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UnionTuscia™, l'Unione degli Imprenditori della Tuscia Romana™ La progettualità di UnionTuscia – Nel nostro piccolo possiamo fare grandi cose Il materiale originale in questa pagina è © Bruno Panunzi e Luciano Russo: la Redazione ringrazia gli autori per averne autorizzato la riproduzione, la rielaborazione, l'adattamento e la pubblicazione nel portale |
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Tuscia Valley™ – Approfondimento |
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In questa pagina Un diritto-dovere costituzionale non applicato Le origini storico-culturali del principio di sussidiarietà I significati essenziali del principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà nella Costituzione della Repubblica Italiana Il principio di sussidiarietà nel Diritto Comunitario dell'Unione Europea Caso eclatante di un calpestato principio di sussidiarietà
Pagine correlate
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Il principio di sussidiarietà |
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Un diritto-dovere costituzionale non applicato |
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Le origini storico-culturali del principio di sussidiarietà |
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Il cosiddetto "principio di sussidiarietà", prima ancora che organizzativo del potere, è un principio antropologico, il quale esprime una basilare concezione dell'uomo e della società, in cui la persona umana - intesa sia come individuo che legame relazionale - diventa fulcro dell'ordinamento giuridico.
Il principio emerge già nel pensiero di Aristotele a riguardo del rapporto tra governo e libertà, di Tommaso d'Aquino, di Johannes Althusius e di Dante, ma viene espressamente enunciato per la prima volta nel XIX secolo.
La sua prima definizione viene dalla Dottrina Sociale della Chiesa - il complesso di principi, insegnamenti e direttive della Chiesa cattolica intesi a risolvere, secondo lo spirito del Vangelo, la questione sociale - di cui costituisce uno dei fondamenti, come primo abbozzo nell'Enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII del 1891, poi in modo compiuto ed esplicito nella "Quadragesimo Anno" di Pio XI del 1931:
"Come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare [...] perché è l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle."
Infine nelle Encicliche di Giovanni XXIII "Mater et Magistra" del 1961 e "Pacem in Terris" del 1963. |
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I significati essenziali del principio di sussidiarietà |
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L'espressione "principio di sussidiarietà" ha un valore cosiddetto "polisemantico", cioè sta a significare cose diverse a seconda del contesto in cui viene usato:
- sussidiarietà nel diritto civile, indica l'ordine con cui, in caso di concorso di soggetti debitori con patrimoni separati, vari soggetti debbano adempiere ad una prestazione riparatoria;
- sussidiarietà nel diritto amministrativo, stabilisce che l'intervento degli organi sovranazionali, statali, regionali, provinciali, comunali e così via nei confronti dell'entità sottostante e del cittadino in special modo, debba essere attuato esclusivamente come sussidio (cioè come aiuto, dal latino subsidium) e solo nel caso in cui non sia possibile agire per conto proprio.
Si parla inoltre di sussidiarietà:
- "verticale", quando i bisogni dei cittadini sono soddisftatti da enti amministrativi pubblici; - "orizzontale", quando tali bisogni sono soddisfattti dai cittadini stessi, in forma associata e\o volontaristica.
In conclusione, al singolo cittadino e alle associazioni non può essere tolta la propria iniziativa, la quale va al contrario ricercata attivamente, riconosciuta pubblicamente ed inclusa pragmaticamente come competenza e capacità complementare nell'azione sia sociale che amministrativa! |
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Il principio di sussidiarietà nella Costituzione della Repubblica Italiana |
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Il principio di sussidiarietà, sostituisce il precedente "principio del parallelismo", secondo cui spettava allo Stato e alle Regioni la potestà amministrativa in tutti gli ambiti per i quali esercitavano la potestà legislativa.
Il principio di sussidiarietà è recepito nell'ordinamento dello Stato Italiano con l'articolo 118 della nostra Costituzione:
"[...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."
Tale principio implica che:
- le diverse istituzioni, nazionali come sovranazionali, devono tendere a creare le condizioni che permettono alla persona e alle aggregazioni sociali - i cosiddetti "corpi intermedi": famiglia, associazioni, partiti - di agire liberamente, senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività, cioè un'entità di livello superiore non può agire in situazioni nelle quali l'entità di livello inferiore - quindi, da ultimo, il cittadino - è in grado di agire per proprio conto;
- l'intervento dell'entità di livello superiore, qualora necessario, deve comunque essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore, quindi, da ultimo, al cittadino;
- l'intervento pubblico va sempre attuato quanto più vicino possibile al cittadino, garantendo cioè che ci sia la più immediata prossimità del livello decisionale a quello di attuazione.
Il principio di sussidiarietà deve quindi essere visto sotto un duplice aspetto:
- in senso verticale, la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, di conseguenza, ai bisogni del territorio;
- in senso orizzontale, al cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve essere garantita la possibilità di cooperare con le Istituzioni nel definire gli interventi che vanno ad incidere sulle realtà sociali a lui più prossime. |
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Il principio di sussidiarietà nel Diritto Comunitario dell'Unione Europea |
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Il principio di sussidiarietà è anche entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che lo ha qualificato come principio cardine dell'Unione Europea.
Il principio di sussidiarietà viene così richiamato nel preambolo del Trattato:
"[...] Decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà."
Il principio di sussidiarietà riguarda qquindi i rapporti tra Stato e società ed é un fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della nostra concezione dello Stato.
Il principio si articola in tre livelli:
- non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare da soli, cioè le Istituzioni devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali - come la famiglia, le associazioni, i gruppi organizzati, in una parola i cosiddetti "corpi intermedi" - di agire liberamente e non devono sostituirvisi nelle loro attività, perché la persona e le altre componenti della società vengono "prima" dello Stato, ma, essendo l'uomo principio, soggetto e fine della società, gli ordinamenti statali devono essere al suo servizio, anzi, proprio per questo, le Istituzioni devono fare in modo che i singoli e i gruppi possano impegnare la propria creatività, iniziativa e responsabilità, impostando ogni ambito della propria vita come meglio credono, risolvendo da soli i propri problemi, nel massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità, sia personale che collettiva;
- lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli, cioè ogni intervento deve essere temporaneo, solo per il tempo necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie;
- l'intervento sussidiario pubblico deve comunque essere portato dal livello amministrativo più vicino al cittadino, quindi, in caso di necessità, il primo ad agire è il Comune, solo se questo non può risolvere il problema, interviene la Provincia, quindi la Regione, poi lo Stato centrale ed, infine, l'Unione Europea, una gradualità d'intervento che garantisce efficacia ed efficienza, libera lo Stato da sovraccarichi e consente al cittadino di controllare nel modo più diretto possibile, con uno Stato davvero al servizio del cittadino, un cittadino attivo ed autonomo, non un suddito passivo e sempre bisognoso di assistenza.
Il principio viene esplicitamente sancito dall'articolo 5 di tale Trattato - come modificato a seguito dell'introduzione, il 1 febbraio 2003 del Trattato di Nizza - che richiama la sussidiarietà come principio regolatore dei rapporti tra Unione e stati membri. |
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Caso eclatante di un calpestato principio di sussidiarietà |
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Quando Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali, ovvero Consorzi Intercomunali, Interprovinciali ed Interregionali, ovvero Enti ed Istituzioni pubblici o soggetti pubblico-privati, nel portare avanti piani di sviluppo "imprenditoriale" (?) sui i rispettivi territori:
- selettivamente scelgono di ignorare l'esistenza di pur consolidate realtà sociali di natura aggregativa in quell'ambito;
- si mostrano disinteressati alle competenze, le esperienze e le abilità rappresentate da singoli imprenditori o, ancor peggio, associazioni di imprenditori a livello locale e territoriale;
- escludono questi potenziali partner da una partecipazione attiva ai loro lavori - addirittura mai offerta, ma al contrario esplicitamente richiesta;
- creano attività concorrenziali e circostanze direttamente penalizzanti contro le attività svolte da tali imprenditori o da tali associazioni di imprenditori sul territorio di competenza,
bene, tutti questi soggetti, pubblici o ibridi che siano, agiscono in diretto e consapevole contrasto con il diritto-dovere costituzionale sancito nel principio di sussidiarietà! |
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