
Decalogo commesso da un chierico con un
minore al di sotto dei 18 anni di età.
Al Tribunale Apostolico della Congregazione per la
Dottrina della Fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono
sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale.
Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del
reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta
validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al Supremo
Tribunale della medesima Congregazione. Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in dieci anni.
La prescrizione decorre a norma del
diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da
un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto
il 18° anno di età. Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti.
Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è
conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto
prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Tutti i tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali
Cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le
pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro
Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono
soggette al Segreto Pontificio.
Con la presente lettera, inviata
per mandato del Sommo Pontefice a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, ai
Superiori Generali degli Istituti Religiosi clericali di diritto pontificio e
delle Società di Vita Apostolica clericali di diritto pontificio e agli
altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano
evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la
santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante
necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia
una sollecita cura pastorale.
dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede,
18 maggio 2001.
Joseph Card. Ratzinger, Prefetto.
Il Cardinale Tarcisio Bertone, allora Vice del Prefetto Ratzinger in qualità di Arcivescovo Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, esperto di Diritto Canonico (!) e specialmente in tale materia da sempre stretto collaboratore di Ratzinger, già assistente di Ratzinger nelle trattative per la riammissione di Monsignor Marcel Lefebvre (!), già Rettore Magnifico dell'Università Pontificia Salesiana, già Presidente della Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace, già corresponsabile insieme all'Arcivescovo di Milwaukee, USA, della decisone di lasciare l'abito talare a Padre Murphy, prete pedofilo reo confesso dell'abuso sessuale di circa 200 minori in confessionali e dormitori, in "the hope that the Church will be spared any undue publicity from this matter" - nella "speranza che alla Chiesa venga evitata eccessiva pubblicità riguardo a questo caso" (!), dal 2006 per volontà di Ratzinger, ora Benedetto XVI, Cardinale Segretario di Stato Vaticano e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, oggi dimissionario rigettato da un Papa che non vuole rinunciare alla sua "preziosa collaborazione" in quel tandem Ratzinger-Bertone così "vincente" già alla guida dell'ex Santa Inquisizione - ex Sant'Uffizio sotto Giovanni Paolo II!
Di seguito il massonico "Segreto Pontificio" che assolutamente esclude
la possibilità di portare un argomento o un fatto ad esso sottoposto a conoscenza di “estranei”
- leggi tra gli altri "Polizia", "Carabinieri", "Magistrati o gli stessi
"genitori delle vittime":
Quanto concordi con la natura degli uomini il rispetto
dei segreti, appare evidente anzitutto dal fatto che
molte cose, benché
siano da trattare esternamente, traggono tuttavia origine e sono
meditate nell’intimo del cuore e vengono prudentemente esposte soltanto
dopo matura riflessione.
Perciò tacere, cosa davvero assai difficile, come pure
parlare pubblicamente con riflessione sono doti dell’uomo perfetto:
infatti c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare (cf. Eccle 3,7)
ed è un uomo perfetto chi sa tenere a freno la propria lingua (cf. Gc
3,2).
Questo avviene anche nella Chiesa, che è la comunità
dei credenti, i quali, avendo ricevuto la missione di predicare e
testimoniare il Vangelo di Cristo (cf. Mc 16, 15; At 10,42),
hanno
tuttavia il dovere di tenere nascosto il sacramento e di custodire nel
loro cuore le parole, affinché le opere di Dio si manifestino in modo
giusto e ampio, e la sua parola si diffonda e sia glorificata (cf. 2 Ts
3, 1).
A buon diritto, quindi, a coloro che sono chiamati al
servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire
sotto segreto, e cioè quelle che, se rivelate o se rivelate in tempo o
modo inopportuno, nuocciono all’edificazione della Chiesa o sovvertono
il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di
privati e di comunità (cf. Communio et progressio, 121). Tutto questo obbliga sempre la coscienza, e anzitutto dev’essere severamente custodito il segreto per la disciplina del sacramento della penitenza, e poi il segreto d’ufficio, o segreto confidato, soprattutto il segreto pontificio, oggetto della presente istruzione.
Infatti è chiaro che, trattandosi dell’ambito pubblico,
che riguarda il bene di tutta la comunità, spetta non a chiunque,
secondo il dettame della propria coscienza, bensì a colui che ha
legittimamente la cura della comunità stabilire quando o in qual modo e
gravità sia da imporre un tale segreto.
Coloro poi che sono tenuti a tale segreto, si
considerino come legati non da una legge esteriore, quanto piuttosto da
un’esigenza della loro umana dignità: devono ritenere un onore l’impegno
di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico. Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d’ufficio dal segreto ordinario, l’obbligo morale del quale dev’essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione.
Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un
particolare segreto, che viene chiamato Segreto Pontificio e che
dev’essere custodito con obbligo grave.
Circa il Segreto Pontificio la Segreteria di
Stato ha
emanato una istruzione in data 24 giugno 1968; ma, dopo un esame della
questione da parte dell’Assemblea dei Cardinali preposti ai
Dicasteri
della Curia Romana, è sembrato opportuno modificare alcune norme
di
quella istruzione, affinché con una più accurata definizione della
materia e dell’obbligo di tale segreto, il rispetto del medesimo possa
essere ottenuto in modo più conveniente.
Sono coperti dal Segreto Pontificio:
segreto sia richiesto espressamente. 2) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti affari che vengono
trattati dalla Segreteria di Stato o dal Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e che devono essere trattati sotto il
Segreto Pontificio; 3) Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla
Congregazione per la Dottrina della Fede, come pure l’esame
delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero; 4) Le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa.
Il nome del denunciante sarà lecito farlo
conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il
denunciato e il denunciante compaiano insieme; 5) I rapporti redatti dai legati della Santa Sede su affari coperti dal Segreto
Pontificio; 6) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la creazione di
Cardinali; 7) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di
Vescovi, di Amministratori Apostolici e di altri ordinari rivestiti
della dignità episcopale, di Vicari e Prefetti Apostolici, di Legati Pontifici, come pure le indagini relative; 8) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di prelati
superiori e di officiali maggiori della Curia Romana;
9) Tutto ciò che riguarda i cifrari e gli scritti
trasmessi in cifrari. 10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il Cardinale preposto a un
dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave
da richiedere il rispetto del Segreto Pontificio.
Art. II
Hanno l’obbligo di custodire il segreto pontificio: 1) I Cardinali, i Vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i
consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la
trattazione di questioni coperte dal Segreto Pontificio; 2) I legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette
questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su
tali cause; 3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il Segreto Pontificio in
particolari affari; 4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti
e affari coperti dal Segreto Pontificio, o che, pur avendo avuto
tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi
sono ancora coperti dal Segreto Pontificio.
Art. III
1) Chi è tenuto al Segreto Pontificio ha sempre
l’obbligo grave di rispettarlo. 2) Se la violazione si riferisce al foro esterno, colui che è accusato di
violazione del segreto sarà giudicato da una Commissione Speciale, che verrà
costituita dal Cardinale preposto al dicastero competente, o, in sua
mancanza, dal Presidente dell’ufficio competente; questa
Commissione
infliggerà delle pene proporzionate alla gravità del delitto e al danno
causato. 3) Se colui che ha violato il Segreto presta servizio presso la Curia Romana, incorre nelle sanzioni stabilite nel Regolamento Generale.
Art. IV Coloro che sono ammessi al segreto pontificio in ragione del loro ufficio devono prestar giuramento con la formula seguente:
alla presenza di…, toccando con la mia mano i sacrosanti Vangeli di Dio, prometto di custodire fedelmente il Segreto Pontificio nelle cause e negli affari che devono essere trattati sotto tale segreto, cosicché in nessun modo, sotto pretesto alcuno, sia di bene maggiore, sia di causa urgentissima e gravissima, mi sarà lecito violare il predetto segreto.
Prometto di custodire il segreto, come sopra, anche dopo la conclusione delle cause e degli affari, per i quali fosse imposto espressamente tale segreto.
Qualora in qualche caso mi avvenisse di dubitare dell’obbligo del predetto segreto, mi atterrò all’interpretazione a favore del segreto stesso.
Parimenti sono cosciente che il trasgressore di tale segreto commette un peccato grave.
Che mi aiuti Dio e mi aiutino questi suoi santi
vangeli che tocco di mia mano”.
Jean Card. Villot Segretario di Stato”
Approfondisci volentieri la tragedia di
questa Chiesa senza Cristo nell'articolo del portale
“Non credo
alle parole, ma ai comportamenti”:
basta con una Chiesa in retromarcia al Medioevo, che perde ogni giorno
quel che resta della sua credibilità!
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Voci dal territorio
Subiamo quotidianamente un'informazione di massa che cerca di imporci estrema soggettività nella selezione di ciò che va reso pubblico o meno e palesi prese di posizione di parte nel pubblicato: in pratica una sistematica manipolazione indotta che non lascia spazio ad alcun confronto, discussione, percezione né diversa o - perché no - opposta visione della realtà.
Nel nostro piccolo intendiamo innanzitutto contribuire a "ridare volto" ad un pezzo di terra laziale dimenticato e "dare voce" a chiunque vi appartenga: un progetto indubbiamente ambizioso, realizzabile solo attraverso la collaborazione di chiunque si senta e sia libero, indipendente, auto-controllato ed aperto al cambiamento nei propri pre-giudizi.
Per questo non accetteremo né eserciteremo censura (ma neppure tollereremo faziosità!), pretendendo in cambio null'altro che veridicità dei fatti ed onestà intellettuale nell’esporli, affinché avvenimenti, denunce e idee possano assumere la connotazione oggettiva più accettabile e condivisibile, su cui impostare auspicabili confronti.
Rifiutando di conseguenza il classico e generalizzato sistema detentore del "fare notizia", cercheremo di sostituirlo al meglio con una comunicazione basata piuttosto sul "dare notizia", la quale costruttivamente porti al "creare opinione", finalità che - anche se troppo spesso negletta - rimane l'unica vera di un'informazione democratica.
Attraverso la pubblicazione del "rilevante" per la crescita del territorio e quindi necessario "rendere noto", qualunque ne sia la fonte, ci uniamo alla comune lotta di quanti - professionisti e amatori - si battono convintamente e senza ricercare gloria per l’affermazione di una società viva e sana, corretta e leale, formata da Cittadini responsabili e volenterosi.
Una tale società, infatti, anche se da molti dominanti poteri volentieri ritenuta "utopica", è - a nostro avviso - pienamente realistica anche se solo realizzabile dal basso, da persone, cioè, ancora capaci di produrre idee proprie, rinnegando e anzi contrastando qualsiasi tipo di manipolazione indotta da mass media, caste, sette massoniche, partiti politici e quant’altro.
Perché, come dice Mohandas Gandhi, "Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero" - ma dobbiamo prima "diventare noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere" - e Jean Guitton "La codardia è cercare l'approvazione non la verità, le decorazioni non l'onore, l'ascesa non il servizio, il potere non il bene dell'uomo"...
La Redazione
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