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Calcata, Viterbo, venerdì 2 luglio 2010

All'On. Angela Birindelli, Assessore per l'Agricoltura della Regione Lazio: “Appello per l'Agricoltura Contadina” e allarme per l'inquinamento ambientale da pesticidi

di Paolo D’Arpini

 

 

Se "siamo" quello che mangiamo... (Foto di archivio)

 

 

Ante Scriptum

L'articolo in fondo pagina "I pesticidi stanno invadendo ortaggi ed insalate", sull'inquinamento da pesticidi, vorrei che fosse letto dal nuovo Assessore Regionale del Lazio per l'Agricoltura, Dott.ssa Angela Birindelli, alla quale invio, oltre ai miei auguri di buona riuscita, l'"Appello per l'Agricoltura Contadina", che segue con, allegata, la "Bozza di proposta di Legge Nazionale" da utilizzare come falsariga per una Legge Regionale per il Lazio.
 



"Appello per l'Agricoltura Contadina all'Assessore Regionale Lazio per l'Agricoltura, On. Angela Birindelli.
 


Gentile Signora Assessore,
 

considerando che non si può fare a meno della biodiversità, ovvero i sistemi naturali che sostengono la sopravvivenza di noi tutti.

 

Osserviamo che nel Lazio avanza la desertificazione (non soltanto siccità, bensì perdita dell'humus in seguito al dilavamento dei terreni di superficie), la deforestazione, l'impoverimento dei suoli dovuti a monoculture, la modifica dell'ambiente e, in generale, la dispersione del patrimonio biologico delle specie animali e vegetali, tutti aspetti che dederminano una perdita economica considerevole nell'economia della nostra Regione.
 

Sorge quindi la necessità di agevolare ed incentivare la lavorazione biologica ed estensiva dei piccoli appezzamenti, con sistemi naturali, quella che è stata definità da sempre "economia spicciola della realtà contadina".

 

L'agricoltura contadina è l'unica che può garantire il mantenimento della biodiversità nell'habitat e la produzione di cibo bioregionale idoneo alla dieta integrata degli abitanti del Lazio.
 


Purtroppo le pesanti norme burocratiche poste sull'agricoltura facilitano di fatto i grossi coltivatori ed allevatori, gli unici che possono soddisfare le spesso inique sanzioni e richieste di ottemperamento tecnico.

 

Sempre più difficile è mantenersi vivi per quei piccoli produttori che, oltre al soddisfacimento delle proprie necessità familiari, dispongono di un leggero "surplus" da poter immettere in commercio.

 

E non solo i contadini sono penalizzati, ma pure i piccoli allevatori ed i raccoglitori di erbe spontanee.
 


A livello nazionale (dal 20 gennaio 2009) è partita ufficialmente una nuova campagna con raccolta di firme per rendere possibile la rinascita della figura del contadino e della contadina.

 

La decisione di promuovere questa campagna è stata presa collegialmente da varie associazioni, fra cui la Rete Bioregionale Italiana (con l'adesione del Circolo Vegetariano VV.TT.), ed ora chiediamo che alla Regione Lazio venga studiata una specifica Legge REGIONALE per facilitare lo sviluppo dell'agricoltura contadina.

Le chiedo perciò, gentile Assessore Angela Birindelli, di farsi promotrice di tale proposta di Legge Regionale che rappresenterebbe un primo passo per rendere operativa, agevolandola, l'agricoltura contadina tradizionalmente pulita.

Resto a disposizione per eventuali ragguagli e per un incontro chiarificatore e La saluto con stima.
 


Paolo D'Arpini
Presidente del Circolo Vegetariano VV.TT.

Referente per la Rete Bioregionale Italiana, Bioregione Tuscia

Portavoce di European Consumers Tuscia

europeanconsumers.tuscia@gmail.com 
0761 587 200

01030 Calcata (VT)
 


Bozza di proposta di Legge Nazionale da utilizzare come falsariga per una Legge Regionale per il Lazio:
 

 

 

Bozza di proposta di Legge Nazionale

Norme a favore dell’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare e orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta.
 

 

PREMESSA
 

Considerando:
 

a. le ragioni di dignità, uguaglianza e diritto al lavoro previsti dai primi articoli

del dettato costituzionale (art. 1-4), e, in tale luce, il ruolo primario del lavoro contadino;

 

b. che è specifico compito dello Stato rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano

la realizzazione di quanto previsto e promesso in tale dettato;
 

c. che l’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e

sull’economia familiare, prevalentemente orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta, è un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà;
 

d. che il vertice di Lussemburgo dei Capi di Stato e di Governo del 1997 aveva già

riconosciuto che l’agricoltura europea è caratterizzata dalla piccola dimensione delle aziende, dal carattere familiare della conduzione e della forza lavoro, dalla diffusione della pluriattività aziendale ed extraaziendale;
 

e. che 1,3 milioni di aziende ha una superficie aziendale inferiore ai 5 ettari e

che, di conseguenza, l’agricoltura italiana è ancora ampiamente caratterizzata da aziende di piccole dimensioni che usano esclusivamente il lavoro familiare e che sono soggette a una costante riduzione nel numero e in termini di Superficie Agraria Utile (SAU), malgrado appartenga loro dare il maggior contributo al valore complessivo della produzione agricola nazionale;
 

f. che il lavoro contadino riveste un’importanza straordinaria e non sostituibile

per sostenere e promuovere
 

- la sovranità alimentare delle comunità locali e, più in generale, della nazione

e la qualità e salubrità dei prodotti agricoli;

 

- il mantenimento economico, culturale e residenziale delle comunità locali,

prevalentemente nelle aree montane e in quelle considerate economicamente marginali;

 

- la conservazione e la rigenerazione delle risorse ambientali, nonché della

fertilità dei terreni, della diversità dei paesaggi, della salubrità delle acque interne, della biodiversità in ambito agricolo, dei saperi, delle tecniche e dei prodotti tipici di qualità;
 

- la difesa del suolo, l’equilibrio idrogeologico, le azioni di contrasto contro

l’erosione e le inondazioni;

 

g. che, per tali ragioni, gli effetti del lavoro contadino non sono riconducibili a

quelli dell’agricoltura imprenditoriale e, ancora di più, a quelli dell’agricoltura industriale, dove ogni aspetto di carattere etico, ecologico e conviviale è subordinato a ragioni di produttività – spesso con elevati indici di consumo idrico e di erosione e abbassamento della naturale fertilità dei suoli - e profitto, indipendenti da effetti e ricadute su comunità, ambiente, salubrità delle produzioni e qualità del lavoro;
 

h. che tali ragioni sono state affermate e ribadite nella corrente legislazione

internazionale e comunitaria [Comitato Sicurezza Alimentare FAO – Roma, 2008, 2009] e nelle dichiarazioni, pronunciamenti e accordi in materia di sicurezza alimentare, diritti delle popolazioni indigene, salvaguardia ambientale, difesa del suolo e della biodiversità [Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogeniche per l’Alimentazione e l’Agricoltura, artt. 6, 9].

 

 

Riconoscendo:
 

a. l’importanza per la collettività di tali valori espressi attraverso il lavoro

contadino, e, insieme a ciò, quanto l'attività dei piccoli agricoltori, soprattutto di quelli residenti in montagna e nelle aree economicamente marginali, sia soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione ed alla concorrenza sleale di aziende agricole che ricevono tutto il supporto necessario dalle attuali politiche pubbliche;
 

b. d’altra parte, che il lavoro contadino rischia di scomparire sotto il peso delle

documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e igieniche gravose e ingiustificate per le sue dimensioni produttive.
 

 

Sono stabilite le seguenti norme a favore dell’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare e orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta.
 

 

Capo I - APPLICAZIONE

 

Art. 1 - AMBITO
 

La presente legge si applica a chi, come occupazione prevalente, pratica la coltivazione del fondo, l’allevamento o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta e senza intermediazione ai consumatori e, in ambito locale, agli esercenti di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in attività di raccolta, e non vendano prodotti di provenienza extra-aziendale, purché il reddito complessivo lordo prodotto dalla vendita diretta e dalle attività di ospitalità rurale non sia superiore a 30.000 euro indicizzati e al netto dei contributi previdenziali.
 

I coltivatori che rientrano nella definizione del comma precedente:
 

a. hanno un regime normativo separato rispetto a quanto previsto per i

coltivatori diretti nel D.L. 228/2001 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto descritto nei successivi articoli;
 

b. sono registrati, attraverso comunicazione al Sindaco, in uno specifico Albo

presso il Comune di residenza e possono attestarsi con autocertificazione, vera fino a prova di falso penalmente perseguibile, ove questo costituisca reato.
 

 

Art. 2 – DEFINIZIONI
 

Ai fini dell’applicazione della presente legge, s’intende per:
 

a. “Prodotti alimentari”,le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali,

destinate all’alimentazione umana, realizzate con materie prime prodotte esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta in ambito locale.
 

b. “Vendita diretta”, quella esercitata nel fondo di produzione, nei locali in esso

inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino o mediante consegna a domicilio del consumatore; è altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli
utilizzatori nonché ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, mense ed esercizi analoghi;
 

c. “Consumatore”, chi acquista merce o servizi di ospitalità per il proprio uso

personale e familiare;
 

d. “Ambito locale”, quello della provincia del comune dove è situato il fondo e,

per i comuni adiacenti al confine provinciale, la provincia contermine.
 

 

Capo II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
 

Art. 3 – PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, VENDITA
 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, possono:
 

a. trasformare e confezionare i propri prodotti alimentari e agricoli

nell’abitazione o in locali annessi, attraverso le attrezzature e gli utensili usati nella consueta gestione domestica, purché spazi, attrezzature e utensili siano mantenuti adeguati e puliti secondo buon senso e responsabilità e purché dotati dei normali requisiti di abitabilità. Tali locali possono essere utilizzati per preparazioni diverse purché non contemporanee;
 

b. vendere i propri prodotti agricoli, comprese le sementi, i materiali di

riproduzioni e i riproduttori animali riprodotti in azienda, i propri prodotti alimentari e di artigianato manuale, nei limiti previsti dal precedente art. 1 e con i soli obblighi previsti dal successivo art. 4.
 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, per i propri prodotti alimentari, sono:
 

a. esonerati dall’applicazione del sistema HACCP;
 

b. esonerati dagli obblighi vigenti sull’etichettatura dei prodotti aziendali, purché

siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, l’indirizzo del luogo di produzione, gli ingredienti, la data di confezione e di scadenza e sia indicata la dicitura “prodotto di agricoltura contadina”.
 

 

Art. 4 – FISCALITA’
 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, sono:
 

a. esonerati dal regime IVA, dalla tenuta dei registri contabili, dall’obbligo di

iscrizione alla Camera di Commercio, da ogni imposta o tassa relativa all’attività agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà relative all’acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro;
 

b. tenuti al solo rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro

conservazione per tre anni;
 

c. sono parificati ai coltivatori diretti per quanto riguarda il diritto di prelazione,

in caso di vendita di terreni limitrofi.
 

 

Art. 5 – NORME ATTINENTI ALL’ALLEVAMENTO
 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, possono:
 

a. macellare direttamente, nel proprio fondo e con il metodo più incruento per

loro possibile il bestiame nato e allevato in azienda, limitatamente ad un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai propri ospiti e comunque non superiore a un numero annuale di:
- suini: 10
- bovini: 5
- ovini e caprini adulti: 50; nati entro i 45 giorni: 100
- avicoli e cunicoli: 250
 

b. seppellire i resti degli animali abbattuti in azienda secondo le consuetudini

locali, fatti salvi gravi motivi sanitari documentati da specifiche e puntuali disposizioni sanitarie o dalla non idoneità dei terreni, quando non sia organizzato un servizio pubblico di ritiro dei resti non oneroso per i coltivatori come precedentemente definiti.
 

Letame e resti di lavorazione del latte prodotto dal bestiame indicato nella precedente lettera a., non sono considerati rifiuti speciali.

 

Non sono, altresì, da considerarsi rifiuti speciali le lane della tosa del gregge proporzionato al pascolo estensivo, secondo le vigenti disposizioni per il benessere animale.
 

 

Art. 6. – OSPITALITA’ RURALE

 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, possono svolgere le attività agrituristiche indicate nella L. 20/2/2006 n. 96.

 

L’ospitalità rurale, può essere esercitata fino ad un massimo di dieci coperti e cinque posti letto, senza necessità di autorizzazioni e senza essere soggetta a regole fiscali e sanitarie relative alle norme che regolano le attività di agriturismo.
 

Potranno pernottare più di cinque perone soltanto nei casi dove l’alloggio possa essere esercitato secondo il metodo del giaciglio sulla paglia, “Schlafen im Stroh”, già in uso nelle regioni alpine di Francia e Svizzera.

 

 

Art. 7 - URBANISTICA

 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, sono esonerati da vincoli progettuali e urbanistici per:
 

a. la costruzione sul fondo di stalle, fienili, serre ed altri annessi destinati

esclusivamente alla propria occupazione prevalente, purché con misure adeguate all’indirizzo produttivo dell’azienda, realizzati con un piano fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo rimovibili e senza possibilità di cambio di destinazione d’uso;
 

b. la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno, o in pietra a secco.

 

Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene a favore di altri coltivatori, come definiti dall’art. 1, comporta l’obbligo di rimozione, anche forzosa, degli annessi indicati nella precedente lettera a.

 

 

Art. 8 - LAVORO

 

Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere a favore dei coltivatori, come definiti dall’art. 1, è assimilato al volontariato e, salvo l’uso di scale o di macchine e attrezzature elettriche o a motore, non è assoggettato a obblighi contributivi e previdenziali.
 

 

Art. 9 – PREVIDENZA E SERVIZI

 

I coltivatori, come definiti dall’art. 1, versano i minimi contributi assistenziali e previdenziali previsti per i coltivatori diretti.
 

Hanno, inoltre, diritto a ricevere attraverso le Regioni e le altre istituzioni locali:
 

a. servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica;
 

b. gratuita assistenza burocratica e tecnica per qualunque domanda,

dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque titolo richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche o comunque dovute per legge.
 

 

Art.10 – COMPETENZA REGIONALE
 

Le Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono chiamate al recepimento della norma che non potrà contenere disposizioni più limitative o vincolanti rispetto a quelle qui elencate. In vacanza del recepimento regionale la presente norma è valida ed efficace a tutti gli effetti.
 

 

Art.11 – NORMA ABROGATIVA
 

Ogni norma in contrasto con la presente legge si intende abrogata.
 

 

Bozza chiusa e proposta il 7 giugno 2010 da:

 

Consorzio della Quarantina

Civiltà Contadina

Rete Bioregionale Italiana

Il Compascuo - Antica Terra Gentile
Corrispondenze Informazioni Rurali
Cooperativa Le Galline Felici
Agribio Emilia Romagna
Wwoof Italia
A.S.C.I.
Associazione Rurale Italiana
Crocevia Onlus
Terra Terra
A.I.A.B.
Collettivo Ragnatela
Contadini Critici
Campi Aperti

 

 

 

Ed ora l'articolo sui pesticidi:
 


I pesticidi stanno invadendo ortaggi ed insalate

Cosa c’è di più salutare nella dieta se non quella di consumare regolarmente ortaggi, zuppe ed insalate che depurano l'organismo e che in estate apportano ferro, vitamine e danno una sensazione "di piacevole freschezza" per alleviare anche con il colore la calura estiva?

 

Parliamo di prezzemolo, basilico, carciofi, insalate e scarole (oltre il limite di insetticida), fenamidone (fungicida), etc.

 

Per non parlare poi, di quello che si trova dentro uva, pesce, mele, e cachi.

 

È un allarme preoccupante per tutti i cittadini del Lazio, di Roma, dopo il Dossier "Pesticidi nel piatto 2010" presentato da Legambiente, assieme al movimento Difesa del Cittadino, e l’Associazione Nazionale Apicoltori Italiani in base alle analisi presentate sul territorio dall’ARPA Lazio.

 

Ad allarmare in particolare, è quasi il raddoppio della percentuale di campioni risultati irregolari nelle verdure provenienti da coltivazione di agricoltura tradizionale, lo stesso Presidente della Legambiente, Lorenzo Parlati, riferisce, che si è passati dall’1% all’1,9% arrivando così alla stessa quota percentuale che riguarda il comparto frutta.

 

Certamente un balzo in avanti, ma negativo, sul quale hanno peso in particolare i residui trovati durante le analisi effettuate nelle insalate e negli "ortaggi di foglia".

 

Anche il latte fresco non viene "risparmiato": tra Lazio e Toscana tutti i campioni presi a confronto risultano irregolari cerca per il 18%.

 

Legambiente quindi ci mette in allarme, e ci esorta a tenere "alta la guardia" dei pericoli di certa agricoltura tradizionale, che mette a rischio, quello che ci viene messo nel piatto.

 

Si riafferma quindi ancora una volta, con maggior forza, il pieno appoggio alla coltivazione da "agricoltura biologica" ed alla produzione sostenibile nei Parchi.

 

Impariamo quindi con maggior impegno da parte nostra a parlare e "denunciare" questi abusi che vengono regolarmente compiti sul nostro territorio, solo così sarà possibile continuare a difendere la natura nel suo genere, il nostro "habitat", ma soprattutto "la nostra salute" e si potrà ancora dire: un altro mondo, un’altra storia, tra cielo e terra.
 

 

Rita De Angelis
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Per questo non accetteremo né eserciteremo censura (ma neppure tollereremo faziosità!), pretendendo in cambio null'altro che veridicità dei fatti ed onestà intellettuale nell’esporli, affinché avvenimenti, denunce e idee possano assumere la connotazione oggettiva più accettabile e condivisibile, su cui impostare auspicabili confronti.

 

Rifiutando di conseguenza il classico e generalizzato sistema detentore del "fare notizia", cercheremo di sostituirlo al meglio con una comunicazione basata piuttosto sul "dare notizia", la quale costruttivamente porti al "creare opinione", finalità che  - anche se troppo spesso negletta - rimane l'unica vera di un'informazione democratica.

 

Attraverso la pubblicazione del "rilevante" per la crescita del territorio e quindi necessario "rendere noto", qualunque ne sia la fonte, ci uniamo alla comune lotta di quanti - professionisti e amatori - si battono convintamente e senza ricercare gloria per l’affermazione di una società viva e sana, corretta e leale, formata da Cittadini responsabili e volenterosi.

 

Una tale società, infatti, anche se da molti dominanti poteri volentieri ritenuta "utopica", è - a nostro avviso - pienamente realistica anche se solo realizzabile dal basso, da persone, cioè, ancora capaci di produrre idee proprie, rinnegando e anzi contrastando qualsiasi tipo di manipolazione indotta da mass media, caste, sette massoniche, partiti politici e quant’altro.

 

Perché, come dice Mohandas Gandhi, "Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero" - ma dobbiamo prima "diventare noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere" - e Jean Guitton "La codardia è cercare l'approvazione non la verità, le decorazioni non l'onore, l'ascesa non il servizio, il potere non il bene dell'uomo"...

 

La Redazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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