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Cultura e società
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La cultura siamo noi – Noi l'immagine La società siamo noi, noi la cultura e la nostra storia: la cultura non ha comparti né livelli, o c'è - o non c'è. Proteggiamo la cultura popolare, madre di tutte le culture! "No comments!" – Dal web senza commenti Pagina in costruzione: rinnovare volentieri la pagina con il browser per essere sicuri di visualizzarne la versione più recente |
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I diritti umani |
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Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna e Programma d’Azione
Pagine correlate Emmanuel Corporated States of America Criminali e crimini di guerra Figli di un altro dio?: - Foibe - Cortina di ferro - Vietnam - Cambogia - Afganistan - Cecenia - Tibet - Balcani - Iraq - America Latina - Africa
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Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la risoluzione 217 A (III).
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite da istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue sia possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
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L'Assemblea Generale
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Articolo 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 111. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Articolo 12Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 131. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 141. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 161. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages.
Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories."
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Universal Declaration of Human Rights
Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
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Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.
Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Article 11. (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Article 13. (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
Article 14. (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non- political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 15. (1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Article 16. (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
Article 17. (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Article 20. (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (2) No one may be compelled to belong to an association. Article 21. (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
Article 23. (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Article 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
Article 26. (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Article 27. (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
Article 29. (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.
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Förenta Nationernas Generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster, inget land röstade emot, 8 länder avstod.
Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade Generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden". Förklaringens officiella text finns tillgänglig på FN:s sex officiella språk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Vidare har en rad enskilda medlemsländer hörsammat generalförsamlingens uppmaning och översatt förklaringen. Den svenska översättningen har godkänts av svenska regeringen.
Vid hänvändelse till FN:s nordiska informationskontor i Köpenhamn kan gratis-exemplar beställas av förklaringen på FN:s sex språk, svenska och övriga nordiska språk samt ett begränsat antal andra språk.
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Allmän Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna
Inledning
Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,
enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och enär skapandet av en värld, där människorna åtnjuta yttrandefrihet, trosfrihet samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta strävan,
enär det är väsentligt för att icke människan skall tvingas att som en sista utväg tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet,
enär det är väsentligt att främja utvecklandet av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,
enär Förenta Nationernas folk i stadgan ånyo uttryckt sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt männens och kvinnornas lika rättigheter, ävensom beslutat främja socialt framåtskridande och bättre levnadsvillkor under större frihet,
enär medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säkerställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
enär en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters innebörd är av största betydelse för uppfyllandet av detta åtagande,
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kungör GENERALFÖRSAMLINGEN denna ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer, på det att varje individ och varje samhällsorgan må med denna förklaring i åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfostran befordra respekten för dessa fri- och rättigheter samt genom framstegsfrämjande inhemska och internationella åtgärder säkerställa deras allmänna och verksamma erkännande och tillämpning såväl bland folken i medlemsstaterna som bland folken i områden under deras överhöghet.
Artikel 1. Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Artikel 2. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Artikel 3. Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 4. Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna. Artikel 5. Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikel 6. Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.
Artikel 7. Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.
Artikel 8. Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller författning.
Artikel 9. Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.
Artikel 10. Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott. Artikel 11. 1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier. 2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående. Artikel 12. Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.
Artikel 13. 1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort. 2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land. Artikel 14. 1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. 2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på icke-politiska brott eller på handlingar, som strida mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.
Artikel 15. 1. Envar har rätt till en nationalitet. 2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.
Artikel 16. 1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskaps upplösning. 2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke. 3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten. Artikel 17. 1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra. 2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.
Artikel 18. Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Artikel 20. 1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning. Artikel 21. 1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud. 2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land. 3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden. Artikel 22. Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser. Artikel 23. 1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. 2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete. 3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd. 4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.
Artikel 24. Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.
Artikel 25. 1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda. 2. Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, vare sig födda inom eller utom äktenskap, skola åtnjuta samma sociala skydd.
Artikel 26. 1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet. 2. Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande. 3. Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar. Artikel 27. 1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.
Artikel 28. Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.
Artikel 29. 1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig. 2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser. Artikel 30. Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.
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Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna e Programma d’Azione |
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Dal 14 al 25 giugno 1993, si tiene a Vienna la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani alla cui conclusione i rappresentanti di 171 Stati, approvano ed adottano, con votazione unanime, sia una Dichiarazione che un Programma d'Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo:
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A. Maggiore coordinamento sui diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite
B. Uguaglianza, dignità e tolleranza 1. Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre forma di intolleranza 2. Persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e 3. Status eguale e diritti umani delle donne 6. I diritti delle persone disabili
C. Cooperazione, sviluppo e rafforzamento dei diritti umani
D. Educazione ai diritti umani
E. Attuazione e metodi di controllo
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Preambolo |
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La Conferenza Mondiale sui
Diritti Umani,
Considerando che la
promozione e la protezione dei diritti umani è un problema prioritario per
la comunità internazionale, e che la Conferenza offre un'opportunità unica
di condurre a termine un'analisi globale del sistema internazionale dei
diritti umani e del meccanismo per la protezione dei diritti umani, al
fine di accrescere e quindi promuovere una piena osservanza di questi
diritti, in un modo giusto ed equilibrato; |
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Parte prima |
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1. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma il solenne impegno di tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale.
La natura universale di tali
diritti e libertà è al di là di ogni questione.
In questo quadro, il
rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti
umani è essenziale per una piena realizzazione delle finalità delle
Nazioni Unite. I diritti umani e le libertà fondamentali sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione è la principale responsabilità dei governi.
2. Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione.
In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Tenendo in considerazione la situazione particolare dei popoli che si trovano sottoposti a forme di dominio coloniale o ad altre forme di dominazione o occupazione straniera, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce il diritto dei popoli ad intraprendere ogni azione legittima, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, per realizzare il loro inalienabile diritto di autodeterminazione.
La Conferenza Mondiale sui
Diritti Umani considera il diniego del diritto di autodeterminazione come
violazione dei diritti umani e sottolinea l'importanza della effettiva
realizzazione di tale diritto. In accordo con la Dichiarazione sui principi di Diritto Internazionale concernente le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati e con la Carta delle Nazioni Unite, questo non dovrà essere interpretato come autorizzazione o incoraggiamento ad azioni che smembrino o riducano, totalmente o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica degli Stati sovrani ed indipendenti che si comportano in accordo con il principio di uguali diritti e autodeterminazione dei popoli in modo da possedere un Governo rappresentativo dell'intera popolazione appartenente al territorio senza distinzione alcuna.
3. Effettive misure internazionali dovrebbero essere prese per garantire e controllare l'applicazione dei diritti umani alle popolazioni sotto occupazione straniera, e si dovrebbe provvedere ad una effettiva, legale protezione contro la violazione dei loro diritti umani, in accordo con le norme sui diritti umani e il diritto internazionale, particolarmente la Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra, del 14 agosto 1949, ed altre norme applicative del diritto umanitario.
4. La promozione e la protezione di tutti i diritti umani e delle fondamentali libertà deve essere considerata come un obiettivo prioritario delle Nazioni Unite in accordo con i suoi scopi e principi, in particolare con lo scopo della cooperazione internazionale.
Nel contesto di questi scopi e principi, la promozione e la protezione di tutti i diritti umani è una legittima preoccupazione della comunità internazionale.
Gli organi e le agenzie specializzate che operano nel campo dei diritti umani dovrebbero mettere in atto un ulteriore sforzo di coordinazione delle loro attività basate sulla consistente e oggettiva applicazione degli strumenti internazionali dei diritti umani.
5. Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi.
La comunità internazionale ha il dovere di trattare i diritti umani in modo globale e in maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un piano di parità e valorizzandoli allo stesso modo.
Benché debba essere tenuto presente il valore delle particolari e differenziate condizioni storiche, culturali e religiose, è obbligo degli Stati, tenendo conto dei propri sistemi politici, economici e culturali, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.
6. Gli sforzi del sistema delle Nazioni Unite, per garantire l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti, contribuiscono alla stabilità e al benessere necessario per pacifiche e amichevoli relazioni tra le nazioni nonché per realizzare condizioni di pace, sicurezza e benessere economico e sociale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
7. I processi di promozione e protezione dei diritti umani dovrebbero essere condotti in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
8. La democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda.
La democrazia è fondata sulla volontà popolare liberamente espressa di determinare i propri sistemi politici, economici, sociali e culturali e la piena partecipazione in tutti gli aspetti della propria vita.
In tale contesto, la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale dovrebbe essere universale e venire perseguita senza condizioni.
La comunità internazionale dovrà sostenere il rafforzamento e la promozione della democrazia e lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo.
9. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma che i paesi meno sviluppati impegnati nel processo di democratizzazione e di riforme economiche, molti dei quali sono africani, dovranno essere sostenuti dalla comunità internazionale in modo da riuscire ad attuare la loro transizione verso la democrazia e lo sviluppo economico.
10. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma il diritto allo sviluppo, come stabilito nella
Dichiarazione sul Diritto
allo Sviluppo, quale diritto universale e inalienabile e parte integrante
dei diritti umani fondamentali. Come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, la persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo.
Mentre lo sviluppo facilita il godimento di tutti i diritti umani, la mancanza di sviluppo non può essere invocata per giustificare la restrizione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.
Gli Stati dovranno cooperare tra di loro per assicurare lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli alla sua realizzazione.
La comunità internazionale
dovrebbe promuovere una effettiva cooperazione internazionale per la
realizzazione del diritto allo sviluppo e l'eliminazione degli ostacoli
allo sviluppo. Un duraturo progresso verso la realizzazione del diritto allo sviluppo richiede l'attuazione di effettive politiche di sviluppo a livello nazionale, insieme a relazioni economiche eque e un favorevole ambiente economico a livello internazionale.
11. Il diritto allo sviluppo dovrebbe essere realizzato in modo da far fronte equamente alle esigenze dello sviluppo e dell'ambiente delle attuali e delle future generazioni.
La Conferenza Mondiale sui
Diritti Umani riconosce che la discarica illegale di sostanze tossiche e
pericolose e di rifiuti costituisce potenzialmente una seria minaccia per
il diritto umano alla vita e alla salute di ciascuno.
Conseguentemente la
Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si appella a tutti gli Stati perché
adottino ed applichino vigorosamente le Convenzioni esistenti sullo
smaltimento delle sostanze tossiche e pericolose e dei rifiuti, e richiama
gli Stati a cooperare per la prevenzione dell'illecito smaltimento. Ognuno ha il diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani osserva che alcuni progressi, in particolare nelle scienze biomediche e della vita, nonché nelle tecnologie informatiche, possono avere potenziali conseguenze negative sull'integrità, la dignità e i diritti umani dell'individuo e sollecita una cooperazione internazionale per assicurare che i diritti e la dignità umana siano pienamente rispettati in questo campo d'interesse universale.
12. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello alla comunità internazionale affinché ogni sforzo venga compiuto per alleviare il peso del debito estero dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di appoggiare gli sforzi del governi di tali paesi per conseguire la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali della loro popolazione.
13. Gli Stati e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con le Organizzazioni non-governative, hanno la necessità di creare le condizioni favorevoli, a livello nazionale, regionale e internazionale, per assicurare il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani.
Gli Stati dovrebbero eliminare tutte le violazioni dei diritti umani, le loro cause così come gli ostacoli al godimento di tali diritti.
14. L'esistenza di una estrema povertà molto diffusa impedisce il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani; la sua immediata riduzione e la sua eventuale eliminazione deve rimanere una grande priorità della comunità internazionale.
15. Il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali senza alcuna distinzione è una regola fondamentale del diritto internazionale dei diritti umani.
L'immediata e completa eliminazione di tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza è un obiettivo prioritario della comunità internazionale.
I governi dovrebbero assumere effettive misure per prevenire e combattere tali fenomeni.
È urgente che i gruppi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative e non-governative, gli individui intensifichino i loro sforzi nella cooperazione e nel coordinamento delle proprie attività contro questi mali.
16. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si felicita per i progressi fatti nello smantellamento dell'apartheid e richiama la comunità internazionale e il sistema delle Nazioni Unite a supportare questo processo.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, inoltre, deplora i continui atti di violenza volti allo scopo di sminuire la richiesta di un pacifico smantellamento dell'apartheid.
17. Gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo in ogni forma e modo, così come i legami in alcuni paesi con il traffico di droga sono attività volte a distruggere i diritti umani, le fondamentali libertà e la democrazia, minacciando l'integrità territoriale, la sicurezza degli Stati e destabilizzando i Governi legittimamente costituiti.
La comunità internazionale dovrebbe intraprendere i necessari passi per accrescere la cooperazione nel prevenire e combattere il terrorismo.
18. I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali.
La piena ed eguale
partecipazione delle donne nella vita politica, civile, economica,
sociale, culturale, a livello nazionale, regionale e internazionale e lo
sradicamento di tutte le forme di discriminazione sessuale, sono obiettivi
prioritari della comunità internazionale. La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate.
Questo obiettivo può essere
conseguito attraverso strumenti legislativi e attraverso un'azione
nazionale e una cooperazione internazionale in campi come lo sviluppo
economico e sociale, l'educazione, la tutela della maternità e della
salute, i servizi sociali.
I diritti umani delle donne
dovrebbero costituire parte integrante delle attività delle Nazioni Unite
nel campo dei diritti umani, inclusa la promozione di tutti gli strumenti
sui diritti umani riguardanti le donne. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita i governi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative e non-governative a intensificare i loro sforzi per la protezione dei diritti umani delle donne e delle bambine.
19. Considerando l'importanza della promozione e protezione dei diritti delle persone che fanno parte di minoranze e il contributo che questa protezione e promozione può dare alla stabilità politica e sociale degli Stati nei quali queste persone vivono, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma il dovere degli stati di assicurare che gli appartenenti a minoranze possano esercitare pienamente e effettivamente tutti i diritti umani e le libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e secondo il principio di uguaglianza davanti alla legge, secondo quanto dispone la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose o Linguistiche.
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua sia in privato che in pubblico liberamente e senza interferenze od ogni altra forma di discriminazione.
20. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce la dignità intrinseca e il contributo originale offerto allo sviluppo e al pluralismo della società dalle popolazioni indigene e ribadisce con forza l'impegno della comunità internazionale a realizzare il loro benessere economico, sociale e culturale e il godimento dei frutti di uno sviluppo sostenibile.
Gli Stati dovrebbero assicurare la piena e libera partecipazione delle popolazioni indigene a tutti gli aspetti della vita sociale, in particolare negli ambiti che li riguardano.
Considerando l'importanza della promozione e della protezione dei diritti delle popolazioni indigene e il contributo di tale promozione e protezione alla stabilità politica e sociale degli Stati nei quali queste popolazioni vivono, gli Stati, nel rispetto del diritto internazionale, dovrebbero concordare misure positive per assicurare il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali delle popolazioni indigene, su basi di uguaglianza e non discriminazione e riconoscere il valore e la diversità delle loro distinte identità, culture e forme di organizzazione sociale.
21. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta la recente ratifica della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia da parte di un grande numero di Stati e, sottolineando il riconoscimento dei diritti umani dei fanciulli contenuto nella Dichiarazione Mondiale sulla Sopravvivenza, Protezione e Sviluppo dei Bambini e nel Piano D'azione del Summit Mondiale sull'Infanzia, sollecita l'universale ratifica della Convenzione entro il 1995 e la sua effettiva attuazione da parte degli Stati attraverso l'adozione di tutte le misure legislative, amministrative, ecc. necessarie e la destinazione delle maggiori risorse disponibili.
In tutte le azioni riguardanti i bambini, la massima attenzione dovrebbe essere prestata alla non discriminazione e l'interesse prioritario dei bambini, le cui opinioni dovrebbero essere tenute nel dovuto conto.
I meccanismi e i programmi
nazionali e internazionali dovrebbero essere rafforzati per la difesa e la
protezione dei bambini, in particolare: delle bambine, dei bambini
abbandonati, dei bambini di strada, dei bambini sfruttati economicamente e
sessualmente (anche attraverso la pornografia infantile, la prostituzione,
la vendita di organi), dei bambini vittime di malattie quali l'Aids, dei
bambini rifugiati e profughi, dei bambini in carcere, dei bambini
coinvolti nei conflitti armati, nonché dei bambini vittime della fame e
della siccità o di altre emergenze.
La solidarietà e la
cooperazione internazionale dovrebbero essere promosse per sostenere la
piena attuazione della Convenzione e i diritti dei bambini dovrebbero
essere prioritari nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite per i
diritti umani. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea inoltre che i bambini e le bambine, per lo sviluppo completo e armonioso della loro personalità, dovrebbero crescere nell'ambiente della loro famiglia, che necessita di conseguenza della più ampia protezione.
22. Un'attenzione speciale deve essere prestata alle persone disabili, al fine di assicurare loro la non discriminazione e l'eguale godimento di tutti i diritti umani e della libertà fondamentali, inclusa l'attiva partecipazione in tutti gli aspetti della vita sociale.
23. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma che ognuno, senza alcuna distinzione, ha il diritto di
cercare protezione e godere
del diritto di asilo in altri paesi in caso di persecuzione, così come di
tornare al proprio paese. Riguardo a ciò essa sottolinea l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convezione riguardante lo Status di Rifugiato del 1951, del suo Protocollo del 1967 e degli strumenti regionali.
Essa esprime il proprio apprezzamento agli Stati che continuano ad ammettere e ad ospitare un grande numero di rifugiati nei propri territori, e all'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i Rifugiati per la sua dedizione a questo compito.
Esprime inoltre il suo
apprezzamento all'Agenzia delle Nazioni Unite di Soccorso e Lavori per i
Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente.
La Conferenza Mondiale sui
Diritti Umani riconosce che le gravi violazioni dei diritti umani, incluse
quelle nei conflitti armati, sono tra i molti e complessi fattori che
portano allo spostamento delle popolazioni. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce che, in considerazione della complessità della crisi globale dei rifugiati e in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, sono necessari, da parte della comunità internazionale, strumenti internazionali in materia, la solidarietà internazionale e, in spirito di condivisione, un approccio globale al problema, attraverso il coordinamento e cooperazione con i paesi interessati e le organizzazioni pertinenti, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Tutto ciò dovrebbe comprendere lo sviluppo di strategie per aggredire alla radice le cause e gli effetti dei movimenti di rifugiati e degli altri profughi e il rafforzamento delle strutture e i meccanismi di emergenza e di risposta, la previsione di forme effettive di protezione e assistenza, facendo attenzione ai bisogni specifici di donne e bambini e alla necessità di realizzare soluzioni durature, in particolare attraverso lo strumento preferenziale del rimpatrio volontario, con salvaguardia della dignità e della incolumità delle persone, e comprendendo soluzioni simili a quelle adottate dalle Conferenze internazionali sui rifugiati.
La Conferenza Mondiale sui
Diritti Umani sottolinea le responsabilità degli Stati, in particolare di
quelli da cui provengono i rifugiati.
Alla luce di un approccio
globale, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza
di porre una speciale attenzione, anche attraverso le organizzazioni
intergovernative e umanitarie, al fine di trovare durevoli soluzioni ai
problemi riguardanti i profughi interni, incluso il loro volontario e
sicuro ritorno e la loro riabilitazione. In accordo con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi del diritto umanitario, ulteriormente sottolinea l'importanza e il bisogno di un'assistenza umanitaria alle vittime di tutti i disastri naturali, incluso quelli prodotti dagli uomini.
24. Grande importanza deve essere data alla promozione e alla protezione dei diritti umani delle persone appartenenti ai gruppi che sono stati resi vulnerabili, incluso i lavoratori migranti, con l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro di loro, il rafforzamento e la più effettiva applicazione degli strumenti esistenti per i diritti umani.
Gli Stati hanno l'obbligo di creare e mantenere adeguate misure a livello nazionale in particolare nel campo dell'istruzione, della salute e dell'assistenza sociale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti ai settori vulnerabili delle popolazioni e di assicurare la partecipazione di coloro che sono interessati a trovare una soluzione ai loro problemi.
25. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani afferma che l'estrema povertà e l'esclusione sociale costituiscono una violazione alla dignità umana e che sono necessari urgenti provvedimenti per acquisire una migliore conoscenza dell'estrema povertà e delle sue cause, incluse quelle relative ai problemi dello sviluppo, così da promuovere i diritti umani dei più poveri, mettere fine all'estrema povertà e all'esclusione sociale e favorire il godimento dei benefici del progresso sociale.
È essenziale per gli Stati incoraggiare la partecipazione degli individui più poveri nel processo di formazione delle decisioni da parte della comunità in cui essi vivono, la promozione dei diritti umani e gli sforzi per combattere l'estrema povertà.
26. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani dà il benvenuto ai progressi fatti nella codificazione degli strumenti per i diritti umani, che sostituisce un processo dinamico e in evoluzione, e sollecita la universale ratifica dei trattati sui diritti umani.
Tutti gli Stati sono incoraggiati ad accedere a questi strumenti internazionali; tutti gli Stati sono incoraggiati ad evitare, per quanto possibile, di ricorrere alle riserve ai trattati.
27. Ogni Stato dovrebbe prevedere un effettivo quadro di mezzi per riparare ai danni o alle violazioni ai diritti umani.
L'amministrazione della giustizia, incluso il momento dell'esecuzione giudiziaria e del processo, e specialmente l'indipendenza delle professioni legali e giudiziarie, in piena conformità con gli standard applicabili contenuti negli strumenti riguardanti i diritti umani, sono essenziali per una piena e non discriminatoria realizzazione dei diritti umani, nonché indispensabili ai processi di democratizzazione e di sviluppo sostenibile.
In questo contesto, le istituzioni preposte all'amministrazione della giustizia dovrebbero essere finanziate in maniera appropriata e dovrebbe essere fornito dalla comunità internazionale un più alto livello di assistenza tecnica e finanziaria.
Spetta alle Nazioni Unite utilizzare speciali programmi dei servizi consultivi quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'obiettivo di un forte e indipendente apparato di amministrazione della giustizia.
28. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani esprime la sua costernazione di fronte alle massicce violazioni dei diritti umani, particolarmente nella forma del genocidio, della "pulizia etnica" e dello stupro sistematico di donne in situazioni di guerra, con i conseguenti esodi in massa di rifugiati e profughi.
Nel condannare fortemente tali aberranti pratiche, essa rinnova l'appello affinché il perpetrarsi di tali crimini sia punito e tali pratiche immediatamente siano fatte cessare.
29. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani esprime grave preoccupazione circa le continue violazioni dei
diritti umani in tutte le
parti del mondo, in disprezzo delle norme contenute negli strumenti del
diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto internazionale
umanitario, ed esprime altresì grave preoccupazione per la mancanza di
sufficienti ed efficaci rimedi per le vittime. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani è profondamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani commesse durante i conflitti armati e che colpiscono le popolazioni civili, specialmente donne, bambini, anziani e disabili.
La Conferenza, dunque,
richiama gli Stati e tutte le parti dei conflitti armati ad osservare
rigorosamente il diritto internazionale umanitario, come espresse nelle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e le altre norme e principi del diritto
internazionale, così come gli standard minimi per la protezione dei
diritti umani, fissati nelle convenzioni internazionali. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma il diritto delle vittime ad essere assistite dalle organizzazioni umanitarie, come previsto nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e in altri strumenti rilevanti del diritto internazionale umanitario, e auspica il sicuro e tempestivo accesso a tale assistenza.
30. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani esprime anche la propria costernazione e condanna per il fatto che gravi e sistematiche violazioni e situazioni che costituiscono serio ostacolo al pieno godimento di tutti i diritti umani continuano a verificarsi in diverse parti del mondo.
Tali violazioni ed ostacoli includono la tortura e i trattamenti o le punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie, tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale ed apartheid, di occupazione e dominazione straniera, di xenofobia, povertà, fame e altre forme di negazione dei diritti economici, sociali e culturali, di intolleranza religiosa, di terrorismo, di discriminazione contro le donne e di mancanza delle garanzie dello stato di diritto.
31. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati, affinché si astengano da qualsiasi misura
unilaterale non in accordo
con il diritto internazionale o con la Carta delle Nazioni Unite, che
ponga ostacoli alle relazioni commerciali tra gli Stati e impedisca la
piena realizzazione dei diritti umani previsti nella Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e degli strumenti internazionali sui diritti
umani, in particolare i diritti di ognuno ad uno standard di vita adeguato
per la propria salute e benessere, inclusa l'alimentazione e l'assistenza
medica, l'abitazione e i servizi sociali necessari. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani afferma che il cibo non deve essere usato come arma di pressione politica.
32. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma l'importanza di assicurare l'universalità, l'obiettività e la non selettività nel considerare le questioni inerenti i diritti umani.
33. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce che gli Stati sono tenuti, come stipulato nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed in altri strumenti internazionali sui diritti umani, ad assicurare che l'istruzione sia diretta a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di incorporare nei programmi educativi l'argomento dei diritti umani, e rivolge un appello agli Stati affinché lo si faccia.
L'educazione dovrebbe favorire la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite al fine di perseguire tali obiettivi.
Per questo l'educazione ai diritti umani e la diffusione di informazioni corrette, sia teoriche che pratiche, giocano un ruolo fondamentale nella promozione e nel rispetto dei diritti umani per tutti gli individui, senza distinzione di alcun tipo come la razza, il sesso, la lingua o la religione e questa dovrebbe essere integrata nelle politiche per l'educazione sia a livello nazionale che internazionale.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nota come la mancanza di fondi e l'inadeguatezza delle istituzioni possa impedire l'immediata realizzazione di questi obiettivi.
34. Dovrebbero essere fatti sforzi maggiori per assistere quei paesi che lo richiedano, al fine di creare le condizioni mediante le quali ogni individuo possa godere dei diritti umani universali e delle libertà fondamentali.
I governi, così come il
sistema delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni multilaterali, sono
esortati ad aumentare in modo considerevole le risorse destinate a
programmi miranti a stabilire e rafforzare la legislazione nazionale, le
istituzioni nazionali e le relative infrastrutture che sostengono lo stato
di diritto e la democrazia, l'assistenza elettorale, la consapevolezza dei
diritti umani attraverso la formazione, l'insegnamento, l'educazione, la
partecipazione popolare e della società civile. I programmi di servizi di consulenza e di cooperazione tecnica previsti nell'ambito del Centro per i diritti umani dovrebbero essere rafforzati e resi più efficienti e trasparenti, in modo da fornire un contributo più importante per il miglioramento del rispetto dei diritti umani.
Si fa appello agli Stati, affinché aumentino i loro contributi a questi programmi, sia promuovendo un più ampio stanziamento dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite, sia attraverso contributi volontari.
35. Il pieno ed effettivo adempimento delle attività delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e proteggere i diritti umani, deve riflettere l'alta importanza accordata ai diritti umani dalla Carta delle Nazioni Unite, come loro attribuito dagli Stati Membri.
A tal fine, alle attività delle Nazioni Unite nel settore dei diritti umani dovrebbero essere attribuiti finanziamenti maggiori.
36. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce il ruolo importante e costruttivo giocato dalle
istituzioni nazionali per la
promozione e la tutela dei diritti umani, particolarmente attraverso la
loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, il loro
ruolo nella riparazione delle violazioni dei diritti umani, nella
diffusione dell'informazione sui diritti umani e nell'educazione ai
diritti umani. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani incoraggia la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto dei "Principi concernenti lo status di istituzioni nazionali" e riconoscano che è diritto di ogni Stato scegliere la struttura politica che meglio risponde ai suoi particolari bisogni a livello nazionale.
37. Gli accordi regionali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Questi dovrebbero rafforzare gli standards universali dei diritti umani, così come sono contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani, e così pure dovrebbero rafforzare la loro tutela.
La Conferenza Mondiale sui
Diritti Umani approva gli sforzi in direzione del rafforzamento di questi
accordi, al fine di aumentarne l'efficacia, mentre nel contempo pone
l'accento sull'importanza della cooperazione con le Nazioni Unite nelle
attività per i diritti umani. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce la necessità di considerare la possibilità di stabilire accordi regionali o subregionali, per promuovere e tutelare i diritti umani dove ancora non esistono.
38. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle ONG nella promozione di tutti i diritti umani e nelle attività umanitarie a livello nazionale, regionale e internazionale.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani apprezza il loro contributo per l'accrescimento di una consapevolezza pubblica sui temi connessi ai diritti umani, riguardo il modo di condurre l'educazione, la formazione e la ricerca in questo settore, e per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel riconoscere che la responsabilità primaria per fissare gli standard ricade sugli Stati, la Conferenza apprezza il contributo delle ONG in tale processo.
A riguardo, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di un continuo dialogo e di una cooperazione tra organizzazioni governative e non governative.
Le ONG e i loro membri coinvolti autenticamente nel campo dei diritti umani dovrebbero godere dei diritti e delle libertà riconosciute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della tutela delle leggi nazionali.
Questi diritti e queste libertà non possono essere esercitate in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.
Le ONG dovrebbero essere libere di portare avanti le loro attività nel settore dei diritti umani, senza interferenze, nel quadro della legge nazionale e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
39. Sottolineando l'importanza di una obiettiva, responsabile e imparziale informazione circa i diritti umani e i temi umanitari, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani incoraggia il massimo coinvolgimento dei mass media, di cui le leggi nazionali devono garantire la libertà e la protezione. |
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Parte seconda |
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A. Maggiore coordinamento sui diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite |
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1. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda maggiore coordinamento a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
A tal fine, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita tutti gli organismi delle Nazioni Unite, gli enti e le agenzie specializzate, le cui attività riguardano il settore dei diritti umani, a cooperare per il rafforzamento, la razionalizzazione e l'attuazione delle loro attività tenendo conto della necessità di evitare un'inutile duplicazione.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda, inoltre, al Segretario Generale che i livelli ufficiali degli enti di alto rilievo delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate, nel loro incontro annuale, oltre a coordinare le attività accertino l'impatto delle loro strategie e politiche sul godimento dei diritti umani.
2. Inoltre, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello alle organizzazioni regionali e alle maggiori istituzioni regionali ed internazionali per il finanziamento e lo sviluppo, affinché accertino l'impatto delle loro politiche e dei loro programmi rispetto al godimento dei diritti umani.
3. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce il ruolo sostenuto da rilevanti agenzie specializzate, enti ed istituzioni delle Nazioni Unite, così come da altre organizzazioni intergovernative di rilievo, le cui attività hanno a che fare con i diritti umani, come ruolo vitale nella formulazione, promozione ed attuazione degli standards sui diritti umani; all'interno dei rispettivi mandati, essi dovrebbero tenere conto della risoluzione della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nell'ambito dei loro settori di competenza.
4. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda energicamente che venga fatto uno sforzo comune al fine di incoraggiare e facilitare la ratifica dei, e l'accesso o successione ai, trattati internazionali e protocolli sui diritti umani adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di raggiungere un'approvazione universale.
Il Segretario Generale, in consultazione con gli organi istituiti in base ai trattati, dovrebbe considerare l'opportunità di aprire un dialogo con gli Stati che non hanno aderito a queste convenzioni, per identificare gli ostacoli e ricercare le strade per superarli.
5. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani incoraggia gli Stati a considerare come limitante ogni riserva fatta agli strumenti internazionali per i diritti umani; a formulare qualsiasi riserva il più precisamente e meticolosamente possibile; ad assicurare che nessuna sia incompatibile con l'oggetto e il proposito dei trattati e a rivedere regolarmente ogni riserva con l'intento di ritirarla.
6. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, riconoscendo la necessità di mantenere la coerenza con l'alta qualità degli standards internazionali esistenti e al fine di evitare la proliferazione degli strumenti dei diritti umani, riafferma le linee guida relative all'elaborazione di nuovi strumenti internazionali, contenuti nella risoluzione n. 41/120 del 4 dicembre 1986 dell'Assemblea Generale e fa appello agli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite perché, quando considerano l'elaborazione di nuovi standards internazionali, tengano a mente quelle linee guida, si consultino con gli organi per i trattati sui diritti umani quando è necessaria redigere nuovi standards e richiedano al Segretario di portare a buon fine le revisioni dei nuovi strumenti proposti.
7. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che funzionari esperti in diritti umani siano assegnati, se e quando necessario, ad uffici regionali delle Nazioni Unite, con il compito di diffondere l'informazione ed offrire formazione ed altra assistenza tecnica nel campo dei diritti umani su richiesta degli Stati membri interessati.
Dovrebbe essere organizzata la formazione nel settore dei diritti umani per i funzionari civili internazionali cui vengono assegnate mansioni inerenti i diritti umani.
8. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani dà il suo benvenuto alla convocazione di una sessione urgente della Commissione dei diritti umani come ad un'iniziativa positiva e che altre vie per rispondere a situazioni acute di violazione dei diritti umani siano prese in considerazione dagli organi competenti delle Nazioni Unite. |
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Risorse |
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9. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, preoccupata per la crescente disparità tra le attività del Centro per i Diritti Umani e le risorse finanziarie ed umane disponibili per portarle a buon fine, avendo ben chiaro che le risorse sono necessarie per altri importanti programmi delle Nazioni Unite, richiede al Segretario Generale e all'Assemblea Generale di prendere provvedimenti immediati per aumentare sostanzialmente le risorse destinate al programma sui diritti umani all'interno dei bilanci ordinari attuali e futuri delle Nazioni Unite, e di prendere provvedimenti urgenti per cercare maggiori risorse extra-bilancio.
10. All'interno di questa quadro, una maggiore percentuale del bilancio ordinario dovrebbe essere destinata direttamente al Centro per i Diritti Umani per coprire i suoi costi e tutte le altre spese sostenute dal Centro stesso, includendo quelle relative agli organi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti umani.
Un fondo, volontario delle attività di cooperazione tecnica del Centro, dovrebbe andare a rinforzare tale bilancio accresciuto; la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede generosi contributi ai fondi fiduciari esistenti.
11. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede al Segretario Generale e all'Assemblea Generale di fornire di sufficienti mezzi umani, finanziari e di altro tipo il Centro per i diritti umani, con l'obiettivo di metterlo in condizione di portare a buon fine effettivamente, efficacemente e speditamente le proprie attività.
12. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, nel notare la necessità di assicurare che le risorse umane e finanziarie siano disponibili per portare a buon fine le attività nel campo dei diritti umani, come da mandato degli organismi intergovernativi, fa pressione sul Segretario Generale, in accordo con l'art. 101 della Carta delle Nazioni Unite e sugli Stati Membri, affinché adottino un approccio coerente volto ad assicurare che maggiori risorse siano destinate al Segretariato.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani invita il Segretario Generale a prendere in considerazione se aggiustamenti alle procedure nel programma e nel ciclo di bilancio siano necessari o di aiuto per assicurare la tempestiva ed effettiva attuazione delle attività in materia di diritti umani, secondo il mandato degli Stati Membri. |
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Il Centro per i Diritti Umani |
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13. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di rafforzare il Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani.
14. Il Centro per i Diritti Umani dovrebbe giocare un importante ruolo nel coordinare un più vasto sistema per i diritti umani.
Il ruolo centrale del Centro può essere realizzato meglio se esso sarà capace di cooperare pienamente con gli altri organi del sistema delle Nazioni Unite. Il ruolo coordinante del Centro per i Diritti Umani può anche implicare che il Centro per i Diritti Umani a New York sia rafforzato.
15. Al Centro per i diritti umani dovrebbero essere assicurati adeguati mezzi per il sistema dei relatori speciali su specifici temi e su particolari, per gli esperti, i gruppi di lavoro e gli organismi istituiti dai trattati.
L'esame delle ricadute delle raccomandazioni [formulate da relatori, esperti, ecc.] dovrebbe divenire una questione da esaminare in via prioritaria da parte della Commissione sui diritti umani.
16. Il Centro per i Diritti Umani dovrebbe assumere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani.
Questo ruolo potrebbe svilupparsi attraverso la cooperazione con gli Stati Membri e un ampio programma di servizi di consulenza e assistenza tecnica.
I fondi volontari esistenti dovranno essere aumentati sostanzialmente per tali propositi e dovrebbero essere gestiti in modo più efficiente e coordinato.
Tutte le attività dovrebbero seguire un progetto di gestione basato su regole severe e trasparenti e periodicamente dovrebbero essere svolti programmi di valutazione.
A tal fine, il risultato di tali valutazioni e altre rilevanti informazioni dovrebbero essere rese disponibili regolarmente. Il Centro, in particolare, dovrebbe organizzare almeno una volta l'anno incontri informativi aperti a tutti gli Stati Membri e alle organizzazioni direttamente coinvolte in tali progetti e programmi. |
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Adeguamento e rafforzamento della machinery per i diritti umani, compresa la questione dell'istituzione di un Alto Commissario per i diritti umani |
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17. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce la necessità di un continuo adeguamento del meccanismo per i diritti umani delle Nazioni Unite agli attuali e futuri bisogni di promozione e protezione di tali diritti, come emergono nella presente Dichiarazione e nel contesto di uno sviluppo equilibrato e sostenibile per tutti i popoli. In particolare, gli organi del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani dovrebbero rafforzare coordinamento, efficienza ed effettività.
18. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda all'Assemblea generale che nell'esaminare il rapporto della Conferenza nel corso della sua 48a sessione, inizi ad esaminare in via prioritaria la questione dell'istituzione di un Alto Commissario per i diritti umani per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani. |
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B. Uguaglianza, dignità e tolleranza |
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1. Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre forme di intolleranza |
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19. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani considera l'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale, in particolare nelle loro forme istituzionalizzate come l'apartheid, le dottrine sulla superiorità a l'esclusività razziale o le attuali forme e manifestazioni di razzismo, un obiettivo primario per la comunità internazionale e per un programma mondiale di promozione nel settore dei diritti umani.
Gli organi delle Nazioni Unite e le agenzie dovrebbero aumentare gli sforzi per attuare tale programma d'azione, riferita al terzo decennio per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, come pure i successivi mandati per la stesso fine.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge con forza un appello alla comunità internazionale, perché generosamente contribuisca al Fondo Fiduciario per il Programma del Decennio per Combattere il Razzismo e la Discriminazione Razziale.
20. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa pressione su tutti i Governi, affinché prendano immediate misure e sviluppino politiche forti per prevenire e combattere tutte le forme e le manifestazioni di razzismo xenofobia o intolleranza, dove necessario, per mezzo della promulgazione di una legislazione appropriata che includa sanzioni penali e per mezzo della costituzione di istituzioni nazionali volte a combattere tali fenomeni.
21. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani accoglie con favore la decisione della Commissione sui diritti umani di nominare un Relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, perché considerino seriamente la possibilità di fare la dichiarazione prevista nell'art. 14 della Convenzione.
22. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si appella a tutti i Governi, affinché prendano misure appropriate, in conformità agli obblighi internazionali e col dovuto rispetto dei propri sistemi giuridici, per contrastare l'intolleranza e la violenza ad essa connessa, basata sulla religione o sul credo, comprese le pratiche di discriminazione contro le donne, la profanazione dei luoghi sacri, riconoscendo che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza, espressione e religione.
La Conferenza invita anche tutti gli Stati a mettere in pratica le clausole della Dichiarazione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Intolleranza e Discriminazione Basate sulla Religione a sul Credo.
23. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea che tutte le persone che perpetrano o autorizzano atti criminali associati a pulizia etnica, sono individualmente responsabili per tali violazioni dei diritti umani e che la comunità internazionale dovrebbe esercitare ogni sforzo per portare davanti alla giustizia coloro che sono giuridicamente responsabili di tali violazioni.
24. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati, affinché prendano misure immediate, individualmente o collettivamente, al fine di combattere la pratica della pulizia etnica e farla rapidamente cessare. Le vittime di tale aberrante pratica hanno diritto ad un appropriato ed efficace risarcimento. |
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2. Persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche |
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25. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello alla Commissione per i Diritti Umani, affinché esamini modi e mezzi per promuovere e tutelare efficacemente i diritti delle persone che appartengono alle minoranze, come espresso nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.
In questo contesto la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello al Centro per i diritti umani perché fornisca, su richiesta dei governi interessati e quale parte del suo programma di servizi di consulenza e assistenza tecnica, esperti qualificati sulle questioni delle minoranze e dei diritti umani, così come sulla prevenzione e risoluzione delle controversie, affinché essi diano assistenza in situazioni esistenti o potenziali che coinvolgono le minoranze.
26. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati e la comunità internazionale a promuovere e proteggere i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche in accordo con la Dichiarazione sui Diritti delle Persone appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche.
27. Le misure da prendersi, ove richiesto, dovrebbero includere facilitazioni per la piena partecipazione delle minoranze a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale, religiosa e culturale della società e per il progresso economico e lo sviluppo del loro paese. |
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Popolazioni indigene |
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28. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si rivolge al Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene della sottocommissione sulla Prevenzione della Discriminazione e Protezione delle Minoranze, perché completi la bozza di una dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene, nella sua 11ma sessione.
29. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che la Commissione sui Diritti Umani consideri seriamente il rinnovo e l'aggiornamento del mandato al Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene, per il completamento della bozza di una dichiarazione sulle popolazioni indigene.
30. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda anche che i servizi di consulenza e i programmi di assistenza tecnica, all'interno delle Nazioni Unite, rispondano positivamente alle richieste di assistenza degli Stati, il che sarebbe di grande beneficio per le popolazioni indigene.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, inoltre, raccomanda che adeguate risorse, umane e finanziarie, siano rese disponibili al Centro per i Diritti Umani, all'interno del quadro globale di rafforzamento delle attività del Centro, come delineato in questo documento.
31. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati, affinché assicurino la piena e libera partecipazione delle popolazioni indigene a tutti gli aspetti della società, in particolare a questioni di loro interesse.
32. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che l'Assemblea Generale proclami un decennio internazionale delle popolazioni indigene del mondo, ad iniziare da gennaio 1994, includendovi programmi orientati all'azione, da decidersi insieme con le popolazioni indigene.
Un adeguato fondo fiduciario volontario dovrebbe essere realizzato a tal fine. Nel quadro di tale decennio, dovrebbe essere considerata la costituzione di un forum permanente per le popolazioni indigene nel sistema delle Nazioni Unite. |
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Lavoratori migranti |
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33. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita tutti gli Stati, affinché garantiscano la protezione dei diritti umani a tutti i lavoratori migranti e alle loro famiglie.
34. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani considera che la creazione di condizioni, per favorire una più grande armonia e tolleranza tra lavoratori migranti e il resto della società dello Stato in cui risiedono, sia di particolare importanza.
35. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani invita gli Stati a prendere in considerazione la possibilità di firmare e ratificare, nel tempo più breve possibile, la Convenzione internazionale sui diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie. |
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3. Status eguale e diritti umani delle donne |
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36. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita il pieno e uguale godimento, da parte delle donne, di tutti i diritti umani, e ciò dovrà costituire una priorità per i governi e per le Nazioni Unite.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea, inoltre, l'importanza dell'integrazione e della piena partecipazione delle donne, sia come agenti che come beneficiarie, nel processo di sviluppo, e ribadisce gli obiettivi stabiliti nell'azione globale in favore delle donne per uno sviluppo equo e sostenibile come previsto nella Dichiarazione di Rio, Capitolo 24 dell'Agenda 21 - adottata dalla Conferenza dell'ONU su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 3-14 giugno 1992).
37. L'uguale status delle donne e i loro diritti umani dovrebbero essere integrati nel flusso principale di attività dell'intero sistema delle Nazioni Unite.
Queste tematiche dovrebbero essere regolarmente e sistematicamente affrontate in tutti gli organi e meccanismi di rilievo delle Nazioni Unite.
In particolare, andrebbero fatti passi per aumentare la cooperazione e promuovere un'ulteriore integrazione di obiettivi e traguardi tra la Commissione sullo Status delle Donne, la Commissione sui Diritti Umani, il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne, il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite ed altre agenzie delle Nazioni Unite.
In tale contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la coordinazione tra il Centro per i Diritti Umani e la Divisione per l'Avanzamento delle Donne.
38. In particolare, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani pone l'accento sull'importanza di lavorare per l'eliminazione della violenza contro le donne nella vita pubblica e privata, per l'eliminazione di tutte le forme di molestie sessuali, sfruttamento e tratta delle donne, per l'eliminazione di pregiudizi di genere nell'amministrazione della giustizia e per lo sradicamento di ogni conflitto che possa insorgere tra i diritti delle donne e gli effetti dannosi di certe pratiche tradizionali o abituali, di pregiudizi culturali ed estremismi religiosi.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello all'Assemblea Generale, affinché adotti la bozza di Dichiarazione sulla violenza contro le donne e fa pressione sugli Stati affinché combattano la violenza contro le donne in accordo con le sue disposizioni.
Le violazioni dei diritti umani delle donne in situazioni di conflitto armato rappresentano violazioni dei fondamentali principi del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani.
Tutte le violazioni di tale tipo, incluso in particolare l'assassinio, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e la gravidanza forzata, richiedono una risposta particolarmente efficace.
39. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sia nascoste che palesi.
Le Nazioni Unite dovrebbero incoraggiare la meta della ratifica universale da parte di tutti gli Stati della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne entro l'anno 2000. Dovrebbero essere incoraggiati modi e mezzi per affrontare significativamente l'ampio numero di riserve alla Convenzione.
Tra le altre cose, il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne dovrebbe continuare il riesame delle riserve poste alla Convenzione stessa.
Gli Stati sono sollecitati a ritirare le riserve contrarie all'oggetto e al proposito della Convenzione o che, in altro modo, sono incompatibili con il diritto internazionale dei trattati.
40. Gli enti deputati al controllo dei trattati dovrebbero dare le necessarie informazioni atte a mettere le donne in grado di usare più efficacemente le procedure di attuazione esistenti, per realizzare il loro mandato di favorire un pieno ed eguale godimento dei diritti umani e la non discriminazione.
Nuove procedure dovrebbero
anche essere adottate per rafforzare l'attuazione dell'impegno per
l'uguaglianza delle donne e per i loro diritti umani. La Commissione sullo status delle donne e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne dovrebbero esaminare celermente la possibilità di introdurre il diritto di petizione attraverso la preparazione di un Protocollo opzionale alla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta la decisione della Commissione sui diritti umani di prendere in considerazione la nomina di un relatore speciale sulle violenze contro le donne, alla sua 50a sessione.
41. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce l'importanza del godimento da parte delle donne del migliore livello di salute fisica e mentale per tutta la durata della loro vita.
Nel quadro della Conferenza Mondiale sulle Donne e della Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, così come della Proclamazione di Teheran del 1968, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e donne, il diritto delle donne ad un'accessibile ed adeguata tutela della salute e alla più ampia gamma di servizi per la pianificazione familiare, così come ad un eguale accesso a tutti i livelli d'istruzione.
42. Gli organi deputati al controllo sui trattati dovrebbero includere nelle loro deliberazioni e conclusioni lo status delle donne e i diritti umani delle donne, facendo uso dei dati specifici di genere. Gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a fornire informazioni sulla situazione delle donne, de jure e de facto, nei loro rapporti agli organi che si occupano del controllo sui trattati.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nota con soddisfazione che la Commissione sui diritti umani ha adottato nella sua 49a sessione una risoluzione che afferma che relatori e gruppi di lavoro sul tema dei diritti umani dovrebbero essere sollecitati a fare altrettanto (Risoluzione n. 46 dell'8 Marzo 1993).
Dovrebbero essere presi provvedimenti anche dalla Divisione per l'Avanzamento delle Donne in cooperazione con altri organi delle Nazioni Unite, e specificamente con il Centro per i Diritti Umani, per assicurare che l'attività delle Nazioni Unite sui diritti umani affronti regolarmente le violazioni dei diritti umani delle donne, inclusi specifici abusi di "genere".
La formazione per il personale delle Nazioni Unite che opera nel settore dei diritti umani e degli aiuti umanitari, dovrebbe essere incoraggiata per assisterlo nel riconoscere e affrontare gli abusi dei diritti umani, particolarmente nei confronti delle donne, e per portare a buon fine il suo lavoro senza prevenzione di "genere".
43. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita i governi e le organizzazioni regionali ed internazionali a facilitare l'accesso delle donne ai posti di livello decisionale e la loro più ampia partecipazione al processo di formazione delle decisioni.
Richiede che vengano prese misure ulteriori all'interno del Segretariato delle Nazioni Unite, affinché si nomino e si promuovano staff di donne in accordo con la Carta delle Nazioni Unite ed incoraggia altri organi, tanto principali quanto sussidiari delle Nazioni Unite, a garantire la partecipazione delle donne a condizioni di parità.
44. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta la Conferenza Mondiale sulle Donne che si terrà a Pechino nel 1995 e sollecita che i diritti umani delle donne giochino un ruolo importante nelle sue deliberazioni, in accordo con i temi prioritari della Conferenza mondiale sulle donne: uguaglianza, sviluppo e pace. |
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4. I diritti del bambino |
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45. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce i principi del "Primo Appello per i Bambini" e, a tal riguardo, sottolinea l'importanza di maggiori sforzi a livello nazionale ed internazionale, specialmente quelli del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, per promuovere il rispetto dei diritti del bambino alla sopravvivenza, alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione.
46. Dovrebbero essere prese misure per ottenere la ratifica universale della Convenzione sui Diritti del Bambino entro il 1995 e la firma universale della Dichiarazione Mondiale su Sopravvivenza, Protezione e Sviluppo dei Bambini e del Piano d'Azione adottato dal Summit Mondiale per i Bambini, come pure per raggiungerne l'attuazione effettiva.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati a ritirare le riserve poste alla Convenzione sui Diritti del Bambino contrarie all'oggetto e al proposito della Convenzione o altrimenti contrarie al Diritto Internazionale dei trattati.
47. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello alle nazioni, affinché intraprendano misure al massimo grado delle risorse disponibili, con il sostegno della cooperazione internazionale, per raggiungere le mete poste dal Piano d'azione del Summit mondiale [sull'infanzia del 1990].
La Conferenza richiama gli Stati, affinché integrino la Convenzione sui diritti del bambino nei loro piani nazionali di azione.
Per mezzo di tali piani nazionali di azione e attraverso sforzi internazionali, dovrebbe essere riconosciuta particolare priorità alla riduzione del tasso di mortalità infantile e materna, di malnutrizione, di analfabetismo e provvedere all'accesso all'acqua potabile e all'istruzione di base.
In qualunque momento sia richiesto, i piani nazionali di azione dovrebbero essere ideati per combattere le emergenze devastanti che derivano dai disastri naturali, dai conflitti armati e dal problema ugualmente grave dei bambini in estrema povertà.
48. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita tutti gli Stati ad affrontare, con il sostegno della cooperazione internazionale, il problema dei bambini che si trovano in situazioni particolarmente difficili.
Lo sfruttamento e l'abuso dei bambini dovrebbero essere attivamente combattuti, affrontandone le cause primarie.
Misure effettive sono richieste contro l'infanticidio di bambine, contro il lavoro minorile nocivo, contro la vendita dei bambini e di organi, contro la prostituzione infantile, la pornografia che utilizza bambini e altre forme di abusi sessuali.
49. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sostiene tutte le misure prese dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dirette ad assicurare l'effettiva protezione e promozione dei diritti umani della bambina.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati, affinché abroghino leggi vigenti e regolamenti, e rimuovano costumi e pratiche che discriminano e causano danno alla bambina.
50. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sostiene con vigore la proposta che il Segretario Generale inizi uno studio dei mezzi per migliorare la tutela dei bambini nei conflitti armati.
Le norme umanitarie dovrebbero essere applicate e si dovrebbero prendere misure al fine di proteggere e facilitare l'assistenza ai bambini nelle zone di guerra.
Tali misure dovrebbero
includere la protezione dei bambini contro l'uso indiscriminato di tutte
le armi da guerra, specialmente le mine anti-uomo. Il bisogno di convalescenza e riabilitazione dei bambini traumatizzati dalla guerra, deve essere affrontato urgentemente.
La Conferenza fa appello al Comitato per i diritti del bambino per studiare la questione dell'innalzamento dei limiti d'età per il reclutamento nelle forze armate.
51. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che le questioni legate ai diritti umani e la situazione dei bambini siano regolarmente riviste e controllate da tutto il sistema degli organi rilevanti e del meccanismo delle Nazioni Unite e dagli organismi di supervisione delle agenzie specializzate, in accordo coi loro mandati.
52. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle ONG nell'effettiva attuazione di tutti gli strumenti dei diritti umani ed in particolare della Convenzione sui Diritti del Bambino.
53. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che il Comitato per i Diritti del Bambino, con l'assistenza del Centro per i diritti umani, sia messo in grado di adempiere celermente e con efficacia al proprio mandato, specialmente in vista dell'ampiezza senza precedenti delle ratifiche e la conseguente presentazione dei rapporti nazionali. |
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5. Libertà dalla tortura |
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54. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta la ratifica da parte di molti Stati Membri della Convenzione contro la Tortura e altro Trattamento o Punizione Crudele, Inumano o Degradante, ed incoraggia la sua ratifica rapida da parte di tutti gli altri Stati Membri.
55. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani pone l'accento sul fatto che una delle più atroci violazioni della dignità umana è l'atto della tortura, il cui risultato è la distruzione della dignità e il deterioramento della capacità delle vittime di portare avanti la propria vita e le proprie attività.
56. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma che, in base al diritto umanitario e alle norme sui diritti umani, la libertà dalla tortura si pone quale diritto da tutelare in ogni circostanza, inclusi i periodi di disordini interni, internazionali o di conflitti armati.
57. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita, dunque, tutti gli Stati, affinché pongano immediatamente fine alla pratica della tortura e sradichino questo male per sempre, attraverso la piena applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e delle altre rilevanti convenzioni e, dove necessario, attraverso il rafforzamento dei meccanismi esistenti.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati, affinché cooperino pienamente con il Relatore Speciale, sulla questione della tortura al fine dell'adempimento del suo mandato.
58. Una speciale attenzione deve essere data per assicurare il rispetto universale dell'effettiva applicazione dei "Principi di Etica Medica riguardanti il Ruolo del Personale Sanitario e specialmente dei Medici, nella Protezione dei Prigionieri e Detenuti contro la Tortura o altro Trattamento o Punizione Crudele, Inumana o Degradante" adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
59. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani pone l'accento sull'importanza di ulteriori e concrete azioni nell'ambito delle Nazioni Unite allo scopo di fornire assistenza alle vittime di torture e assicurare risposte più efficaci per la loro riabilitazione fisica, psicologica e sociale.
Dovrebbe essere data priorità assoluta al procacciamento dei mezzi necessari a tale proposito, anche attraverso i contributi addizionali al Fondo Volontario delle Nazioni Unite per le Vittime della Tortura.
60. Gli Stati dovrebbero abrogare la legislazione che consente l'impunità per coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come la tortura e dovrebbero perseguire tali violazioni in modo da fornire una solida base per lo Stato di diritto.
61. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce che gli sforzi per sradicare la tortura dovrebbero, per prima cosa e in primo luogo, essere concentrati sulla prevenzione e dunque fa appello perché sia prontamente adottato il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante che è inteso a stabilire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di detenzione. |
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Sparizioni forzate |
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62. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nel salutare l'adozione da parte dell'Assemblea Generale della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, fa richiamo agli Stati affinché prendano misure effettive sul piano legislativo, amministrativo, giudiziario o di altro tipo, al fine di prevenire, far finire e punire atti di scomparse forzate.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce che è dovere di tutti gli Stati, in ogni circostanza, compiere indagini, ovunque vi sia ragione di credere che una scomparsa forzata abbia avuto luogo su un territorio ricadente sotto la loro giurisdizione e, se le prove sono confermate, perseguire i responsabili. |
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6. I diritti delle persone disabili |
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63. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili.
Ogni persona è nata uguale
alle altre e vanta gli stessi diritti alla vita e al benessere,
all'educazione e al lavoro, a vivere in modo indipendente e all'attiva
partecipazione a tutti gli aspetti della società. Qualsiasi discriminazione diretta o altro trattamento discriminatorio negativo verso una persona disabile, pertanto, è una violazione dei suoi diritti.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si appella ai governi, ove necessario, affinché adottino o adeguino la legislazione per assicurare l'accesso a questi e ad altri diritti per le persone disabili.
64. Il posto delle persone disabili è ovunque. Alle persone disabili dovrebbero essere garantite uguali opportunità, attraverso l'eliminazione di tutte quelle barriere socialmente determinate, siano esse fisiche, finanziarie, sociali o psicologiche, che escludono o restringono la piena partecipazione alla società.
65. Richiamando il Programma Mondiale di Azione riguardante le Persone Disabili, adottato dall'Assemblea Generale nella sua 37esima sessione, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale perché, negli incontri del 1993, adotti la bozza di regole standard sulle pari opportunità per le persone disabili. |
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C. Cooperazione, sviluppo e rafforzamento dei diritti umani |
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66. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che sia data priorità ad azioni nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la democrazia, lo sviluppo e i diritti umani.
67. Speciale enfasi dovrebbe essere posta su quelle misure che aiutano il rafforzamento e la costruzione di istituzioni relative ai diritti umani, il rafforzamento di una società civile pluralistica e la protezione di gruppi che sono stati resi vulnerabili.
In questo quadro è di particolare
importanza l'assistenza fornita su richiesta dei governi per la conduzione
di elezioni libere e corrette, inclusa l'assistenza per gli aspetti
concernenti i diritti umani nelle elezioni e la pubblica informazione su
queste. Egualmente importante è l'assistenza che deve essere data al rafforzamento del dominio del diritto, alla promozione della libertà di espressione e all'amministrazione della giustizia nonché alla reale ed effettiva partecipazione delle persone nei processi di formazione delle decisioni.
68. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea la necessità di rafforzare le attività di consulenza e di assistenza tecnica da parte del Centro per i Diritti Umani.
Il Centro, su richiesta degli Stati, dovrebbe mettere a disposizione assistenza sulle specifiche questioni dei diritti umani, incluso la preparazione di rapporti all'interno dei trattati sui diritti umani, e l'attuazione di piani d'azione coerenti e completi per la protezione e la tutela dei diritti umani.
Il rafforzamento delle istituzioni sui diritti umani e la democrazia, la protezione giuridica dei diritti umani, la formazione dei funzionari, un'ampia educazione di base ed informazione pubblica rivolta alla promozione del rispetto dei diritti umani, dovrebbero essere messi a disposizione quali componenti di tali programmi.
69. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda con forza che sia stabilito un programma completo nell'ambito delle Nazioni Unite, al fine di aiutare gli Stati nel compito di costruire e rafforzare adeguate strutture nazionali che si occupino direttamente dell'osservanza globale dei diritti umani e del mantenimento dello Stato di diritto.
Un tale programma, da coordinarsi da parte del Centro per i diritti umani, dovrebbe essere in grado di fornire, su richiesta dei governi interessati, l'assistenza tecnica e finanziaria per progetti nazionali di riforma penale e degli istituti penitenziari, per l'istruzione e formazione degli avvocati, dei giudici e delle forze di sicurezza nel settore dei diritti umani e in ogni altra sfera di attività di rilievo per il buon funzionamento del dominio del diritto.
Questo programma dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati per il completamento dei piani di azione e per la promozione e la protezione dei diritti umani.
70. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite di sottoporre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proposte che contengano alternative circa la costituzione, la struttura, le modalità operative e i finanziamenti del programma proposto.
71. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che ogni Stato consideri l'opportunità di redigere un piano nazionale di azione, che individui provvedimenti, per mezzo dei quali quello Stato può migliorare la protezione e la promozione dei diritti umani.
72. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma che il diritto inalienabile e universale allo sviluppo, come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, deve essere realizzato.
In tale contesto la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta la nomina da parte della Commissione sui diritti umani di un gruppo di lavoro tematico sul diritto allo sviluppo e sollecita questo Gruppo di Lavoro, in consultazione e cooperazione con altri organismi e agenzie del sistema delle Nazioni Unite, a formulare prontamente per una prossima riflessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite misure effettive e complete per eliminare gli ostacoli che si frappongono al complemento e alla realizzazione della Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo e per raccomandare modi e mezzi affidabili per la realizzazione del diritto allo sviluppo da parte di tutti gli Stati.
73. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che le ONG e altre ben radicate organizzazioni attive nel settore dello sviluppo e/o dei diritti umani, siano messe in grado di giocare un ruolo a livello nazionale e internazionale nel dibattito sulle attività e sulle realizzazioni relative al diritto allo sviluppo, in cooperazione con i governi in tutti gli aspetti di rilievo della cooperazione allo sviluppo.
74. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello ai Governi e alle agenzie e alle istituzioni competenti, affinché aumentino considerevolmente le risorse devolute alla costruzione di sistemi legali ben funzionanti per la protezione dei diritti umani, e alle istituzioni nazionali che lavorano in questo settore.
Coloro che agiscono nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbero tenere ben in mente il mutuo sostegno interrelazionale tra sviluppo, democrazia e diritti umani.
La cooperazione dovrebbe essere basata sul dialogo e sulla trasparenza.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge anche un appello per la costituzione di programmi completi che includano risorse come banche di informazione personale con esperienza nel campo del rafforzamento del dominio del diritto e delle istituzioni democratiche.
75. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani incoraggia la Commissione sui Diritti Umani in cooperazione con il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, a continuare l'esame dei protocolli opzionali al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.
76. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che maggiori risorse siano messe a disposizione per il rafforzamento o la costituzione di accordi regionali sulla promozione e protezione dei diritti umani all'interno dei programmi di attività di consulenza e assistenza tecnica del Centro per i Diritti Umani.
Gli Stati sono incoraggiati a richiedere assistenza a tali fini, come gruppi di lavoro regionali a sub-regionali, seminari e scambi di informazione rivolti a rafforzare gli accordi regionali per la promozione e protezione dei diritti umani, in accordo con gli standards universali dei diritti umani, contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani.
77. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sostiene tutte le misure delle Nazioni Unite e delle più importanti agenzie specializzate per un'effettiva promozione e protezione dei diritti sindacali, così come sono stipulati nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e in altri rilevanti strumenti internazionali.
Chiama tutti gli Stati a mantenere pienamente fede ai loro obblighi a tal riguardo, come contenuto negli strumenti internazionali. |
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D. Educazione ai diritti umani |
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78. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani considera l'educazione ai diritti umani, la formazione e l'informazione pubblica come essenziali per la promozione e l'ottenimento di relazioni stabili e armoniose tra le Comunità e per favorire la mutua comprensione, la tolleranza e la pace.
79. Gli Stati dovrebbero compiere sforzi per sradicare l'analfabetismo e dovrebbero rivolgere l'educazione al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati e alle istituzioni, affinché includano i diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia e il dominio del diritto quali materie nei curricula di tutte le istituzioni culturali sia formali che informali.
80. L'educazione ai diritti umani dovrebbe includere la pace, la democrazia, lo sviluppo e la giustizia sociale, come espresso negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani, al fine di conseguire una comune comprensione e consapevolezza e rafforzare l'impegno universale per i diritti umani.
81. Tenendo conto del Piano mondiale di azione per l'educazione ai diritti umani e alla democrazia, adottato nel marzo 1993 dal Congresso internazionale sull'educazione ai diritti Umani e alla democrazia dell'UNESCO e tenendo conto di altri strumenti, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che gli Stati sviluppino programmi specifici e strategie al fine di assicurare la più ampia educazione ai diritti umani e la diffusione dell'informazione, prestando particolare attenzione ai bisogni nel campo dei diritti umani delle donne.
82. I governi, con l'aiuto delle organizzazioni intergovernative, le istituzioni nazionali e le ONG, dovrebbero promuovere una maggiore consapevolezza in materia di diritti umani e di reciproca tolleranza.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di rafforzare la Campagna Mondiale di Informazione Pubblica per i Diritti Umani portata avanti dalle Nazioni Unite.
Queste dovrebbero iniziare e sostenere l'educazione nel campo dei Diritti Umani e prendersi l'impegno dl un'effettiva diffusione di informazione pubblica nel settore.
I programmi dl servizi di consulenza e di assistenza tecnica del sistema, delle Nazioni Unite dovrebbero essere immediatamente in grado di rispondere alle richieste provenienti dagli Stati per le attività di educazione e di formazione nel campo dei diritti umani, secondo le norme contenute negli strumenti internazionali sui diritti umani, nel diritto umanitario e nella loro applicazione per i gruppi speciali quali le forze armate, il personale addetto all'attuazione del diritto, la polizia e le professioni sanitarie.
Dovrebbe essere presa in seria considerazione la proclamazione di un decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani al fine di promuovere, incoraggiare e sottolineare l'importanza di queste attività educative. |
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E. Attuazione e metodi di controllo |
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83. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sollecita i governi perché incorporino gli standards che sono contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani nella legislazione nazionale, al fine di rafforzare le strutture nazionali, le istituzioni e gli organi della società che hanno importanza nella promozione e nella salvaguardia dei diritti umani.
84. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda il rafforzamento delle attività dei programmi delle Nazioni Unite al fine di adempiere alle richieste di assistenza degli Stati che vogliono stabilire o rafforzare le proprie istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani.
85. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani incoraggia anche il rafforzamento della cooperazione tra istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani, particolarmente attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, come pure attraverso la cooperazione con le organizzazioni regionali e le Nazioni Unite.
86. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, a tal fine, raccomanda con forza che i rappresentanti delle istituzioni nazionali per la protezione e promozione dei diritti umani diano vita ad incontri periodici sotto l'egida del Centro per i diritti umani, al fine di esaminare modi e mezzi per migliorare le procedure e compartecipare le esperienze.
87. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda agli organismi che si occupano dei trattati sui diritti umani, alle conferenze dei presidenti, agli enti per i trattati e alle conferenze degli Stati contraenti, di continuare a prendere quelle misure finalizzate al coordinamento delle molteplici esigenze di resoconto e di linee-guida nella preparazione dei rapporti degli Stati in accordo con le rispettive convenzioni sui diritti umani nonché di studiare la proposta secondo cui la presentazione di un rapporto globale sulle obbligazioni derivanti dai trattati assunti da ogni Stato, renderebbe queste procedure più efficaci e ne migliorerebbe l'impatto.
88. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che gli Stati contraenti gli strumenti internazionali sui diritti umani, l'Assemblea Generale e il Consiglio Economico e Sociale considerino lo studio degli attuali organi istituiti dai trattati sui diritti umani, i vari meccanismi tematici e le procedure, in vista di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia attraverso un migliore coordinamento dei vari enti, meccanismi e procedure, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni inutili e l'accavallarsi dei mandati e dei compiti.
89. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda un lavoro continuo per il miglioramento del funzionamento, includendovi i compiti di controllo degli enti per i trattati, tenendo conto della molteplicità delle proposte fatte a tale scopo, in particolare di quelle avanzate dagli stessi enti per i trattati e dalle conferenze dei presidenti per gli organi dei trattati.
Dovrebbe anche essere incoraggiato un globale approccio nazionale fatto dal Comitato per i Diritti del Bambino.
90. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda agli Stati contraenti i trattati dei diritti umani di pensare seriamente di accogliere tutte le procedure di comunicazione opzionale a disposizione.
91. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani guarda con preoccupazione alla questione dell'impunità per coloro che perpetrano violazioni dei diritti umani, e sostiene gli sforzi della Commissione sui diritti umani e della Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze per esaminare tutti gli aspetti della questione.
92. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che la Commissione sui diritti umani esamini la possibilità di una migliore applicazione degli strumenti esistenti sui diritti umani a livello internazionale e regionale ed incoraggia la Commissione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale a continuare il suo lavoro sulla corte penale internazionale.
93. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello agli Stati, che ancora non lo hanno fatto, affinché aderiscano alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e ai Protocolli, e inoltre prendano a livello nazionale tutte le misure idonee per una loro piena applicazione, incluse quelle giuridiche.
94. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda il rapido completamento e l'adozione della bozza di dichiarazione su "diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società per promuovere e proteggere i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali" [estratti di tale bozza nel n. 3/1991 di questo Bollettino].
95. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di preservare e rafforzare il sistema di speciali procedure, relatori, rappresentanze, esperti e gruppi di lavoro della Commissione sui diritti umani e della Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e protezione delle minoranze, per metterli in grado di espletare i loro mandati in tutti i paesi del mondo, fornendo loro le necessarie risorse umane e finanziarie e disponendo per degli incontri periodici.
Tali procedure e i meccanismi dovrebbero essere messi in condizione di armonizzare e razionalizzare il loro lavoro. Tutti gli Stati sono chiamati a cooperare pienamente con queste procedure e meccanismi.
96. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che le Nazioni Unite assumano un ruolo più attivo nella promozione e protezione dei diritti umani, assicurando il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario in tutte le situazioni di conflitti armati, in accordo con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
97. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, riconoscendo l'importante ruolo dei diritti umani in specifiche operazioni di "mantenimento della pace" prese dalle Nazioni Unite, raccomanda che il Segretario Generale tenga in conto l'esperienza e la capacità del Centro per i diritti umani e i meccanismi dei diritti umani in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.
98. Per rafforzare il godimento dei diritti economici, sociali e culturali, dovrebbero essere esaminati ulteriori approcci, come un sistema di indicatori misuranti i progressi nella realizzazione dei diritti, così come sono enunciati nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
Ci deve essere uno sforzo concertato per assicurare il riconoscimento economico, sociale e culturale dei diritti a livello nazionale, regionale ed internazionale. |
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F. Dar seguito alla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani |
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99. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani raccomanda che l'Assemblea Generale, la Commissione sui Diritti Umani, altri organismi e agenzie del sistema delle Nazioni Unite relative al settore dei diritti umani pensino seriamente ai metodi e ai mezzi per la piena attuazione, senza dilazione, delle raccomandazioni contenute nella presente Dichiarazione, inclusa la possibilità di proclamare un decennio delle Nazioni Unite per i diritti umani.
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, inoltre, raccomanda che la Commissione sui Diritti Umani verifichi annualmente il progresso in relazione a questo fine.
100. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede al Segretario Generale dell'ONU di invitare, in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, tutti gli Stati, gli organi e le agenzie del sistema delle NU che si occupano di diritti umani, a riferire sui progressi fatti nell'applicazione della presente Dichiarazione, e di sottoporre un rapporto all'Assemblea Generale nella sua 53a sessione [1998] attraverso la Commissione sui diritti umani e il Consiglio economico e sociale. Similmente, le istituzioni nazionali e regionali sui diritti umani e le ONG possono presentare il proprio punto di vista al Segretario Generale sui progressi fatti nell'applicazione della presente Dichiarazione. Dovrebbe essere prestata maggiore attenzione nel verificare i progressi compiuti nella ratifica universale dei trattati internazionali e dei protocolli sui diritti umani adottati nel sistema delle Nazioni Unite. |
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