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Calcata, Viterbo, venerdì 2 luglio 2010 All'On. Angela Birindelli, Assessore per l'Agricoltura della Regione Lazio: “Appello per l'Agricoltura Contadina” e allarme per l'inquinamento ambientale da pesticidi
Se "siamo" quello che mangiamo... (Foto di archivio)
Ante Scriptum
considerando che non si può fare a meno della biodiversità, ovvero i sistemi naturali che sostengono la sopravvivenza di noi tutti.
Osserviamo che nel Lazio avanza la desertificazione (non soltanto
siccità, bensì perdita dell'humus in seguito al dilavamento dei terreni
di superficie), la deforestazione, l'impoverimento dei suoli dovuti a
monoculture, la modifica dell'ambiente e, in generale, la dispersione
del patrimonio biologico delle specie animali e vegetali, tutti aspetti
che dederminano una perdita economica considerevole nell'economia della
nostra Regione. Sorge quindi la necessità di agevolare ed incentivare la lavorazione biologica ed estensiva dei piccoli appezzamenti, con sistemi naturali, quella che è stata definità da sempre "economia spicciola della realtà contadina".
L'agricoltura contadina è l'unica che può garantire il mantenimento
della biodiversità nell'habitat e la produzione di cibo bioregionale
idoneo alla dieta integrata degli abitanti del Lazio.
Sempre più difficile è mantenersi vivi per quei piccoli produttori che, oltre al soddisfacimento delle proprie necessità familiari, dispongono di un leggero "surplus" da poter immettere in commercio.
E non solo i contadini sono penalizzati, ma pure i piccoli allevatori
ed i raccoglitori di erbe spontanee.
La decisione di promuovere questa campagna è stata presa
collegialmente da varie associazioni, fra cui la Rete Bioregionale
Italiana (con l'adesione del Circolo Vegetariano VV.TT.), ed ora
chiediamo che alla Regione Lazio venga studiata una specifica Legge
REGIONALE per facilitare lo sviluppo dell'agricoltura contadina.
Referente per la Rete Bioregionale Italiana, Bioregione Tuscia
Portavoce di European Consumers Tuscia
01030 Calcata (VT)
Bozza di proposta di Legge Nazionale
Norme a favore dell’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul
lavoro contadino e sull’economia familiare e orientata all’autoconsumo e
alla vendita diretta.
PREMESSA
Considerando: a. le ragioni di dignità, uguaglianza e diritto al lavoro previsti dai primi articoli del dettato costituzionale (art. 1-4), e, in tale luce, il ruolo primario del lavoro contadino;
b. che è specifico compito dello Stato rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano
la realizzazione di quanto previsto e promesso in tale dettato; c. che l’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e
sull’economia familiare, prevalentemente orientata all’autoconsumo e
alla vendita diretta, è un’agricoltura di basso o nessun impatto
ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o
ecologia o giustizia o solidarietà; d. che il vertice di Lussemburgo dei Capi di Stato e di Governo del 1997 aveva già
riconosciuto che l’agricoltura europea è caratterizzata dalla piccola
dimensione delle aziende, dal carattere familiare della conduzione e della
forza lavoro, dalla diffusione della pluriattività aziendale ed
extraaziendale; e. che 1,3 milioni di aziende ha una superficie aziendale inferiore ai 5 ettari e
che, di conseguenza, l’agricoltura italiana è ancora ampiamente
caratterizzata da aziende di piccole dimensioni che usano esclusivamente
il lavoro familiare e che sono soggette a una costante riduzione nel
numero e in termini di Superficie Agraria Utile (SAU), malgrado appartenga
loro dare il maggior contributo al valore complessivo della produzione
agricola nazionale; f. che il lavoro contadino riveste un’importanza straordinaria e non sostituibile
per sostenere e promuovere - la sovranità alimentare delle comunità locali e, più in generale, della nazione e la qualità e salubrità dei prodotti agricoli;
- il mantenimento economico, culturale e residenziale delle comunità locali, prevalentemente nelle aree montane e in quelle considerate economicamente marginali;
- la conservazione e la rigenerazione delle risorse ambientali, nonché della
fertilità dei terreni, della diversità dei paesaggi, della salubrità
delle acque interne, della biodiversità in ambito agricolo, dei saperi,
delle tecniche e dei prodotti tipici di qualità; - la difesa del suolo, l’equilibrio idrogeologico, le azioni di contrasto contro l’erosione e le inondazioni;
g. che, per tali ragioni, gli effetti del lavoro contadino non sono riconducibili a
quelli dell’agricoltura imprenditoriale e, ancora di più, a quelli
dell’agricoltura industriale, dove ogni aspetto di carattere etico,
ecologico e conviviale è subordinato a ragioni di produttività – spesso
con elevati indici di consumo idrico e di erosione e abbassamento della
naturale fertilità dei suoli - e profitto, indipendenti da effetti e
ricadute su comunità, ambiente, salubrità delle produzioni e qualità del
lavoro; h. che tali ragioni sono state affermate e ribadite nella corrente legislazione internazionale e comunitaria [Comitato Sicurezza Alimentare FAO – Roma, 2008, 2009] e nelle dichiarazioni, pronunciamenti e accordi in materia di sicurezza alimentare, diritti delle popolazioni indigene, salvaguardia ambientale, difesa del suolo e della biodiversità [Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogeniche per l’Alimentazione e l’Agricoltura, artt. 6, 9].
Riconoscendo: a. l’importanza per la collettività di tali valori espressi attraverso il lavoro
contadino, e, insieme a ciò, quanto l'attività dei piccoli agricoltori,
soprattutto di quelli residenti in montagna e nelle aree economicamente
marginali, sia soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di
produzione ed alla concorrenza sleale di aziende agricole che ricevono
tutto il supporto necessario dalle attuali politiche pubbliche; b. d’altra parte, che il lavoro contadino rischia di scomparire sotto il peso delle
documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e
igieniche gravose e ingiustificate per le sue dimensioni produttive.
Sono stabilite le seguenti norme a favore dell’agricoltura di piccola
scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare e
orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta.
Capo I - APPLICAZIONE
Art. 1 - AMBITO
La presente legge si applica a chi, come occupazione prevalente,
pratica la coltivazione del fondo, l’allevamento o la raccolta di erbe e
frutti spontanei, esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la
vendita diretta e senza intermediazione ai consumatori e, in ambito
locale, agli esercenti di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non
abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in attività di
raccolta, e non vendano prodotti di provenienza extra-aziendale, purché il
reddito complessivo lordo prodotto dalla vendita diretta e dalle attività
di ospitalità rurale non sia superiore a 30.000 euro indicizzati e al
netto dei contributi previdenziali.
I coltivatori che rientrano nella definizione del comma precedente: a. hanno un regime normativo separato rispetto a quanto previsto per i
coltivatori diretti nel D.L. 228/2001 e successive modifiche e
integrazioni, secondo quanto descritto nei successivi articoli; b. sono registrati, attraverso comunicazione al Sindaco, in uno specifico Albo
presso il Comune di residenza e possono attestarsi con
autocertificazione, vera fino a prova di falso penalmente perseguibile,
ove questo costituisca reato.
Art. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione della presente legge, s’intende per: a. “Prodotti alimentari”,le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali,
destinate all’alimentazione umana, realizzate con materie prime
prodotte esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta
in ambito locale. b. “Vendita diretta”, quella esercitata nel fondo di produzione, nei locali in esso
inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino o mediante
consegna a domicilio del consumatore; è altresì considerata vendita
diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli c. “Consumatore”, chi acquista merce o servizi di ospitalità per il proprio uso
personale e familiare; d. “Ambito locale”, quello della provincia del comune dove è situato il fondo e,
per i comuni adiacenti al confine provinciale, la provincia contermine.
Capo II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 3 – PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, VENDITA
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, possono: a. trasformare e confezionare i propri prodotti alimentari e agricoli
nell’abitazione o in locali annessi, attraverso le attrezzature e gli
utensili usati nella consueta gestione domestica, purché spazi,
attrezzature e utensili siano mantenuti adeguati e puliti secondo buon
senso e responsabilità e purché dotati dei normali requisiti di
abitabilità. Tali locali possono essere utilizzati per preparazioni
diverse purché non contemporanee; b. vendere i propri prodotti agricoli, comprese le sementi, i materiali di
riproduzioni e i riproduttori animali riprodotti in azienda, i propri
prodotti alimentari e di artigianato manuale, nei limiti previsti dal
precedente art. 1 e con i soli obblighi previsti dal successivo art. 4.
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, per i propri prodotti
alimentari, sono:
a. esonerati dall’applicazione del sistema HACCP; b. esonerati dagli obblighi vigenti sull’etichettatura dei prodotti aziendali, purché
siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, l’indirizzo
del luogo di produzione, gli ingredienti, la data di confezione e di
scadenza e sia indicata la dicitura “prodotto di agricoltura contadina”.
Art. 4 – FISCALITA’
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, sono: a. esonerati dal regime IVA, dalla tenuta dei registri contabili, dall’obbligo di
iscrizione alla Camera di Commercio, da ogni imposta o tassa relativa
all’attività agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese
quelle di registrazione e proprietà relative all’acquisto di terreni
confinanti con i propri e confinanti tra loro; b. tenuti al solo rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro
conservazione per tre anni; c. sono parificati ai coltivatori diretti per quanto riguarda il diritto di prelazione,
in caso di vendita di terreni limitrofi.
Art. 5 – NORME ATTINENTI ALL’ALLEVAMENTO
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, possono: a. macellare direttamente, nel proprio fondo e con il metodo più incruento per
loro possibile il bestiame nato e allevato in azienda, limitatamente ad
un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai propri
ospiti e comunque non superiore a un numero annuale di: b. seppellire i resti degli animali abbattuti in azienda secondo le consuetudini
locali, fatti salvi gravi motivi sanitari documentati da specifiche e
puntuali disposizioni sanitarie o dalla non idoneità dei terreni, quando
non sia organizzato un servizio pubblico di ritiro dei resti non oneroso
per i coltivatori come precedentemente definiti. Letame e resti di lavorazione del latte prodotto dal bestiame indicato nella precedente lettera a., non sono considerati rifiuti speciali.
Non sono, altresì, da considerarsi rifiuti speciali le lane della tosa
del gregge proporzionato al pascolo estensivo, secondo le vigenti
disposizioni per il benessere animale.
Art. 6. – OSPITALITA’ RURALE
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, possono svolgere le attività agrituristiche indicate nella L. 20/2/2006 n. 96.
L’ospitalità rurale, può essere esercitata fino ad un massimo di dieci
coperti e cinque posti letto, senza necessità di autorizzazioni e senza
essere soggetta a regole fiscali e sanitarie relative alle norme che
regolano le attività di agriturismo. Potranno pernottare più di cinque perone soltanto nei casi dove l’alloggio possa essere esercitato secondo il metodo del giaciglio sulla paglia, “Schlafen im Stroh”, già in uso nelle regioni alpine di Francia e Svizzera.
Art. 7 - URBANISTICA
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, sono esonerati da vincoli
progettuali e urbanistici per: a. la costruzione sul fondo di stalle, fienili, serre ed altri annessi destinati
esclusivamente alla propria occupazione prevalente, purché con misure
adeguate all’indirizzo produttivo dell’azienda, realizzati con un piano
fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con
strutture solo rimovibili e senza possibilità di cambio di destinazione
d’uso; b. la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno, o in pietra a secco.
Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene a favore di altri coltivatori, come definiti dall’art. 1, comporta l’obbligo di rimozione, anche forzosa, degli annessi indicati nella precedente lettera a.
Art. 8 - LAVORO
Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di
opere a favore dei coltivatori, come definiti dall’art. 1, è assimilato al
volontariato e, salvo l’uso di scale o di macchine e attrezzature
elettriche o a motore, non è assoggettato a obblighi contributivi e
previdenziali.
Art. 9 – PREVIDENZA E SERVIZI
I coltivatori, come definiti dall’art. 1, versano i minimi contributi
assistenziali e previdenziali previsti per i coltivatori diretti.
Hanno, inoltre, diritto a ricevere attraverso le Regioni e le altre
istituzioni locali:
a. servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica; b. gratuita assistenza burocratica e tecnica per qualunque domanda,
dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque
titolo richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche o comunque dovute per
legge.
Art.10 – COMPETENZA REGIONALE
Le Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono chiamate al recepimento della norma che non potrà contenere
disposizioni più limitative o vincolanti rispetto a quelle qui elencate.
In vacanza del recepimento regionale la presente norma è valida ed
efficace a tutti gli effetti.
Art.11 – NORMA ABROGATIVA
Ogni norma in contrasto con la presente legge si intende abrogata.
Bozza chiusa e proposta il 7 giugno 2010 da:
Consorzio della Quarantina Civiltà Contadina Rete Bioregionale Italiana
Il Compascuo - Antica Terra Gentile
Ed ora l'articolo sui pesticidi:
Parliamo di prezzemolo, basilico, carciofi, insalate e scarole (oltre il limite di insetticida), fenamidone (fungicida), etc.
Per non parlare poi, di quello che si trova dentro uva, pesce, mele, e cachi.
È un allarme preoccupante per tutti i cittadini del Lazio, di Roma, dopo il Dossier "Pesticidi nel piatto 2010" presentato da Legambiente, assieme al movimento Difesa del Cittadino, e l’Associazione Nazionale Apicoltori Italiani in base alle analisi presentate sul territorio dall’ARPA Lazio.
Ad allarmare in particolare, è quasi il raddoppio della percentuale di campioni risultati irregolari nelle verdure provenienti da coltivazione di agricoltura tradizionale, lo stesso Presidente della Legambiente, Lorenzo Parlati, riferisce, che si è passati dall’1% all’1,9% arrivando così alla stessa quota percentuale che riguarda il comparto frutta.
Certamente un balzo in avanti, ma negativo, sul quale hanno peso in particolare i residui trovati durante le analisi effettuate nelle insalate e negli "ortaggi di foglia".
Anche il latte fresco non viene "risparmiato": tra Lazio e Toscana tutti i campioni presi a confronto risultano irregolari cerca per il 18%.
Legambiente quindi ci mette in allarme, e ci esorta a tenere "alta la guardia" dei pericoli di certa agricoltura tradizionale, che mette a rischio, quello che ci viene messo nel piatto.
Si riafferma quindi ancora una volta, con maggior forza, il pieno appoggio alla coltivazione da "agricoltura biologica" ed alla produzione sostenibile nei Parchi.
Impariamo quindi con maggior impegno da
parte nostra a parlare e "denunciare" questi abusi che vengono
regolarmente compiti sul nostro territorio, solo così sarà possibile
continuare a difendere la natura nel suo genere, il nostro "habitat",
ma soprattutto "la nostra salute" e si potrà ancora dire: un altro mondo,
un’altra storia, tra cielo e terra.
Rita De Angelis
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Tuscia Romana online |
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Voci dal territorio
Subiamo quotidianamente un'informazione di massa che cerca di imporci estrema soggettività nella selezione di ciò che va reso pubblico o meno e palesi prese di posizione di parte nel pubblicato: in pratica una sistematica manipolazione indotta che non lascia spazio ad alcun confronto, discussione, percezione né diversa o - perché no - opposta visione della realtà.
Nel nostro piccolo intendiamo innanzitutto contribuire a "ridare volto" ad un pezzo di terra laziale dimenticato e "dare voce" a chiunque vi appartenga: un progetto indubbiamente ambizioso, realizzabile solo attraverso la collaborazione di chiunque si senta e sia libero, indipendente, auto-controllato ed aperto al cambiamento nei propri pre-giudizi.
Per questo non accetteremo né eserciteremo censura (ma neppure tollereremo faziosità!), pretendendo in cambio null'altro che veridicità dei fatti ed onestà intellettuale nell’esporli, affinché avvenimenti, denunce e idee possano assumere la connotazione oggettiva più accettabile e condivisibile, su cui impostare auspicabili confronti.
Rifiutando di conseguenza il classico e generalizzato sistema detentore del "fare notizia", cercheremo di sostituirlo al meglio con una comunicazione basata piuttosto sul "dare notizia", la quale costruttivamente porti al "creare opinione", finalità che - anche se troppo spesso negletta - rimane l'unica vera di un'informazione democratica.
Attraverso la pubblicazione del "rilevante" per la crescita del territorio e quindi necessario "rendere noto", qualunque ne sia la fonte, ci uniamo alla comune lotta di quanti - professionisti e amatori - si battono convintamente e senza ricercare gloria per l’affermazione di una società viva e sana, corretta e leale, formata da Cittadini responsabili e volenterosi.
Una tale società, infatti, anche se da molti dominanti poteri volentieri ritenuta "utopica", è - a nostro avviso - pienamente realistica anche se solo realizzabile dal basso, da persone, cioè, ancora capaci di produrre idee proprie, rinnegando e anzi contrastando qualsiasi tipo di manipolazione indotta da mass media, caste, sette massoniche, partiti politici e quant’altro.
Perché, come dice Mohandas Gandhi, "Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero" - ma dobbiamo prima "diventare noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere" - e Jean Guitton "La codardia è cercare l'approvazione non la verità, le decorazioni non l'onore, l'ascesa non il servizio, il potere non il bene dell'uomo"...
La Redazione
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