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Cultura e società
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Da qui gli Etruschi... – Note di approfondimento storico Ieri per capire meglio l'oggi |
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La Repubblica Sociale Italiana – Approfondimento |
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In questa pagina Costituzione della Repubblica Sociale Italiana Costituzione della R.S.I. del 23 settembre 1943 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA CAPO II, Struttura dello Stato § I - Il popolo - La rappresentanza Sezione I - L’Assemblea Costituente Sezione II - La Camera dei Rappresentanti del Lavoro § II - Il Duce della Repubblica Sociale Italiana § VII - L’educazione e l’istruzione del popolo § VIII - L’amministrazione locale CAPO III, Diritti e doveri del cittadino CAPO IV, Struttura dell'Economia Nazionale § I - La produzione e il lavoro § II - La gestione socializzata dell’impresa § III - L’organizzazione professionale
Pagine correlate
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Costituzione della Repubblica Sociale Italiana |
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Costituzione della R.S.I. del 23 settembre 1943 |
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La Costituzione è composta da 142 articoli. |
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO I, La Nazione - Lo Stato
1 La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte. 2 Lo Stato italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l’organizzazione giuridica integrale della Nazione. 3 La Repubblica Sociale Italiana ha come scopi supremi: 1) la conquista e la conservazione della libertà dell’Italia nel mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte le sue energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole "voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con la congiunzione "e"], vivente nella coscienza nazionale; 2) il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua elevazione morale e intellettuale, l’incremento della ricchezza del paese e un’equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di ognuno nell’utilità [le parole "nell’utilità" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con le parole "nella comunità"] nazionale. 4 La capitale della Repubblica Sociale Italiana è Roma. 5 La bandiera nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio repubblicano sulla punta dell’asta. 6 La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica Sociale Italiana. 7 La Repubblica Sociale Italiana riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. La Repubblica Sociale Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano. 8 I rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti. 9 Gli altri culti sono ammessi, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. L’esercizio anche pubblico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge.
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CAPO II, Struttura dello Stato
10 La sovranità promana [da] tutta la Nazione. 11 Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica.
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§ I - Il popolo - La rappresentanza
12 Il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l’Assemblea costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro. 13 Nell’esplicazione delle sue funzioni sociali lo Stato, secondo i principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della Nazione, organizzandole giuridicamente in enti ausiliari territoriali e istituzionali, ai quali concede una sfera di autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utile per la Nazione.
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Sezione I - L’Assemblea Costituente
14 L’Assemblea Costituente è composta da un numero di membri pari a 1 ogni 50.000 cittadini. Deve essere l’espressione di tutte le forze vive della Nazione e pertanto debbono farne parte: 1) per ragione delle loro funzioni: coloro che, al momento della riunione della Costituente,
fanno parte del Governo della Repubblica e ricoprono
determinate cariche nell’amministrazione centrale e periferica dello
Stato, nella magistratura, nell’ordine scolastico, in enti locali
territoriali e istituzionali, in organismi politici e culturali ai quali
lo Stato abbia riconosciuti o assegnati compiti di alto interesse
nazionale. 2) per elezione popolare, coloro che siano designati a far parte della Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute dallo Stato quali rappresentanti: – dei lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici, dirigenti) dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, del credito e dell’assicurazione, delle professioni e arti, dell’artigianato e della cooperazione; – dei dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici; – degli ex-combattenti per la causa nazionale, e, in particolare, dei decorati e dei volontari; – delle famiglie dei caduti per la causa nazionale; – delle famiglie numerose; – degli italiani all’estero; – delle altre categorie che in dati momenti della vita nazionale siano riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi pubblici. La legge stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi dell’elezione dei rappresentanti nella Costituente. 15
La Costituente elegge il Duce della
Repubblica Sociale Italiana. 1) sulla riforma della Carta costituzionale o sulle deroghe eccezionali alle norme della stessa; 2) sugli argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia richiesta dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri di [sic, al posto di "in"] carica. 16
La Costituente è convocata dal Duce che ne
fissa l’ordine del giorno.
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Sezione II - La Camera dei Rappresentanti del Lavoro
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La Camera dei rappresentanti del lavoro è
composta di un numero di membri pari a 1 ogni 100.000 abitanti, eletti col
sistema del suffragio universale diretto da tutti i cittadini lavoratori
maggiori degli anni 18. 18
Sono considerati lavoratori coloro che sono
rappresentati da un’Associazione professionale riconosciuta e i dipendenti
da enti eventualmente esenti dall’inquadramento. 2) coloro che seguono regolarmente un corso di studi, in istituti scolastici statali o pareggiati; 3) coloro che siano disoccupati involontari, o svolgano attività, da determinarsi per legge, fuori del campo della disciplina professionale. 19 Possono essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) Siano maggiori degli anni 25, oppure siano decorati al valor militare o civile, volontari di guerra, mutilati o feriti di guerra o comunque per la causa nazionale, maggiori degli anni 21; 2) siano elettori; 3) non abbiano subito condanne per delitti o atti incompatibili colla dignità e il prestigio di rappresentanti del lavoro. La legge determina tali delitti o atti, escludendo quelli compiuti per ragioni di convinzioni politiche. 20 I membri della Camera rappresentano tutto il popolo lavoratore, e non gli appartenenti alle circoscrizioni territoriali o alle categorie professionali che li hanno eletti. 21 I rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni se non dopo aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di servire con fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della Nazione. 22
I rappresentanti del lavoro hanno il dovere
di esprimere le loro opinioni e di dare i loro voti secondo coscienza e
per i fini della loro funzione. 23 I rappresentanti del lavoro non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di delitto, né processati, senza l’autorizzazione preventiva della Camera. 24
I rappresentanti del lavoro restano in
carica per tutta la durata della legislatura (art. 25). E sono
rieleggibili. 1) se tradiscono il giuramento prestato; 2) se perdono alcuno dei requisiti per la loro eleggibilità; 3) se trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti per dieci sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da accordarsi dal Presidente (art. 34); qualora concorrano giustificati motivi. 25
I lavori della Camera sono divisi in
legislature. 26
La Camera dei rappresentanti del lavoro
collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi. 27 Il potere di proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai rappresentanti del lavoro (art. 49). 28 La Camera esercita le sue funzioni per mezzo dell’Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative. 29 È di competenza esclusiva della Assemblea plenaria la discussione e l’approvazione: 1) dei disegni di legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo; la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; l’ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; i trattati internazionali che importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie; l’ordinamento giudiziario, sia ordinario che amministrativo; le deleghe legislative di carattere generale; 2) dei progetti di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato, delle aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di importanza nazionale la cui gestione sia rilevante per il bilancio dello Stato; 3) dei disegni di legge per i quali tale forma di discussione sia richiesta dal Governo o dall’Assemblea, oppure proposta dalle Commissioni e autorizzata dal Capo del Governo; 4) delle proposte di sottoporre alla Costituente la decisione di argomenti di supremo interesse nazionale. 30
Le sedute dell’Assemblea plenaria sono
pubbliche. 31
Le commissioni legislative sono costituite,
in relazione a determinate attività nazionali, dal Presidente della
Camera. 32
Sono [sic, al posto di "È"] di
competenza delle Commissioni la emanazione delle norme giuridiche, aventi
oggetto diverso da quello indicato nell’art. 28 e che importano creazione,
modifica o perdita dei diritti soggettivi dei cittadini, salvo che la
legge ne attribuisca la competenza anche ad altri enti e organi. 33
Le deliberazioni dell’Assemblea plenaria e
delle Commissioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo il caso
dell’art. 15. 34 La Camera: – provvede alla approvazione e modifica del suo regolamento; – elegge, al principio di ogni legislatura, il proprio Presidente e i Vice-Presidenti. Il Presidente nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della Camera.
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§ II - Il Duce della Repubblica Sociale Italiana
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Il Duce della Repubblica Sociale Italiana è
il Capo dello Stato. 36 È eletto dall’Assemblea Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da Mussolini e corretto con "sette"] anni. È rieleggibile [Mussolini ha aggiunto le parole "una volta sola"]. 37 All’atto dell’assunzione delle sue funzioni, deve prestare giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti per la Patria, di servire la Repubblica Sociale Italiana con tutte le sue forze e di ispirarsi in ogni atto del suo ufficio all’interesse supremo della Nazione e alla giustizia sociale. 38 Il Duce non è responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. 39
Il Duce comanda tutte le forze armate, in
tempo di pace a mezzo del Ministro per la Difesa Nazionale, in tempo di
guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale; dichiara la guerra; fa
i trattati internazionali, dandone comunicazione alla Costituente o alla
Camera dei rappresentanti del lavoro appena che ritenga ciò consentito dai
supremi interessi dello Stato. 40 Il Duce esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo e con la Camera dei rappresentanti del lavoro. 41 Il Duce convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni. 42 Qualora ravvisi il dissenso politico tra il popolo dei lavoratori e la Camera, il Duce può scioglierla, convocandone un’altra nel termine di tre mesi. 43 Il Duce presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo. 44 Il Duce sanziona le leggi. 45 Al Duce appartiene il potere esecutivo. Esso lo esercita direttamente e a mezzo del Governo. Il Duce promulga le leggi. Il Duce nomina a tutte le cariche dello Stato. Con decreto del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le norme giuridiche per disciplinare: 1) l’esecuzione delle leggi; 2) l’uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo; 3) l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, e di altri enti pubblici indicati dalla legge. Con decreto del Duce, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge: 1) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge; 2) nei casi di urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza dell’Assemblea generale e delle Commissioni legislative della Camera, nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su cui le Commissioni legislative non abbiano deliberato nei termini fissati dalla legge. In questi casi il Decreto del Duce deve essere a pena di decadenza presentato alla Camera, per la conversione in legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Se la Camera non l’approvi e decorrano due anni dalla pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il decreto cessa di aver vigore. 46 Il Duce ha il diritto di amnistia, di grazia e di indulto. 47 Al Duce spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti. 48 I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.
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§ III - Il Governo
49 Il Governo della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai Ministri. 50
Il Capo del Governo è nominato e revocato
dal Duce. 51 Il capo del Governo dirige e coordina l’opera dei Ministri, convoca il consiglio dei Ministri, ne fissa l’ordine del giorno e lo presiede. 52 Nessuno oggetto può esser posto all’ordine del giorno della Camera, senza il previo assenso del Capo del Governo. 53 L’assenso del Capo del Governo è necessario per presentazione alla Camera delle proposte di legge di iniziativa dei rappresentanti del lavoro. 54
I Ministri sono nominati e revocati dal
Duce su proposta del Capo del Governo. 55 I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Duce, su proposta del Capo del Governo, sentito il Ministro competente. 56
A giudicare dei reati commessi da un
Ministro con abuso delle sue funzioni, è competente la Camera costituita
in Corte giurisdizionale. L’azione è esercita da Commissari nominati
all’inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza, dal
Presidente della Camera.
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§ IV - Le forze armate
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Le forze armate hanno lo scopo di
combattere per la difesa dell’onore, della libertà e del benessere della
Nazione. 58 La bandiera di combattimento per le forze armate è il tricolore, con fregio e una frangia marginale di alloro, e ai quattro lati il fascio repubblicano, una granata, un’àncora e un’aquila. 59
La coscrizione militare è un servizio
d’onore per il popolo italiano, ed un privilegio per la parte più eletta
di esso. 60 Al Duce soltanto spettano nei riguardi delle forze armate i poteri di coordinamento; di nomina e di promozione, di ispezione, di dislocazione delle truppe, di mobilitazione.
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§ V - La giurisdizione
61 La giurisdizione garantisce l’attuazione del diritto positivo nello svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici. 62 Le sentenze sono emanate nel nome della Legge, della quale esse realizzano la volontà. 63
La funzione giurisdizionale è esercitata
dai giudici, collegiali o unici, nominati dal Duce. 64
Una sola Suprema Corte di cassazione è
costituita per tutta la Repubblica. Essa ha sede in Roma. 65 Nell’esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto dalla legge. 66 Nessuno può esser punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite, né senza un giudizio svolto con le regole da essa fissate. 67
Nei casi che debbono essere determinati con
legge approvata dall’Assemblea della Camera, possono essere istituiti
tribunali straordinari per un tempo limitato, e per determinati delitti. 68 Quando lo Stato e gli altri enti pubblici agiscono nel campo del diritto privato sono pienamente soggetti al codice civile e alle altre leggi. 69 Gli organi amministrativi dello Stato e degli altri enti pubblici debbono ispirarsi nell’esercizio delle loro funzioni alla realizzazione del principio della giustizia nell’amministrazione. 70 Colui che sia stato leso da un atto amministrativo in suo interesse legittimo, dopo l’esperimento dei ricorsi gerarchici, in quanto ammessi, può proporre contro l’atto stesso ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito nei casi stabiliti dalla legge.
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§ VI - La difesa della stirpe
71 La Repubblica considera l’incremento demografico come condizione per l’ascesa della Nazione e per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile. 72 La politica demografica della Repubblica si svolge con tre finalità essenziali: numero, sanità morale e fisica, purità della stirpe. 73
Presupposto della politica demografica è la
difesa della famiglia, nucleo essenziale della struttura sociale dello
Stato. – col favore accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di prole sana e numerosa; – col riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato nel diritto canonico; – col divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini italiani con sudditi di altre razze o con stranieri; – con la tutela della maternità; – con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie numerose. 74 La protezione dell’infanzia e della giovinezza è un’elevata funzione pubblica, che la Repubblica svolge, anche a mezzo appositi istituti, con l’ingerenza nell’attività educativa familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e con l’assistenza tutelare dei minori abbandonati.
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§ VII - L’educazione e l’istruzione del popolo
Sezione I - Dell’Educazione
75 La Repubblica pone tra i suoi principali compiti istituzionali l’educazione morale, sociale e politica del popolo. 76
L’educazione dei figli, conforme ai
principi della morale e del sentimento nazionale, è il supremo obbligo dei
genitori. Ove quest’opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a privati. 77
Organo fondamentale dell’educazione
politica del popolo è il Partito fascista repubblicano. – difendere e potenziare la rivoluzione, secondo i principi della dottrina di cui esso è assertore e depositario; – suscitare e rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la [corretto da Mussolini in "la passione della"] solidarietà nazionale, e il dovere di subordinare tutti gli interessi individuali e collettivi, all’interesse supremo della libertà della Nazione nel mondo; – diffondere nel popolo la conoscenza dei problemi internazionali e interni che interessano l’Italia. 78 L’iscrizione al P.F.R. non importa alcun privilegio o speciale diritto.
Essa importa il dovere di votarsi fino al
limite estremo delle proprie forze, con assoluto disinteresse e purità
d’intenti, alla causa nazionale.
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Sezione II - Dell’Istruzione
79 La scuola si propone la formazione di una cultura del popolo, inspirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà. 80 I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per l’educazione delle nuove generazioni. 81 L’accesso agli studi e la loro prosecuzione sono regolati esclusivamente col criterio delle capacità e delle attitudini dimostrate. Collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci non abbienti. 82 L’istruzione elementare, da impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini della Repubblica. 83 La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l’insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di esenzione. 84 La fondazione e l’esercizio di istituti privati di istruzione sono ammessi soltanto previa autorizzazione dello Stato e sotto controllo di questo sull’organizzazione, i programmi e la capacità morale e formazione scientifica degli insegnanti.
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§ VIII - L’amministrazione locale
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I Comuni e le Provincie sono enti ausiliari
dello Stato. 86
I Comuni e le Provincie hanno come fine
esclusivo la tutela degli interessi amministrativi dei cittadini che
loro appartengono. 87
Gli organi dell’amministrazione autonoma
locale sono stabiliti dalla legge. 88
I Consigli eleggono nel loro seno il
Podestà del Comune e il Preside della Provincia.
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CAPO III, Diritti e doveri del cittadino
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La cittadinanza italiana si acquista e si
perde alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge, sulla base del
principio che essa è titolo d’onore da riconoscersi e concedersi soltanto
agli appartenenti alla stirpe ariana italiana. 90
I sudditi di razza non italiana non godono
del diritto di servire l’Italia in armi, né, in genere, dei diritti
politici: godono dei diritti civili entro i limiti segnati dalla legge,
secondo il criterio della loro esclusione da ogni attività, culturale ed
economica, che presenti un interesse pubblico, anche se svolgentesi nel
campo del diritto privato. 91 Fondamentale dovere del cittadino è quello di collaborare con tutte le sue forze, e in ogni campo della sua attività, al raggiungimento dei fini supremi della Repubblica Sociale Italiana, accettando volenterosamente e disciplinatamente, gli oneri, le restrizioni ed i sacrifici che rispondono alle esigenze nazionali, per il principio che non può essere veramente libero se non il cittadino della Nazione libera. 92 Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. 93
I diritti civili e politici sono attribuiti
a tutti i cittadini. 94
La libertà personale è garantita. 95
Il domicilio è inviolabile. 96 A ogni cittadino deve esser assicurata la facoltà di controllo, diretto o a traverso i suoi rappresentanti, e di responsabile critica sugli atti politici e su quelli della pubblica amministrazione, nonché sulle persone che li compiono o vi sono preposte. 97
La libertà di parola, di stampa,
d’associazione, di culto è riconosciuta dalla Repubblica come attributo
essenziale della personalità umana e come strumento utile per gli
interessi e per lo sviluppo della Nazione. 98
L’organizzazione politica è libera. 99 L’organizzazione professionale è libera. Ma soltanto la Confederazione unitaria del lavoro della tecnica e delle arti, o le associazioni ad essa aderenti e riconosciute dallo Stato, rappresentano legalmente gli interessi di tutte le categorie produttive e sono munite di pubblici poteri per lo svolgimento delle loro funzioni. 100 È vietata, salva la preventiva autorizzazione dello Stato nel territorio della Repubblica la costituzione di associazioni aderenti a organizzazioni sindacali o politiche straniere o internazionali, o che ne costituiscano sezioni o comunque conservino con esse collegamenti. 101 È vietata nel territorio della Repubblica la costituzione di società segrete.
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CAPO IV, Struttura dell'Economia Nazionale
§ I - La produzione e il lavoro
Sezione I - La Produzione
102 Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione. 103
Nel campo della produzione la Repubblica si
propone di conseguire l’indipendenza economica della Nazione, condizione e
garanzia della sua libertà politica nel mondo. 104 Nei rapporti tra le categorie dei vari rami della produzione nazionale, come nel seno di ogni singola impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori della produzione tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione agli interessi superiori della Nazione. 105
La Repubblica considera la proprietà
privata frutto del lavoro e del risparmio individuale, come completamento
e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la
funzione sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per sviluppare e
moltiplicare la ricchezza e per porla a servizio della Nazione. 106
La Repubblica protegge con particolare cura
la proprietà rurale, di interesse vitale per l’economia nazionale e per la
sanità morale e fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il
ritorno ai campi, con la costruzione di case coloniche, con le
agevolazioni all’acquisto della piccola proprietà rurale da parte del più
gran numero di lavoratori, coltivatori diretti. 107
Si può procedere all’espropriazione della
proprietà privata per pubblico interesse, nei casi legalmente accertati di
pubblica utilità e quando il proprietario abbandoni o trascuri l’esercizio
del diritto in modo dannoso per l’economia nazionale. 108 La Repubblica considera l’iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più utile nell’interesse della Nazione, e pertanto la favorisce e la controlla. 109 L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte alla Repubblica. 110 L’intervento dello Stato nella gestione di imprese economiche ha luogo nei casi in cui siano in giuoco interessi politici dello Stato, nonché per controllare l’iniziativa privata e per incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario, sostituirla se essa si dimostri insufficiente o manchi. 111 La Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che controllino settori essenziali per la indipendenza economica e politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a regolare lo svolgimento della vita economica del Paese. La determinazione delle imprese che si trovino in tale situazione è fatta per legge. 112 In caso di assunzione della gestione di imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.
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Sezione II - Il Lavoro
113 Il lavoro è il soggetto e il fondamento dell’economia produttiva. 114
Il lavoro, sotto tutte le sue forme
organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali è un dovere
nazionale. 115 Come l’adempimento del dovere di svolgere l’attività lavorativa secondo le capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di onore e di dignità, così la Repubblica assicura la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori. 116
La Repubblica garantisce a ogni cittadino
il diritto al lavoro, mediante l’organizzazione e l’incremento della
produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e
dell’offerta di lavoro. 117
Poiché la attuazione, rigorosa e
inderogabile, delle condizioni fondamentali costituenti garanzia del
lavoro è di preminente interesse pubblico, la disciplina del rapporto di
lavoro è affidata alla legge o alle norme da emanarsi dall’organizzazione
professionale riconosciuta. 118
La retribuzione del prestatore di lavoro
deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle possibilità della
produzione e al rendimento del lavoro.
119
L’orario ordinario di lavoro non può
superare le 44 ore settimanali e le 8 ore giornaliere, salvo esigenze di
ordine pubblico per periodi determinati e per settori produttivi da
stabilirsi per legge. 120 Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie retribuito. 121
Ogni lavoratore ha diritto a sciogliere il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 122 In caso di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla legge. 123
La previdenza è un’alta manifestazione del
principio di collaborazione tra tutti gli elementi della produzione, che
debbono concorrere agli oneri di essa. 124 Allo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva e il valore morale dei lavoratori e di agevolare l’azione selettiva tra questi, la Repubblica anche a mezzo dell’associazione professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l’istruzione professionale.
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§ II - La gestione socializzata dell’impresa
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La gestione dell’impresa, sia essa pubblica
che privata, è socializzata. 126 Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e giuridicamente, dell’andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell’impresa. 127 Il capo dell’impresa pubblica è nominato dal Governo. 128
Il capo dell’impresa privata è
l’imprenditore. 129
Le aziende pubbliche sono amministrate da
un Consiglio di gestione eletto dai lavoratori dell’impresa, operai,
impiegati tecnici. 130 Nelle imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell’impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati eletti dall’assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del capitale. 131
Nelle imprese individuali e in quelle per
le quali l’atto costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore
unico, qualora esse impieghino complessivamente almeno cinquanta
lavoratori, verrà costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici
dell’impresa di almeno tre membri. 132
In ogni impresa, che occupi più di dieci
lavoratori, si costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli
operai, impiegati e tecnici, il quale partecipa alla formazione dei
regolamenti interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere
nella loro applicazione. 133
La legge, in relazione alla situazione
economica, stabilisce i limiti massimi e i modi con cui può esser
determinato il compenso al capitale impiegato nell’impresa, in generale o
per i vari tipi di esse. 134
Gli utili dell’impresa, dopo la deduzione
del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli
amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell’impresa, nelle
proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli
atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di
gestione.
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§ III - L’organizzazione professionale
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Tutte le categorie di prestatori d’opera e
di lavoratori, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di
imprenditori, di professionisti e gli artisti sono organizzati in
un’organizzazione professionale nazionale. 136 L’associazione professionale unica si ispira ai principi della Repubblica Sociale Italiana e ne cura l’attuazione nel campo dell’economia nazionale: essa costituisce l’organizzazione giuridica a traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione stabile alla costituzione e alla vita dello Stato. 137 L’organizzazione professionale unica ha l’esclusiva integrale rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello Stato. 138 L’associazione professionale unica ha come precipui compiti istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l’incremento qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione dei costi e dei prezzi di beni e servizi, nell’interesse dei produttori e dei consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si uniformino, nell’esercizio della loro attività, ai principi dell’ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano; assicurare l’uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione, suscitarne e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la Nazione; promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra i produttori; coltivare l’istruzione, specialmente professionale, e l’educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina della produzione e del lavoro.
139 All’associazione professionale unica, per l’assolvimento dei suoi compiti lo Stato affida l’esercizio di poteri: a) normativo, per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità, norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi economici ai fini del coordinamento della produzione; b) fiscale, per cui, onde sostenere le spese obbligatorie facoltative connesse alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge procedendo all’esazione colle procedure e i privilegi per la riscossione delle imposte; c) conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro e all’applicazione delle norme collettive economiche da esso emanate: tale tentativo di conciliazione costituisce un presupposto necessario per la proposizione delle relative controversie giudiziarie; d) disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni disciplinari determinate nello Statuto dell’associazione, per inosservanza ai doveri nascenti dall’ordinamento sociale nazionale; al fine di accertare tali eventuali inosservanze essa può disporre gli opportuni controlli, a mezzo di propri organi e dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti; e) consultivo, per cui il suo parere deve esser sentito dalle amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina della produzione e del lavoro. 140
Nello svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di piena
autonomia. 141
Per la risoluzione delle controversie collettive relative alla formazione,
alla revisione o alla interpretazione delle norme collettive di lavoro o
alla interpretazione delle norme collettive economiche, emanate
dall’organizzazione professionale riconosciuta è istituita la Magistratura
del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria. 142 Poiché l’ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi per la composizione equa e pacifica di ogni controversia collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero, la serrata, l’inosservanza delle norme collettive ed economiche e delle sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti di lotta sociale, sono puniti quali delitti contro l’economia nazionale.
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